Sentenza 12 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/02/2004, n. 2727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2727 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLINI Giovanni - Presidente -
Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere -
Dott. AMARI Eugenio - rel. Consigliere -
Dott. ATRIPALDI Umberto - Consigliere -
Dott. BIELLI Stefano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.O.DA.P.S. s.r.l. in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele Biello, elettivamente domiciliati in Roma, via Crescenzio n. 107, presso lo studio dell'avv. Osvaldo Verrecchia, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione 6, n. 45/6/1999, del 23/9/1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26.9.2003 dal Consigliere Relatore Dott. Eugenio Amari;
udito l'avvocato Biello per la ricorrente;
udito l'avv. dello Stato Guida per l'Amministrazione finanziaria;
udito il P.M. in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.r.l. CODAPS presentava in data 23.3.1989 istanza all'Ufficio distrettuale delle Imposte Dirette di Cassino per ottenere, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 601/1973 e dell'art. 101 del D.P.R. 218/1978, di esenzione totale dell'ILOR, quale esercente un centro elettronico elaborazioni dati costituito ed operante in territorio agevolato dalla legislazione in favore dell'industrializzazione del Mezzogiorno.
Nelle more dell'istruttoria sull'istanza di esenzione la società provvedeva al versamento dei tributi relativi alle dichiarazioni dei redditi per gli anni 1991, 1992, 1993 e 1994 per non incorrere nelle eventuali violazioni di legge per omessi versamenti. In data 23.7.1996 l'Ufficio delle imposte notificava alla C.O.D.A.P.S. il provvedimento con il quale si riconosceva alla contribuente il diritto all'esenzione totale decennale dall'ILOR per il periodo 1985-1994, con beneficio d'imposta dal 1989 (data di presentazione dell'istanza di esenzione), ferme restando le iscrizioni a ruolo e i versamenti effettuati precedentemente alla presentazione della domanda.
In data 23.8.1996, a seguito della notificazione del provvedimento dell'Ufficio, la contribuente presentava alla Direzione regionale delle Entrate per il Lazio istanza di rimborso della somma di lire 184.123.000 per gli anni 1991-1992-1993 e 1994, perché non dovuta a seguito del provvedimento di esenzione.
Formatosi il silenzio-rifiuto la società adiva la Commissione tributaria di 1^ grado di Frosinone, che, con decisione n. 303/10/1998 del 12/10/1998 - 7/12/1998, dichiarata cessata la materia del contendere per la somma di lire 10.999.999, accoglieva per il resto il ricorso riconoscendo il diritto della contribuente al rimborso della differenza, oltre gli interessi idi legge. Avverso tale sentenza la Direzione Regionale delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale del Lazio, ribadendo la tesi, già sostenuta in 1^ grado, della decadenza del contribuente dal diritto al rimborso, essendo stata le relativa istanza proposta oltre il termine di 18 mesi previsto dall'art. 38 del d.P.R. n. 602/1973. Con la sentenza indicata in epigrafe la Commissione regionale accoglieva l'appello dell'Amministrazione finanziaria deducendo che il provvedimento di esenzione aveva natura dichiarativa e non costitutiva del beneficio. Il rimborso del versamento effettuato dalla contribuente, riguardando un'obbligazione inesistente, doveva essere chiesto a norma dell'art 38 del d.P.R. 602/1973 n. 602, che prevedeva il termine di decadenza di 18 mesi per ripetere i versamenti diretti non dovuti, e non a termini dell'art. 21, 2^ comma, del d. lgs. 54671992, che prevede il termine di due anni per fattispecie diverse.
Propone ricorso per Cassazione la C.O.D.A.P.S. denunciando, con un unico motivo, la violazione dell'art. 26 del d.P.R. 601/1973, dell'art. 101 d.P.R, 218/1978, dell'art. 21, 2^ comma, d. lgs., 546/1992; nonché la falsa applicazione dell'art. 38 D.P.R. n. 602/1973, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c..
Deduce la ricorrente che la Commissione tributaria regionale aveva errato nel ritenere applicabile la disposizione dell'art 38 del d.P.R. n. 602/1973. Nel caso di specie non si versava in una ipotesi di "inesistenza dell'obbligo di versamento", ma di versamento dovuto nel momento in cui era stato eseguito (essendo previsto dalla normativa in tema di ILOR) e che solo per un fatto successivo (riconoscimento dell'agevolazione) era divenuto ripetibile. Secondo la ricorrente, pertanto, era applicabile la norma di cui all'art. 21, 2^ comma, del d. lgs., n. 54671992, in base alla quale, in assenza di disposizioni specifiche, la domanda di restituzione doveva essere proposta entro due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui era sorto il diritto alla restituzione. Resiste con controricorso l'Amministrazione finanziaria deducendo che il provvedimento di esenzione ha natura dichiarativa ed efficacia ex tunc, di guisa che il contribuente che paga il tributo esegue un versamento non dovuto, come tale ripetibile nei modi e nei termini previsti dall'art. 38 del d.P.R. 602/1973. MOTIVI DELLA DECISIONE
È giurisprudenza di questa Corte che il contribuente - il quale abbia presentato rituale e tempestiva domanda di esenzione dall'ILOR ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 601/1973, dell'art. 101 d.P.R. 218/1978, e, tuttavia, abbia cautelativamente versato i tributi oggetto della domanda di esenzione - non è soggetto all'onere di formulare distinta istanza di rimborso del tributo medesimo nel termine di cui all'art 38, comma primo, del d, P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), in quanto la domanda di esenzione vale anche come istanza di rimborso. Se, per un verso, è fuor di dubbio che la fattispecie considerata integra appieno lo schema prefigurato dall'art. 38, comma primo cit. - trattandosi di rimborso di versamenti diretti per dedotta inesistenza del relativo obbligo, in forza di esenzione operante "ex lege" - è anche certo che la domanda di esenzione, ove ritualmente e tempestivamente formulata, costituendo esercizio del relativo diritto vantato dal contribuente, non può non implicare (anche) la inequivoca richiesta del contribuente stesso volta alla restituzione di quanto già versato in via meramente cautelativa;
in altri termini, sul piano logico - sistematico la domanda di esenzione dal tributo - o, più in generale, di agevolazione tributaria - non può non valere anche come specifica istanza volta alla restituzione di quanto già eventualmente e cautelativamente versato (Cass. 24.1.2001 a 1004; vedi Cass. 25.1.2002 a 904). Il Collegio, tenuto conto che la contribuente aveva proposto in data 23.3.1989 domanda (poi accolta) di esenzione totale dall'ILOR per il periodo 1985/1994, non ha motivo di discostarsi dal richiamato orientamento giurisprudenziale, secondo cui la domanda di esenzione vale anche come istanza di rimborso, con la conseguenza che la CO.DA.P.S. s.r.l. non era soggetta, per i periodi d'imposta in contestazione, all'onere di formulare altre distinte istanze di rimborso del tributo medesimo nel termine di cui all'art. 38, comma primo, del d.P.R. 29 settembre 1973 a 602 (disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito).
Consegue l'accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e raccoglimento, con decisione nel merito ex art. 384 1^ comma c.p.c., della istanza di restituzione della contribuente.
L'Amministrazione finanziaria va poi condannata al pagamento delle spese dell'intero giudizio sulla base del criterio della soccombenza processuale.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'istanza restitutoria della contribuente. Condanna l'Amministrazione finanziaria al rimborso delle spese processuali dell'intero giudizio, che liquida, per il 1^ grado, in Euro 1.100,00, di cui Euro 100,00 per spese, per il 2^ grado del giudizio pure in Euro 1.100,00, di cui Euro 100,00 per spese, e per il giudizio di legittimità in Euro 2.100,00, di cui Euro 100,00 per spese.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2004