Sentenza 3 settembre 1999
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del giudice dell'opposizione di diniego di sospensione della procedura esecutiva sia ai sensi sia dell'art. 111 Costituzione, sia dell'art. 42 cod.proc.civ. perché non ha carattere decisorio, bensì procedimentale; non è emanato nell' ambito di un giudizio di cognizione; è di contenuto negativo, mentre l'art. 295 cod. proc. civ. prevede il rimedio del regolamento necessario di competenza avverso il provvedimento concessivo di sospensione del giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/09/1999, n. 9296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9296 |
| Data del deposito : | 3 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano FIDUCCIA - Presidente -
Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - rel. Consigliere -
Dott. Antonio SEGRETO - Consigliere -
Dott. Alberto TALEVI -Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AN AT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ZANARDELLI 20, presso lo studio dell'avvocato FABIO LAIS, che lo difende unitamente all'avvocato MENOTTO ZAULI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OV SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA UGO DE CAROLIS 64, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO COLNAGO, che lo difende unitamente agli avvocati FEDERICO SOVRANI, NICE ZAULI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
AN MM, CS AGRARIO PROV RAVENNA COOP SRL;
- intimati -
avverso il provvedimento del Tribunale di RAVENNA, depositato il 18/04/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/05/99 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato FABIO LAIS;
udito l'Avvocato GIORGIO COLNAGO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. GI TI, con atto di citazione del 4 luglio 1991, iniziò davanti al tribunale di Ravenna un giudizio per la divisione di un fondo agricolo ubicato nel Comune di Faenza in confronto dell'altro comproprietario IA TI;
nel giudizio intervenne anche la s.r.l. GI chiedendo l'accoglimento della domanda di divisione.
Il Credito Romagnolo, con atto del 30 novembre 1992, sottopose a pignoramento la quota di proprietà del fondo appartenente a GI TI e quest'ultimo si oppose all'esecuzione, sostenendo che questa doveva essere sospesa fino alla conclusione del giudizio di divisione.
Il giudice dell'esecuzione del tribunale rigettò la domanda di sospensione.
2. GI TI, con ricorso al giudice dell'esecuzione dello stesso tribunale del 7 marzo 1997, ha proposto nuova opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi, chiedendo che fosse disposta la sospensione dell'esecuzione.
Il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 18 aprile 1997, ha dichiarato "inammissibile l'istanza di sospensione". GI TI ha proposto ricorso con il quale ha chiesto che sia cassato il provvedimento di rigetto della domanda di sospensione ed ha depositato memoria.
Resiste con controricorso la Società GI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il provvedimento impugnato, nella sua parte dispositiva, è del seguente tenore: il giudice dell'esecuzione "dichiara inammissibile l'istanza di sospensione dell'esecuzione, fissa per la trattazione della causa di opposizione l'udienza..., dispone l'iscrizione, a cura di TI GI, della causa di opposizione nel ruolo generale del contenzioso civile...". Il ricorso per cassazione contro detto provvedimento è inammissibile.
Si tratta, infatti, di ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, investito dell'opposizione all'esecuzione, promossa da GI TI nella procedura esecutiva condotta con le forme dell'espropriazione immobiliare, ha rigettato la richiesta di sospensione di tale esecuzione forzata.
Questa Corte ha già enunciato il principio che l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione rigetta l'istanza di sospensione della procedura esecutiva è impugnabile con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, in presenza dei necessari presupposti di questa, e non è impugnabile per cassazione a norma dell'art. 111 della Costituzione, mancando del carattere della decisorietà, sent. 23 marzo 1998 n. 3070, tra le altre. Il Collegio condivide il principio, il quale è sorretto dalla regola che gli atti con i quali il giudice dell'esecuzione dispone circa l'andamento della procedura esecutiva non hanno autonomia decisoria, ma carattere procedimentale, sottoposto al vaglio dell'opposizione di cui all'art. 617 cod. proc. civ.
2. Il ricorso per cassazione non può valere come impugnazione di provvedimento di sospensione ai sensi dell'art. 42 cod. proc. civ., come sostiene il ricorrente, soprattutto nella memoria difensiva.
Infatti, presupposti della disposizione contenuta in quest'ultima norma sono:
- che si tratti di provvedimento di sospensione emanato nell'ambito di un giudizio di cognizione, come è confermato dal richiamo alle disposizioni contenute nell'art. 295 del codice di rito che regola espressamente la sospensione del processo di cognizione;
- che si tratti di provvedimento che ha disposto la sospensione e non di provvedimento che tale sospensione ha negato;
invero il rimedio del regolamento di competenza in tema di sospensione del processo è volto a contrastare la strumentalizzazione della sospensione del processo in favore di chi la subisce e non si applica ai casi in cui la sospensione sia stata negata.
Nella fattispecie che interessa l'oggetto del ricorso è dato, invece, dal provvedimento che nega la sospensione dell'esecuzione e, per giunta, è stato emesso dal giudice dell'esecuzione, i provvedimenti del quale sono impugnabili con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi quando riguardano l'andamento della procedura esecutiva.
I richiami del ricorrente a precedenti giudizi di divisione della comproprietà non incidono sulle precedenti conclusioni, in quanto si tratta di richiamo estranei al tema da decidere.
3. Le conclusioni che precedono non consentono di esaminare le censure rivolte contro l'ordinanza impugnata e precisamente: che il giudice dell'esecuzione, ai sensi degli artt. 295 e 601 cod. proc. civ., era incompetente a disporre la vendita della quota in pendenza di giudizio di divisione anteriormente iniziata (primo motivo); che la trascrizione della domanda di divisione effettuata anteriormente doveva essere ritenuta prevalente rispetto al pignoramento immobiliare (secondo motivo).
4. Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al rimborso delle spese di questo giudizio in favore della controricorrente Società GI, secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di questo giudizio, liquidate in oltre onorari che si liquidano in lire 2 milioni in favore della Società GI.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 maggio 1999. Depositato in Cancelleria il 3 settembre 1999