Sentenza 15 maggio 2002
Massime • 2
I reclami contro i provvedimenti dell'Amministrazione penitenziaria che incidono sui diritti dei detenuti, tra cui quelli relativi ai colloqui e alle conversazioni telefoniche, danno origine a procedimenti che si concludono con decisioni del magistrato di sorveglianza munite della forma e del contenuto della giurisdizione. Ne consegue che in mancanza di forme procedurali speciali relative alla materia dei reclami contro gli atti dell'Amministrazione lesivi dei diritti dei detenuti, l'attuazione della tutela giurisdizionale deve necessariamente realizzarsi attraverso l'ordinario modello procedimentale delineato dall'art. 678 cod. proc. pen., che attraverso il rinvio all'art. 666, comma 6, dello stesso codice, rende ricorribili per cassazione le ordinanze emesse dalla magistratura di sorveglianza.
È illegittima la decisione con cui il magistrato di sorveglianza abbia disapplicato il provvedimento del direttore dell'istituto di pena che limita, ai sensi degli artt. 37, comma 8 e 39, comma 2, del regolamento di cui al D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230, il numero dei colloqui e delle conversazioni telefoniche nei confronti del condannato per uno dei delitti previsti dall'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario)
Commentario • 1
- 1. I colloqui dei detenuti al 41-bis con Skype for businessRosa Romano · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/ · 6 agosto 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/05/2002, n. 22573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22573 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI TORQUATO - Presidente - del 15/05/2002
Dott. SANTACROCE GIORGIO - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE NARDO GIUSEPPE - Consigliere - N. 2023
Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CANZIO GIOVANNI - Consigliere - N. 045572/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. di AGRIGENTOnei confronti di:
1) LE NT N. IL 27/06/1934
avverso ORDINANZA del 21/11/2001 GIUD. SORVEGLIANZA di AGRIGENTO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CANZIO GIOVANNI lette le conclusioni del P.G. (annullamento senza rinvio);
Osserva in fatto e in diritto.
1.- Con ordinanza del 21.11.2001 il magistrato di sorveglianza di Agrigento accoglieva il reclamo proposto da NT NI e disapplicava il provvedimento del direttore della casa circondariale di Agrigento, con cui era stato disposto che il NT, condannato per uno dei delitti previsti dall'art.
4 - bis ord. pen., potesse usufruire di non più di due telefonate e di non più di quattro colloqui con i familiari al mese, secondo le previsioni limitative degli artt. 37.8 e 39.2 del regolamento penitenziario. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Agrigento ha proposto ricorso per cassazione denunciando la nullità dell'ordinanza per erronea applicazione della l. n. 354 del 1975 e del regolamento approvato con d.p.r. n. 230 del 2000, sul rilievo che le disposizioni regolamentari limitative dei colloqui e delle conversazioni telefoniche traevano fondamento dal principio generale di diversificazione del regime detentivo per determinati soggetti "pericolosi", espresso dall'art.
4 - bis del medesimo ordinamento penitenziario.
2.- In via pregiudiziale deve stabilirsi se la decisione emessa dal magistrato di sorveglianza in sede di reclamo contro il provvedimento del direttore del carcere in materia di colloqui e di conversazioni telefoniche abbia natura giurisdizionale e se possa essere impugnata mediante ricorso per cassazione.
La giurisprudenza di questa Corte era uniformemente orientata nel senso che il provvedimento relativo ai permessi di colloqui del detenuto non ha natura giurisdizionale, ma amministrativa, poiché non incide sulla libertà personale ma attiene alle modalità esecutive della custodia e al trattamento del detenuto, sicché esso, per il principio di tassatività delle impugnazioni, non è impugnabile con i mezzi previsti dal sistema processuale penale, ma con quelli dell'ordinamento amministrativo (Cass., Sez. 4^, 7 aprile 2000, Bresciani;
Sez. 6^, 9 dicembre 1994, Curinga;
Sez. 1^, 21 aprile 1993, Caminelli). E tale orientamento risulta ribadito, anche di recente, in tema di limitazione dei diritti del detenuto in materia di colloqui e di corrispondenza telefonica (Cass., Sez. 1^, 28 aprile 2001, Paolello;
Sez. 1^, 5.3.2002, Schembri;
Sez. 1^, 18.4.2002, Balsamo;
Sez. 1^, 18.4.2002, Brancato). Tale linea interpretativa, ad avviso del Collegio, non può essere condivisa in quanto non tiene conto dei numerosi interventi della Corte costituzionale sull'ambito della giurisdizione in tema della tutela dei diritti del detenuto. Il giudice delle leggi ha affermato infatti che "il diritto inviolabile alla tutela giurisdizionale... accompagna per necessità costituzionale ogni situazione soggettiva protetta, e dunque anche i diritti dei detenuti" (sent. n. 212 del 1997 e n. 526 del 2000) e, in tale ottica, è perfettamente coerente la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 35 e 69 della l. n. 354/75 "nella parte in cui non prevedono una tutela giurisdizionale nei confronti degli atti dell'amministrazione penitenziaria lesivi di diritti di coloro che sono sottoposti a restrizioni della libertà personale" (sent. n. 26 del 1999). Alla luce dei precedenti rilievi questa Corte ritiene che non sia sostenibile la tesi dell'appartenenza al settore amministrativo dei reclami contro i provvedimenti dell'amministrazione penitenziaria che incidono sui diritti dei detenuti, come quelli relativi ai colloqui e alle conversazioni telefoniche, dovendosi riconoscere che detti reclami danno origine a procedimenti che si concludono con decisioni del magistrato di sorveglianza munite della forma e del contenuto della giurisdizione. Ne segue che in mancanza di forme procedurali speciali relative alla materia dei reclami contro gli atti dell'amministrazione lesivi dei diritti dei detenuti, l'attuazione della tutela giurisdizionale dovrà necessariamente realizzarsi attraverso l'ordinario. modello procedimentale delineato dall'art.678 c.p.p., che, per il tramite del rinvio all'art. 666.6 c.p.p.,
rende ricorribili per cassazione le ordinanze emesse dalla magistratura di sorveglianza (cfr., in termini, Cass., Sez. 1^, 19.2.2002, Castellano;
Sez. 1^, 19.2.2002, Di Liberto;
Sez. 1^, 3.5.2002, Floridia;
cui adde Sez. 1^, 15.5.2002, Bidognetti, in tema di perquisizione personale del detenuto).
3.- Ciò posto, il ricorso del P.M. deve ritenersi fondato alla stregua delle ragioni di seguito indicate.
Ed invero, pur essendo apprezzabile la premessa da cui muovono le linee argomentative dell'ordinanza impugnata, secondo cui i colloqui e le conversazioni telefoniche formano oggetto di un diritto del detenuto del quale l'ordinamento penitenziario regola l'ambito e le modalità di esercizio, non può condividersi l'ulteriore affermazione per cui il regolamento di esecuzione avrebbe dovuto stabilire una disciplina uniforme per tutti indistintamente i detenuti, senza possibilità di introdurre un regime differenziato in materia di colloqui e telefonate in ragione del diverso titolo del reato, essendo riservata solo alla legge la possibilità di prevedere limitazioni riferite a particolari categorie di detenuti secondo gli artt. 14 - bis e 41 - bis o.p.: donde, ad avviso del magistrato di sorveglianza, la valutazione di illegittimità e la conseguente disapplicazione dei provvedimenti limitativi adottati in forza degli artt. 37.8 e 39.2 d.p.r. n. 230 del 2000 per i "detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del primo comma dell'art.
4 - bis della legge e per i quali si applichi il divieto dei benefici ivi previsto".
L'errore di diritto insito nell'ordinanza impugnata consiste nel non avere correttamente individuato gli effettivi nessi esistenti, nella materia in esame, tra la l. n. 354/75 e il regolamento di esecuzione e nell'avere conseguentemente ritenuto che la fonte normativa secondaria abbia indebitamente limitato la sfera dei diritti dei detenuti, omettendo di cogliere che la base giustificativa del regime differenziato dei colloqui e delle telefonate è, invece, riconducibile all'interno di puntuali previsioni normative inserite nel medesimo ordinamento penitenziario.
Ed invero, pure a prescindere dall'inequivoco tenore dell'art. 18.5 o.p. ("può essere autorizzata nei rapporti con i familiari e, in casi particolari, con terzi corrispondenza telefonica con le modalità e le cautele previste dal regolamento"), che riserva alla fonte regolamentare di secondo grado la potestà di determinare le forme, i modi e i tempi di esercizio del diritto in materia di conversazioni telefoniche, mette conto sottolineare che le limitazioni regolamentari, essendo circoscritte alla categoria dei detenuti che siano stati condannati per uno dei gravi reati indicati nel primo periodo del primo comma dell'art.
4 - bis della legge n.345/75, risultano positivamente ancorate ad un criterio ragionevole ed obiettivamente verificabile, pienamente congruente con i principi dell'ordinamento penitenziario. All'interno di questo occupa infatti una peculiare collocazione la menzionata disposizione di cui all'art.
4 - bis, che fa dipendere la concreta diversificazione del trattamento dalla maggiore e qualificata "pericolosità" del detenuto, denotata dalla condanna per particolari titoli di reato, e perciò da una più intensa necessità di difesa sociale. Deve trarsene la logica conseguenza che le disposizioni regolamentari sui colloqui e sulla corrispondenza telefonica devono ritenersi pienamente conformi alla linee fondamentali del sistema penitenziario, che assegna decisiva rilevanza alla "pericolosità" del condannato nella determinazione del trattamento, tanto più che, essendo prevista la riduzione e non la soppressione del diritto, la limitazione non può reputarsi neppure contraria al senso di umanità e alla dignità della persona.
4.- Dalle precedenti considerazioni deve inferirsi che nel caso di specie il magistrato di sorveglianza ha erroneamente disapplicato il provvedimento del direttore del carcere adottato in esecuzione degli art. 37.8 e 39.2 d.p.r. n. 230 del 2000, di guisa che deve pronunciarsi l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 1 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2002