Cass. pen., sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 6296
CASS
Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Erronea qualificazione giuridica del fatto e illegittima applicazione della pena

    La censura non può trovare accoglimento poiché l'errore sul nomen iuris è deducibile solo se manifesto o palesemente eccentrico. Le censure relative all'efficacia drogante e alle modalità di calcolo non rientrano tra i motivi ammessi.

  • Inammissibile
    Violazione dell'art. 47, primo comma, cod. pen. (errore di fatto sul carattere stupefacente della sostanza)

    Tale motivo non rientra tra le censure che la legge consente di dedurre con riferimento alle sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 del codice di rito.

  • Inammissibile
    Erronea esclusione dell'errore scusabile sulla illiceità del fatto

    Tale motivo non rientra tra le censure che la legge consente di dedurre con riferimento alle sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 del codice di rito.

  • Inammissibile
    Vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Tale motivo è inammissibile poiché contesta la sussistenza del dolo, ambito estraneo al perimetro delle censure consentite ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 6296
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6296
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

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