Cass. civ., sez. III, sentenza 03/09/1999, n. 9296
CASS
Sentenza 3 settembre 1999

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È inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del giudice dell'opposizione di diniego di sospensione della procedura esecutiva sia ai sensi sia dell'art. 111 Costituzione, sia dell'art. 42 cod.proc.civ. perché non ha carattere decisorio, bensì procedimentale; non è emanato nell' ambito di un giudizio di cognizione; è di contenuto negativo, mentre l'art. 295 cod. proc. civ. prevede il rimedio del regolamento necessario di competenza avverso il provvedimento concessivo di sospensione del giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 03/09/1999, n. 9296
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9296
    Data del deposito : 3 settembre 1999

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