Sentenza 5 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 05/02/2001, n. 1598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1598 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NO DEL TOPOLCTALIANO0159 870 1 LA C Oggetto посочијали голиниті SEZIONE SECONDA CIVILE Nelu Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: na alto di olivisions Presidente Dott. Mario SPADONE R.G. N. 19580/98 Cron. 3358 Consigliere Dott. Rafaele CORONA Rep. 519 Consigliere Dott. Antonio VELLA - Consigliere Dott. RI DE JULIO Ud. 14/07/00 - Rel. Consigliere-Dott. Matteo IACUBINO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE S E N TE NZ A per diritti L. 6000 "15 FEB. 200111/5 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE DI NI ROSARIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ORTI DELLA FARNESINA 126, presso lo studio LIRE 3000 CANCELLERIAdell'avvocato STELLA RICHTER G., difeso dall'avvocato DI PAOLA CARMELO, giusta delega in atti;
- ricorrente CB220501
contro
CB220502 EL OR TO nella qualità di curatore V пол fallimentare della S.a.s. DI EO US & C. di domiciliato in ROMA presso la DI EO CRISTOMO, CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, difeso da 2000 LL SEBASTIANO, giusta delega in atti;
B 0407849 - controricorrente1429 0407753 -1- 0407754 nonchè
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE CREDIT S.p.A. in persona dei Sigg. DI TO Richiesta copia Studio Ha! Sig ST RI e RE RA, elettivamente domiciliatI in 6000 per diritt✓ ✓ ROMA V.LE ANGELICO 80, presso lo studio dell'avvocato 14610. 2001 IL CANCELLIERE IT IN, VI V., difeso dall'avvocato giusta delega in atti;
controricorrenti - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE nonchè
contro
UFFICIO COPIE DI EO MARIA PROVVIDENZA, FIAT SAVA S.p.A., BANCA Richiesta@opia esecutiva GIANNITIOdal Sig. SICILIA S.p.A., BANCA ROMA S.p.A., SICILCASSA S.p.A. L.per digiti 128000+8 2/6 GLI 2001 in liquidazione coatta;
IL CANCELLIERE intimati LIRE 10000 avverso la sentenza n. 575/98 della Corte d'Appello di ANGELLENT CATANIA, emessa il 06/05/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica AX167042 udienza del 14/07/00 dal Consigliere Dott. Matteo N AX167043 IACUBINO;
لشبت BE161637 udito l'Avvocato Stella RICHTER, per delega dell'avv. BE161638 Di Paola, depositata in udienza, difensore del LIRE 2000 ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, CANCELLERI e deposita cartolina ricevimento per la notifica del ricorso;
BE161633 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore LIRE 2000 Generale Dott. RI RUSSO che ha concluso per accoglimento I° e II° motivo, assorbimento del III°. You -2- BE161700 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato nel febbraio 1985 il curatore del fallimento della s.a.s. cav. IU Di Matteo e Di Matteo ST e C.", con sede in Vittoria, conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Ragusa Di Matteo IA VV, il NC di IC, la Cassa Centrale di Risparmio Vittorio Emanuele per le Province ICne, il il Credito Italiano s.p.a.,NC di Roma, l'Istituto Finanziario Automobilistico e la Banca Agricola Popolare di Ragusa e, premesso che con scrittura privata del 24.2.1977 i germani Di Matteo ST e Di Matteo IA VV avevano concordato di sciogliere la comunione tra loro esistente, relativamente ai beni immobili loro pervenuti in successione dal padre e ad altri beni immobili di cui erano comproprietari, attribuendosi ciascuno determinati cespiti, premesso altresì che, dopo la stipula del suddetto atto, ognuno dei condividenti si era immesso nel possesso della quota attribuitasi e la Di Matteo IA VV aveva intrapreso rilevanti opere di trasformazione fondiaria, contraendo due mutui garantiti da ipoteca sui beni costituenti la sua quota, premesso infine che il fallimento aveva interesse che la 3 cessazione dello stato di comunione venisse resa pubblica col mezzo della trascrizione, sì da essere opponibile ai terzi, e che nel giudizio di verificazione giudiziale della scrittura dovevano essere presenti anche i creditori che avevano iscritto ipoteca in danno della Di Matteo, chiedeva dichiararsi l'autenticità delle firme apposte sulla menzionata scrittura privata ed in conseguenza emettersi le statuizioni di legge, in modo che la detta scrittura potesse far stato tra sottoscrittori ed i creditori iscritti, che avevano già manifestato il loro consenso alla traduzione dell'atto in forma pubblica. costituitasi, La Di Matteo IA VV, dichiarava di riconoscere come propria la scrittura disottoscrizione apposta in calce alla divisione, riservandosi di formulare nel corso del giudizio eventuali eccezioni, a seconda del comportamento che sarebbe stato tenuto dai creditori, e chiedendo che, ove gli stessi avessero effettivamente prestato il loro consenso alla divisione, le iscrizioni ipotecarie fossero ristrette, per ciascuno dei condividenti, alla porzione di sua spettanza. Si costituivano altresì gli istituti di 4 credito, ad eccezione del banco di Roma e della Banca Agricola Popolare di Ragusa, e, mentre il Credito Italiano aderiva alla domanda della curatela, confermando di aver prestato il proprio consenso alla divisione, gli altri ne chiedevano il rigetto assumendo che l'atto del 24.2.1977 integrava una semplice promessa di divisione e comunque era lesivo dei diritti della Di Matteo, essendo il valore della quota che si intendeva а costei assegnare enormemente inferiore а quello della quota del fallito;
sulla base si tale ultima considerazione il NC si IC, in via riconvenzionale, esercitava azione surrogatoria per far valere i diritti spettanti alla predetta Di Matteo, chiedendo dichiararsi il diritto della medesima di conseguire una quota di beni comuni pari, per valore, а quella а lei spettante per legge. Nel corso del giudizio si costituiva anche l'Istituto Finanziario Automobilistico, divenuto M er Fiatsava s.p.a., chiedendo il rigetto della domanda, ed interveniva volontariamente Di RO RI, surrogato dalla Banca Agricola Popolare di Ragusa nei diritti dalla stessa vantati nei confronti della Di Matteo, il quale chiedeva 5 ritenersi nella specie avverata l'ipotesi prevista dall'art. 714 c.c. e conseguentemente dirsi cessata la materia del contendere, avendo la Di Matteo riconosciuto l'autenticità della scrittura, O, in subordine, nel presupposto del non avvenuto scioglimento della comunione, accogliersi l'azione surrogatoria proposta dal NC di IC. L'adito Tribunale, con sentenza del 21.2.1995, dichiarava l'autenticità della firma apposta dalla Di Matteo in calce all'atto datato 24.2. 1977 e, in base ad una interpretazione complessiva di tale atto, dichiarava che esso costituiva un negozio di divisione e non una semplice promessa di divisione;
conseguentemente rigettava l'azione surrogatoria esercitata dal NC di IC (rilevando altresì la carenza di interesse dello stesso Istituto e della Cassa di Risparmio, che avevano una specifica garanzia ipotecaria sui beni immobili assegnati alla debitrice Di Matteo, e comunque l'infondatezza della pretesa, dal momento che da una consulenza tecnica eseguita in sede istruttoria era emerso che la differenza tra le quote dei condividenti era appena del 4% in favore del Di Matteo ST); rigettava infine le altre domande e condannava in solido Di RO RI, Di Matteo IA 6 VV, il NC di IC e la Cassa di Risparmio al pagamento delle spese processuali in favore della curatela e del Credito Italiano. Avverso la citata sentenza proponevano separati appelli avanti la Corte catanese il Di RO e la Di Matteo, formulando vari motivi di gravame e chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere in ordine a riconoscimento della autenticità delle sottoscrizioni apposte sulla scrittura privata del 24.2.1977, rigettarsi la domanda proposta dalla curatela, non sussistendo un negozio definitivo di divisione tra le parti, ma tutt'al più una promessa di divisione, e, in subordine, dichiararsi il diritto della Di Matteo di conseguire una quota dei beni comuni di valore pari а quella alla stessa spettante per legge conseguentemente determinarsi, mediante consulenza tecnica, il suddetto valore. Nei due procedimenti, poi riuniti, vi costituivano il Credito Italiano e la FIAT SAVA ут s.p.a.. Con sentenza deliberata il 6 maggio 1998 la Corte territoriale ha rigettato gli esposti motivi di appello relativi al merito e condanna to gli appellanti alla rifusione delle spese del grado in 7 favore della Curatela del fallimento della s.a.s. Cav. IU Di Matteo e Di Matteo ST e C.. Ha invero Osservato quel Collegio che era inequivoca la volontà delle parti, che pattuirono la divisione, di ritenere subito operativa tale pattuizione, come evidenziato anche dal loro comportamento successivo;
che la previsione di una penale non era incompatibile col carattere definitivo della divisione dei beni operata con la scrittura privata in contestazione, la cui traduzione in forma pubblica costituiva soltanto la "formalizzazione della intervenuta divisione, si da annotazioni nei poter procedere alle necessarie (pagg. 19 20 sentenza registri immobiliari........" impugnata, di seguito indicata in sigla come "s.i."). Circa l'assunto del Di RO relativo alla ai sensi dell'art. 2704 inopponibilità C. civ. 24.02.1977); lascrittura suddetta (datata della Corte Catanese ha osservato che la questione della certezza della data del documento non era stata sollevata (pag. 23 s. i.) La ritenuta natura definitiva della divisione operata dalle parti con la citata scrittura privata 8 ha comportato il rigetto della domanda di divisione giudiziale proposta in via surrogatoria dal NC di IC, cui aveva aderito anche il Di RO. Per la cassazione di tale decisione ricorre Di RO RI con atto fondato su tre motivi. Resistono con controricorso separatamente il curatore del fallimento della s.a.s. Di Matteo IU e C. (di Di Matteo ST) e la s.p.a. Unicredito Italiano. Nessuna attività difensiva hanno posto in essere Di Matteo IA P., la Fiat SAVA s.p.a. il NC di IC e la Sicilcassa s.p.a., la Banca la Banca Agricola popolare di Ragusa,di Roma e tutti ritualmente intimati. Il ricorrente ha depositato memoria nel termine di cui all'art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo denunciando violazione dell'art. 132 c.p.c. per omessa motivazione su punto decisivo della causa il ricorrente lamenta che la Corte di merito non si è pronunciata sulla questione della "opponibilità ai creditori iscritti" della scrittura privata qualificata di divisione, "anche perché gravemente lesiva delle ragioni dei creditori". Ben aveva interesse esso Di 9 RO, surrogatosi ad un creditore ipotecario (Banca Popolare di Ragusa) nei diritti spettanti a proporre tale
contro
Di Matteo IA VV, è statoatteso che "il fallimento domanda, dichiarato prima dell'anno previsto dalla legge per il consolidamento della ipoteca" (pagg. 8 10 del ricorso). Peraltro all'atto in cui furono accese le ipoteche nessuno poteva aver avuto notizia della scrittura divisionale, trattandosi di atto privato senza alcuna data certa . >> (pag. 9 ricorso). La censura è infondata. La Corte Territoriale non era tenuta a pronunciarsi sulla opponibilità o meno, secondo la il diviser sua data, della scrittura con cui divisero beni in comunione creditoria: la questione non era oggetto dei motivi di appello del Di RO, che fece solo questione, per quel che ancora interessa della natura divisoria omeno di quella scrittura e, insistendo Malla subordinata avanzata in primo grado quindi sul presupposto che la divisione non attraverso quell'atto), chiedefosse avvenuta accogliersi l'azione surrogatoria tempestivamente proposta dai creditori iscritti (NC di IC) >>, cioè acclararsi che alla Di Matteo 10 competeva una quota dei beni comuni ben maggiore di quella avuta con la scrittura privata (v. pag. 11, 13 e segg., 21 e segg. s.i.; motivi 1° e 2° atto di appello del Di RO notificato il 19.06.1995). Avendo la Corte Catanese confermato il giudizio sulla natura di vero e proprio atto di divisione definitiva della scrittura del 1977, il secondo motivo, teso all'evidenza ad una divisione giudiziale (ex novo) della stessa com onione, rimaneva assorbito, mentre correttamente siccome non oggetto del "devolutum" (né, per la verità, del "decisum" in 1° grado) la questione della opponibilità della data ex art. 2704 C. civ. è stata ritenuta come non sollevata>> affatto (v. pag. 23, prima parte, s.i.). Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione dell'art. 1113 C.Civ., e tanto perché ben aveva interesse il Di RO, quale creditore iscritto, ad intervenire nella divisione, per opporsi e chiedere la dovuta attribuzione alla Di Matteo IA VV. Il motivo non può essere accolto. Nel giudizio di secondo grado non si è fatta e non poteva farsi applicazione dell'art. 1113 C. Civ. giacché non si è proceduto ad una divisione 11 giudiziale, ma si dato atto di una (già) intervenuta divisione conte usuale (per scrittura privata) della comunione. Peraltro nel giudizio di 1° grado introdotto per l'accertamento della autenticità delle sottoscrizioni (ai fini della trascrivibilità dell'atto) e sviluppato anche sulla effettiva natura divisionale dell'atto, il Di RO intervenuto in via surrogatoria e nessuno ha contestato la legittimazione di tale intervento. Del tutto marginale e, peraltro, riferita alla sentenza di 1° grado, l'argomentazione della Corte Catanese circa l'interesse о meno del Di RO ad opporsi al riconoscimento della divisione consensuale (pag. 23 s.i.), tant'è che i motivi di appello del predetto sono stati esaminati e contestati tutti nel merito da quel giudice. Con il terzo mezzo di ricorso il Di RO, degli artt. 1362, 1363 edenunciando violazione 1364 C. Civ., assume che "la corposa" motivazione data dalla Corte Territoriale in punto qualificazione della scrittura privata del 24.02.77 non riusciva, tuttavia, a prevalere sulle ragioni esposte nella sua comparsa conclusionale di secondo grado. Ritorna all'uopo, esso ricorrente, 12 sui punti salienti, evidenziati innanzi la Corte di merito, a favore della tesi che quella scrittura fosse solo un preliminare di divisione. Il motivo è inammissibile. L'interpretazione del contratto in relazione al suo contenuto letterale ed al comportamento, anche -successivo, delle parti secondo i canoni di cui al capo IV del libro IV del codice civile rimessa al giudice costituisce indagine di fatto, censurabile in questa sede di di merito e non è legittimità se, come nel caso di specie, è adeguata a logica la motivazione che la sorregge e non vengono evidenziate specificamente violazioni di quei canoni (il ricorrente non dice come e perché v'è stata violazione degli artt. 1362 e segg. C. civ.). In tal senso consolidate è l'orientamento di questa Corte (per tutte v. sentt. 3142/98, 3084/98; 10253/97; 9256/98; 6687 e 2153/98; 7198/99). ed anche per questo Genericamente il ricorrente ripropone inammissibilmente argomentazioni già disattese punto per punto nulla है - 26 s.i.) non S..i., la cui motivazione (pagg. 16 sottopone ora specifiche censure. Per le svolte considerazioni il ricorso va condanna del rigettato con la conseguente 13 : ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio in dispositivo liquidato а favore di ciascuna parte resistente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, a favore di ciascuna parte resistente, delle spese di questo giudizio liquidate, per la curatela del fallimento della 80000 s.a.s. Di Matteo IU e C. in L.
3.500.000 per 330000 onorari14 di Unicredito Italiano s.p.a. (già Credito Italiano s.p.a.) in L.
3.500.000 per onorari difensivi ed in L... 91 200 per esborsi. Così deciso in Roma il 14 luglio 2000. お(1/Adole, le farti si f 143000 Jee Here ed(2) A olole: diflusivi eol in vive;
in favore fi affervans one fortilleодноголо よ ya Pristanite HIl campers.Cary Jour Shandone UFFICIO DELLE MATE 2001 OMA 2 1. Serie 4. Registrato in dala 100 330.000 aln 253.42 versales. (lire Trecents hentu p. Il Dirigente Area Servizi (D.ssa IA Grazia DI RIPPO) Il Responsabile Servizio At iudizia IL CANCELLIFRE C1 (Dr M RACCOONY Paolo Tajarico telétic هست5 FFD 200 14 Lobanico