Sentenza 10 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/02/2001, n. 1937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1937 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2001 |
Testo completo
E N IO 6 8 Z 9 1 A / R 4 5 T / . 6 IS ec 2 N . G - .R E B R .F A . I D L A R L L D A E A CANCELLERIA D . T E B I REPUBBLICA ITALIANA T U S A N N T B E I E S A 1 S R 3 I E I IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 T R A RT SU EM DIC SSAZIO0193770 1 . E N T A M CG069382 E T BUTARIA Composta dai sigg.ri Magistrati: Dott. Alfio Finocchiaro Presidente ་ R.G.N. 1370/1999 Dott. Mario Cicala Consigliere Cron. 4M2 Dott. Giuseppe Marziale Consigliere Ud.: 12.10.2000 Dott. Eugenio Amari Consigliere rel. Oggetto:INVIM Dott. Antonio Merone Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente IL SOLE 24 ORL dal Sig. per diritti L.3000 SENTENZA #10 FEB. 2001 sul ricorso proposto dal IL CANCELLIERE Capitolo di S. Pietro in Vaticano, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, via Tacito 39, presso lo studio dell'avv. Giulio Favino, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso -ricorrente- contro l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura dello Stato, che la ह rappresenta e difende per legge;
-intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione 26, n. 212/26/1997, del 27.11/12/12.1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12.10.2000 dal cons. relatore dott. Eugenio Amari;
Uditoper il ricorrente l'avvocato Favino;
7 6 6 1 0 8 Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Marco Pivetti, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo - 1. Con avviso di accertamento notificato al Capitolo di S. Pietro in Vaticano il 20.5.1994, l'Ufficio del registro di Roma rettificava i valori dichiarati ai fini - dell'INVIM di un fabbricato sito in Roma via S. Girolamo della Carità 77-80, alienato all'Ateneo Romano della Santa Croce ed Opus Dei con atto del 22.6.1990. L'Ufficio, a fronte di valori iniziale e finale dichiarati rispettivamente in £ 1.200.000.000 e £ 1.510.000.000, accertava, sulla base di una stima dell'U.T.E., il valore iniziale in £ 98.400.000 e quello finale in £ 2.470.000.000; non ammetteva, inoltre, le spese incrementative. Il ricorso del Capitolo veniva accolto dalla Commissione Tributaria di 1° grado di Roma con decisione del 13.6.1995. Il primo giudice richiamava, a fondamento della sua pronunzia, l'art. 8 della legge 16.12.1977 n. 904, che prevede che gli immobili appartenenti ai benefici ecclesiastici sono esenti dall'imposta di cui all'art. 3 del d.p.r. 643/1972. In accoglimento dell'appello dell'Ufficio, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, rilevava che, anche se il Capitolo di S. Pietro fosse un beneficio ecclesiastico, tuttavia non era applicabile nella specie l'esenzione disposta dal citato art. 8 perché questa concerne solo I'INVIM decennale di cui all'art. 3 del d.p.r. 643/1972 e non quella applicabile ex art. 2 in caso di alienazione di un immobile. Nessuna esenzione spettava all'immobile in questione, né ai sensi del citato art. 8, né a norma dell'art. 25 comma 2° lettera g) relativo agli immobili destinati all'esercizio del culto. La stima dei valori iniziale e finale fatta dall'U.T.E. era poi particolareggiata e convincente, così come era condivisibile la decisione di non ammettere le spese incrementative in considerazione della loro generalità e incontrollabilità. Propone ricorso per cassazione il Capitolo di San Pietro in Vaticano. 2 L'Amministrazione finanziaria non ha svolto attività difensiva in questa sede. Il Capitolo ha presentato memoria illustrativa. Motivi della decisione :
2. Con il 1° motivo del ricorso il Capitolo di San Pietro in Vaticano denuncia la nullità dell'avviso di accertamento e la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del d.p.r. 643/1972 e dell'art. 8 della legge 16.12.1977 n. 904. Deduce il ricorrente la nullità dell'avviso di accertamento perché notificato dopo la scadenza del termine di legge e l'illegittimità di ogni eventuale proroga. Tale eccezione, osserva il Collegio non risulta essere stata proposta nei precedenti gradi del giudizio. D'altronde, la deduzione stessa é stata formulata nel ricorso in modo del tutto generico e privo di specificazioni anche temporali. Queste ultime si rinvengono in parte nella memoria, ma ciò non basta a sanare l'inammissibilità del motivo per difetto di un requisito essenziale previsto dall'art. 366 c.p.c.. L'inammissibilità del motivo esonera il Collegio dall'esaminare la sua fondatezza, anche in relazione alla sospensione dei termini di prescrizione e decadenza disposta con l'art. 57, 2° comma, legge 30.12.1991 n. 413. 3 3. Con il secondo profilo del primo motivo del ricorso il Capitolo di S. Pietro deduce, in via subordinata, che la destinazione dell'immobile all'esercizio del culto, risultante dalla categoria catastale E/7 attribuita all'immobile (ricorso pg. 3), e la sua छ natura di beneficio ecclesiastico (cfr. memoria pg. 2) lo rendevano esente dall'imposta. Senonché, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, la dedotta destinazione dell'immobile all'esercizio del culto e la natura di beneficio ecclesiastico, qualora esistenti, darebbero diritto all'esenzione decennale dall'INVIM ma non a quella prevista dall'art. 2 d.p.r. 643/1972 in caso di alienazione di immobile. Né vale replicare, che l'esenzione dall'INVIM decennale implica l'esenzione anche da quella sui trasferimenti (cfr. memoria pg. 3) in quanto si tratterebbe altrimenti di un differimento e non di un'esenzione; e invero, in casi non 3 dissimili sul punto da quello in esame, la Suprema Corte ha ritenuto, di fronte all'inequivoca volontà del legislatore, che l'esenzione prevista dalla legge solo per I'INVIM decennale non può implicare anche l'esenzione dall'imposta in caso di alienazione (Cass. n. 11371 del 25.10.1991; Cass. n. 11155 del 25.8.2000).
4. In ulteriore subordine il Capitolo chiede, con la memoria illustrativa, di applicare il calcolo dell'INVIM "sull'incremento di valore verificatosi tra la data di scadenza del decennio e quella dell'alienazione, senza possibilità di retrodatare il valore iniziale alla data di istituzione del tributo". Si é in presenza, però, di un motivo non fatto valere con il ricorso e quindi inammissibile.
5. Con il secondo motivo del ricorso il Capitolo lamenta, sub A), un vizio di ultrapetizione. Anche tale censura non viene specificata in nessun modo nel ricorso ed é quindi inammissibile.
6. Con lo stesso secondo motivo il ricorrente lamenta, sub B), la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e l'omessa motivazione su un punto della controversia. Rileva in merito il Capitolo di S Pietro di avere prodotto in giudizio una perizia giurata nella quale si dimostrava che l'immobile aveva una minore estensione di quella ritenuta dall'Ufficio, si evidenziava lo stato di manutenzione precaria del द palazzetto, le sue condizioni di fatiscenza, la destinazione catastale vincolata, l'annessione di una parte dell'immobile alla contigua Chiesa di S. Caterina della Rota e lo stato di occupazione dell'immobile medesimo comprovato da un contratto registrato prodotto in atti. Tale perizia estimativa era stata del tutto ignorata dal giudice di appello, il quale si era richiamato in modo del tutto acritico alla stima dell'U.T.E.. Osserva il Collegio che al riguardo il Capitolo deduce, sub specie di carenza e contraddittorietà di motivazione, mere censure alle valutazioni di fatto del giudice di merito, come tali insindacabili in questa sede. Va peraltro rilevato che la sentenza 4 impugnata non aveva bisogno di motivare in modo specifico su questioni di stima che non erano state dedotte con il ricorso introduttivo.
7. Con il terzo motivo il ricorrente deduce l'assenza di motivazione della sentenza impugnata in ordine al mancato riconoscimento delle spese incrementative, indicate in £310.000.000 e interamente deducibili. Anche al riguardo nessuna doglianza era stata mossa nel ricorso introduttivo, sicché la questione era inammissibile perché nuova. D'altra parte, la motivazione sul punto sussiste ove si afferma che le deduzioni per spese erano generiche e incontrollabili. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Non vi é da provvedere sulle spese non avendo svolto l'Amministrazione intimata attività difensiva.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Roma, 12.10.2000 Il Consigliere est. Il Presidente Exymasten IL CANCELLIERE OF LD SC DEPOSITATO IN CANCELLERIA HONE 10 FEB. 2001. Oggi IL CANCELLIERE C1 LD SC ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 MATERIA TRIBUTARIA