Cass. pen., sez. I, sentenza 15/05/2002, n. 22573
CASS
Sentenza 15 maggio 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

I reclami contro i provvedimenti dell'Amministrazione penitenziaria che incidono sui diritti dei detenuti, tra cui quelli relativi ai colloqui e alle conversazioni telefoniche, danno origine a procedimenti che si concludono con decisioni del magistrato di sorveglianza munite della forma e del contenuto della giurisdizione. Ne consegue che in mancanza di forme procedurali speciali relative alla materia dei reclami contro gli atti dell'Amministrazione lesivi dei diritti dei detenuti, l'attuazione della tutela giurisdizionale deve necessariamente realizzarsi attraverso l'ordinario modello procedimentale delineato dall'art. 678 cod. proc. pen., che attraverso il rinvio all'art. 666, comma 6, dello stesso codice, rende ricorribili per cassazione le ordinanze emesse dalla magistratura di sorveglianza.

È illegittima la decisione con cui il magistrato di sorveglianza abbia disapplicato il provvedimento del direttore dell'istituto di pena che limita, ai sensi degli artt. 37, comma 8 e 39, comma 2, del regolamento di cui al D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230, il numero dei colloqui e delle conversazioni telefoniche nei confronti del condannato per uno dei delitti previsti dall'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario)

Commentario1

  • 1I colloqui dei detenuti al 41-bis con Skype for business
    Rosa Romano · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/ · 6 agosto 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 15/05/2002, n. 22573
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22573
Data del deposito : 15 maggio 2002

Testo completo