Sentenza 14 maggio 2003
Massime • 1
Anche a seguito della privatizzazione del pubblico impiego, l'atto di collocamento in aspettativa, adottato da un dirigente amministrativo, costituisce atto pubblico, in quanto espressione di potere autoritativo e certificativo incidente sul rapporto di servizio del dipendente e sull'organizzazione dell'ufficio. Ne consegue che integra il reato di falsità materiale di cui all'art. 476 cod. pen. l'apposizione su tale atto di una falsa firma da parte un dirigente della pubblica amministrazione (nella specie titolare del settore attività economiche e produttive di un comune).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/05/2003, n. 27881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27881 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Bruno FOSCARINI Presidente
dott. Francesco PROVIDENTI Componente
dott. Alfonso AMATO "
dott. Gennaro MARASCA "
dott. Aniello NAPPI "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso Corte Appello di L'Aquila;
nei confronti di:
1) ST IA n. il 14/12/1953;
avverso sentenza del 02/10/2002 Corte Appello di L'Aquila;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita un Pubblica Udienza la relazione fatta dal Consigliere Amato Alfonso;
udito il Procuratore Generale in persona della d.ssa E. Cesqui che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
udito il difensore Avv. A. Fiorella.
Motivi della decisione
Il Gip del tribunale di Pescara dichiarava non luogo a procedere nei confronti di ST IA in ordine al delitto di cui all'art. 485 cp - così modificata l'originaria imputazione ex art.476 cp- per mancanza di querela, per avere, quale dirigente del settore attività economiche e produttive del Comune di Pescara, apposto la falsa firma del dirigente OR OL in calce all'atto relativo al proprio collocamento in aspettativa senza assegni, in attesa di passare ad altro Ente.
Il giudice rilevava che il rapporto di pubblico impiego, a seguito del d.lgs. n. 80/98, é sottoposto a disciplina privatistica. La corte d'appello di L'Aquila confermava, osservando:
- è pur vero che la privatizzazione non implica che ogni atto inerente il rapporto di lavoro esula dalla sfera pubblicistica, tant'è vero che la S.C. ha di recente stabilito in tema di falso documentale che l'ordine di servizio del funzionario di un ente pubblico, pur se privo di rilevanza esterna, è atto pubblico. Occorre, dunque, indagare in concreto la natura del singolo atto, onde stabilire se esso sia o meno estrinsecazione di un potere autoritativo.
Tant'è il caso che ne occupa, per il quale si impone la soluzione negativa, dal momento che il d.lgs. n. 80/98 prevede, in tema di organizzazione degli uffici, che le relative determinazioni siano assunte "dagli organi preposti alle gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro".
- Ricorre il p.g., denunciando violazione di legge: il rapporto paritario fra dipendente e p.a. e la devoluzione delle relative controversie all'a.g.o., non esclude la tutela penale in materia di falso documentale, poiché nell'ambito del rapporto ben possono essere adottati atti autoritativi, della medesima specie di quelli che può assumere il datore di lavoro privato, in estrinsecazione dell'autonomia gestionale. Ad avviso dell'ufficio ricorrente, poi, il gip dimentica che il segno nettamente contrario è la giurisprudenza della S.C., secondo la quale trova applicazione la disciplina dal falso in atto pubblico, anche a proposito di atti promananti da enti pubblici economici trasformati in società per azioni.
- Il ricorso è fondato.
Anche dopo la trasformazione di alcune amministrazioni pubbliche in enti economici e di questi in società per azioni, si è affermato dalla S.C. che permane in capo al dipendente la qualifica pubblicistica, così come persiste il carattere pubblico dell'attività svolta, sotto forma di pubblico servizio o di pubblica funzione (sez. 5, 16 .3.2000, n. 3282, Ferrara;
sez. 6, 4.8.99, n. 9929, Billè, entrambe riguardanti il servizio dell'Ente Poste e concernenti rispettivamente la falsificazione della "scheda di servizio" del recapito telegrafico e l'impossessamento d'un plico assicurato, contenente una somma di denaro).
Fermo restando il principio che la trasformazione degli enti pubblici in società per azioni non comporta di per sé il venir meno della qualifica pubblicistica dei dipendenti, poiché l'ente rimane comunque disciplinato da una normativa pubblicistica e persegue finalità pubbliche, anche con strumenti privatistici propri delle suddette società, la valutazione della detta qualifica va fatta in concreto, alla stregua del criterio oggettivo - funzionale, a norma degli art. 357 e 358 cp (cass. 12.11.1996, Rapisarda). Con riguardo ai c.d. cartellini o fogli di presenza, è stato affermato che l'attestazione di un funzionario dell'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni circa la durata dell'attività svolta da lui stesso o da altri dipendenti, ha rilievo non solo ai fini della retribuzione (e, quindi, privatistico), ma anche ai fini del corretto svolgimento del servizio ( e, quindi, pubblicistico). Detta attestazione integra, pertanto, gli estremi del delitto di falso ideologico previsto dall'art. 439 cp (sez. 5, 21.5.96, n. 1765, Ricci, m. 205121).
Analoga pronuncia è stata adottata relativamente ai medici convenzionati con l'USL, poiché i fogli e i cartellini di presenza hanno non solo lo scopo "privato" di stabilire il numero delle ore lavorate in relazione al calcolo degli onorari spettanti, ma anche e soprattutto "pubblico" di consentire il controllo dell'attività di assistenza sanitaria fornita dall'USL e di evitare disservizi nello svolgimento di una funzione essenziale dello Stato e della Regione (sez. 5, 17.6.92, Moretti, che ha riconosciuto la qualifica di pubblico ufficiale al medico convenzionato).
È pur vero che una giurisprudenza, allo stato minoritaria, é andata in contrario avviso, stabilendo che il cartellino di presenza dei dipendenti pubblici il cui rapporto di lavoro è stato privatizzato documenta un dato che rileva in via diretta ed immediata unicamente ai fini della retribuzione e comunque della prestazione di lavoro e solo indirettamente e mediamente ai fini del regolare svolgimento del servizio, sicché il cartellino stesso non costituisce atto pubblico (sez. 5, 9.10.02, n. 1056, Marchese ed altri. V. pure sez. 5, 15.12.2000, n. 3901, Pizzimenti, m. 219242, secondo cui l'atto vale solo a provare l'adempimento del sinallagma contrattuale e non è connesso con le mansioni cui l'impiegato è addetto). Orbene, a prescindere dall'orientamento largamente prevalente, di segno contrario, è innegabile che l'atto della cui falsità si discute nel presente procedimento abbia tipologia e valenza ben diverse da quelle che caratterizzano il c.d. cartellino di presenza. L'atto di collocamento in aspettativa, adottato da un dirigente amministrativo, costituisce espressione di potere autoritativo e certificativo (quest'ultimo si estrinseca nell'attività di documentazione, avente efficacia probatoria, qualunque ne sia il grado: v. S.U., 27.3.92, Delogu) che incide sul rapporto di servizio del dipendente e sull'organizzazione dell'ufficio. La privatizzazione delle procedure che mettono capo agli atti amministrativi inerenti il rapporto di impiego e l'affidamento al giudice ordinario del relativo contenzioso, non implicano il venir meno del carattere pubblicistico di tali atti, cui si applica la tutela penale che l'ordinamento appresta in tema di falso documentale.
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo esame alla corte d'appello di Roma.
Il giudice di rinvio si conformerà al principio di diritto suenunciato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio alla corte d'appello di Roma per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 30 GIUGNO 2003.