Sentenza 15 marzo 2001
Massime • 1
È improcedibile l'appello avverso la sentenza emessa a conclusione di una domanda di revocazione se l'appellante non ottempera all'obbligo di depositare la sentenza di cui ha chiesto al primo giudice la revocazione, ossia la prima sentenza di primo grado, perché il giudizio di appello avverso la decisione pronunciata per la revocazione è anch'esso un giudizio di revocazione e pertanto anche in tale grado, per consentire al giudice dell'appello di decidere sui motivi di revocazione e di impugnazione, è applicabile l'art. 399 cod. proc., a norma del quale deve esser depositata la copia autentica della sentenza oggetto della domanda di revocazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/03/2001, n. 3742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3742 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PASQUALE REALE - Presidente -
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - Consigliere -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - rel. Consigliere -
Dott. MARIO ADMO - Consigliere -
Dott. WALTER CELENTANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ER AD, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI PORTA PINCIANA 6, presso l'avvocato MICHELE GIORGIANNI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI FRAU, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO FARMACIA DEL BORGO di ROSSOTTI CESARE, in persona del Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 1, presso l'avvocato VITTORIO CIROTTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASSIMO IVALDO, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 389/98 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 13/05/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/11/2000 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito per il resistente, l'Avvocato Cirotti, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 30.12.1989 il Tribunale di Sanremo rigettava il ricorso proposto da AD ER ai sensi dell'art. 101 L.F. e relativo all'insinuazione tardiva nello stato passivo del fallimento della Farmacia Del Borgo di Rossotti Dr. GI del credito da lei vantato per prestazioni di lavoro subordinato non retribuite che asseriva di aver eseguito presso detta Farmacia. Riteneva al riguardo il Tribunale che, essendo mancata la prova del dedotto rapporto di subordinazione, non era stata superata la presunzione di gratuità delle prestazioni derivante dalla relazione more uxorio intrattenuta fra la ER ed il Dr. Cesare Rossotti, titolare della farmacia. Tale sentenza passava in giudicato per decorso del termine di impugnazione.
Successivamente con atto di citazione notificato in data 9.5.1991 la ER, premesso quanto sopra e rilevato che il 15.4.1991 aveva ricevuto una lettera raccomandata da un amico di famiglia, tale AR SA, in cui si riferiva di un recente rinvenimento da parte del medesimo, all'interno di alcuni libri da lei donati in occasione dello sgombero della casa di abitazione, di alcune carte scritte di pugno dal defunto Dr. Rossotti, tra cui un dettaglio delle spese della Farmacia contenente alla penultima riga l'annotazione "stipendio AD" 6.000.000, osservava che il rinvenimento di tale documento, non potuto produrre per causa di forza maggiore e decisivo per l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra lei ed il suo convivente, integrava l'ipotesi di revocazione della sentenza prevista dall'art. 395 n. 3 C.P.C. e conveniva pertanto il Fallimento avanti al
Tribunale di Sanremo, chiedendo la revoca della sentenza del 30.12.1989 e l'accoglimento delle domande da lei formulate in quel giudizio.
Si costituiva il Fallimento che contestava la presenza dei requisiti richiesti per l'accoglimento della domanda di revocazione. Il Tribunale, considerato che tra la proposizione della domanda tardiva di ammissione al passivo avvenuta nel 1986 ed il trasloco del 1989, in occasione del quale avrebbe perduto la disponibilità del documento che si trovava nella casa di abitazione, era trascorso un lasso di tempo adeguato per la ricerca ed il ritrovamento del documento medesimo e ritenuto inoltre che in ogni caso il documento rinvenuto non costituiva prova idonea ai fini della revocazione, dichiarava inammissibile la domanda.
Proponeva impugnazione la ER ed all'esito del giudizio, nel quale si costituiva il Fallimento che ne chiedeva il rigetto, respingeva il gravame.
Rilevava in primo luogo la Corte d'Appello l'improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 399 C.P.C. in conseguenza del mancato deposito della sentenza impugnata, evidenziando tra l'altro anche l'omesso deposito da parte dell'appellante del fascicolo di parte con la sentenza da revocare, dà cui non poteva che derivare o il rigetto nel merito o la nullità dell'appello ovvero la sua inammissibilità.
Considerava altresì che la mancata produzione della sentenza del 30.12.1989 di cui si chiedeva la revocazione non ne consentiva il necessario controllo giurisdizionale, precisando nel merito che in ogni caso non ricorrevano gli estremi della forza maggiore che avrebbe impedito la tempestiva produzione in giudizio del documento, dovendosi ciò ascrivere piuttosto a colpa della stessa parte che non aveva ricercato in casa l'appunto in questione pur potendo presumere l'esistenza di brogliacci sulla questione della farmacia, ne' ricorrevano ali estremi per essere detto documento considerato tale, privo come era delle forme richieste (mancanza di sottoscrizione e di data certa), ed infine che al medesimo non poteva essere riconosciuto un contenuto decisivo ai fini in esame in considerazione della presunzione di gratuità da cui è caratterizzata l'attività lavorativa svolta da persone legate all'imprenditore da rapporti di convivenza more uxorio, presunzione che avrebbe richiesto per essere superata una prova rigorosa in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e non già un semplice "pezzo di carta" con l'annotazione "stipendi AD 6.000.000.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione AD ER, deducendo tre motivi di censura illustrati anche con memoria.
Resiste con controricorso il Fallimento Farmacia del Borgo di Rossotti Dr. Cesare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso AD ER denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 399 C.P.C.. Lamenta che la Corte d'Appello, nel dichiarare improcedibile la domanda di revocazione ai sensi dell'art. 399 C.P.C. per il mancato deposito della sentenza impugnata, non abbia considerato che tale norma riguarda il giudizio di revocazione, proponibile, come era stato fatto, avanti allo stesso Tribunale che aveva emesso la sentenza da revocare e non già il successivo giudizio di appello per il quale è applicabile invece l'art. 347 C.P.C. che prevede l'inserimento nel fascicolo di copia della sentenza impugnata, ma non a pena di improcedibilità la quale è ravvisata dalla giurisprudenza solo nell'ipotesi, non riscontrabile nel caso in esame, in cui il giudice sia stato posto nell'impossibilità di decidere.
La censura è infondata.
Il giudizio di appello promosso avverso la decisione pronunciata per la revocazione di una precedente sentenza è anch'esso un giudizio di revocazione e non può prescindere pertanto dalla presenza di una copia autentica della sentenza di cui si chiede la revocazione. Anche a tale grado deve ritenersi quindi esteso l'obbligo, previsto a pena d'improcedibilità dall'art. 399 C.P.C., di produzione della sentenza da revocare, non potendosi dubitare che persista la stessa esigenza di cognizione di tale sentenza e dei motivi a sostegno.
Una tale interpretazione, è suggerita del resto dalla "ratio" della norma, volta chiaramente a garantire al giudice della revocazione, sia esso di primo grado o di appello, la conoscenza del provvedimento di cui si chiede appunto la revocazione, mentre del tutto irrazionale si porrebbe invece un'interpretazione che non garantisse con uguale efficacia tale conoscenza anche al giudice di secondo grado.
Non può essere condivisa pertanto la distinzione operata dalla ricorrente fra il giudizio di primo grado, regolato sul punto dall'art. 339 C.P.C. che prevede a pena d'improcedibilità l'obbligo di produzione della sentenza di revocare, ed il giudizio di secondo grado, che sarebbe regolato anche nell'ipotesi di revocazione unicamente dall'art. 347 C.P.C. che richiede l'inserimento nel fascicolo solo della copia della sentenza di primo grado impugnata. Nè può sostenersi - come invece fa la ricorrente richiamando la giurisprudenza formatasi in relazione all'art. 347 C.P.C. per un eventuale adattamento, evidentemente, all'ipotesi di revocazione - che l'improcedibilità dell'appello non possa essere dichiarata allorché al momento della decisione si trovi comunque una copia della sentenza impugnata, risultando in ogni caso che non è stato prodotto nemmeno il fascicolo di parte di primo grado e che la sentenza da revocare non era stata depositata nemmeno in copia informe e non è stata rinvenuta ne' nel fascicolo d'ufficio ne' in quello di controparte, cui peraltro nessun obbligo, al pari dell'Ufficio, incombeva al riguardo.
Deve ritenersi pertanto che correttamente la Corte d'Appello ha ravvisato un'ipotesi di improcedibilità nella mancata produzione in quel grado della sentenza da revocare, attesa l'impossibilità in tal caso di prenderne cognizione, di comprenderne appieno i motivi di revocazione e di appello e di esercitare adeguatamente il suo controllo giurisdizionale.
Risultano in tal modo assorbiti gli altri due motivi, riguardanti rispettivamente la specifica censura in ordine alla rilevata mancata produzione del fascicolo di primo grado - cui è stato fatto testè riferimento e che comunque la Corte d'Appello ha evidenziato al solo fine di rilevare l'impossibilità di rinvenire una copia anche informe della sentenza ed il merito delle argomentazioni con cui è stata esclusa l'invocata ipotesi di revocazione.
Il ricorso deve essere quindi rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dell'onorario che liquida in L.
5.000.000 oltre alle spese liquidate in L. 178.600=.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2001