Sentenza 15 dicembre 2000
Massime • 2
In tema di truffa in danno di una società o di un ente, il consenso dell'avente diritto alla diminuzione patrimoniale conseguente alla condotta del soggetto attivo è ipotizzabile solo nel caso in cui essa risulti da una specifica deliberazione, legittimamente assunta, che deroghi alle disposizioni normalmente vigenti. Ne consegue che non sussiste la predetta causa di giustificazione, ma la mera accondiscendenza delle persone fisiche preposte al controllo dell'operato dei dipendenti, nel caso in cui a costoro sia arbitrariamente consentito di lasciare in anticipo il posto di lavoro, pur in presenza di documentazione che attesti, contrariamente al vero, che essi hanno esattamente adempiuto alla loro prestazione.
Ai fini della configurazione del reato di falsità commessa da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio, la norma richiede che l'atto falso venga redatto nell'esercizio delle attribuzioni proprie dell'incaricato. Ne consegue che non integra la fattispecie criminosa sopra specificata la condotta del netturbino che appone la firma di presenza, senza rispettare gli orari di inizio e cessazione di servizio, in quanto dette sottoscrizioni valgono solo a provare l'adempimento del sinallagma contrattuale e non costituiscono atto connesso alle mansioni cui l'impiegato è addetto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/12/2000, n. 3901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3901 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PASQUALE LACANNA - Presidente - del 15/12/2000
1. Dott. ANDREA COLONNESE - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. NUNZIO CICCHETTI " N. 2085
3. Dott. GENNARO MARASCA " REGISTRO GENERALE
4. Dott. NICOLA COLAIANNI " N. 41729/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposta da
1) IZ NZ n. Palermo 18/10/46; 2) SA EL GE n. Palermo 14/12/38; 3) CC CE n. Palermo 26/11/47; 4) OL IO n. Palermo 4/11/51; 5) IZ PE n. Palermo 18/11/40; 6) Di EO DR n. Altofonte 26/12/43; 7) AR PI n. Palermo 21/10/46; 8) US NN n. Palermo 12/04/57; 9) ET PE n. Palermo 24/11/46; 10) IZ IO n. Palermo 25/03/49.
avverso sentenza Corte d'Appello di Palermo 02/05/2000. visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Nunzio Cicchetti;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto procuratore generale Dott. Gianfranco Viglietta che ha concluso per l'annullamento, quanto al falso ex art. 439 c.p. nei confronti di IZ, SA e IZ IO e rinvio per la rideterminazione della pena;
annullamento senza rinvio nei confronti di CC, OL, IZ PE, Di EO DR e MA PI perché il fatto non sussiste, con effetto estensivo nei confronti TA AC e TA PE.
SVOLGIMENTO IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 25/06/1998 il tribunale di Palermo aveva dichiarato SA EL A., IZ NZ, IZ IO, US NN e ET PE - tra gli altri colpevoli dei delitti di falso in atto pubblico per avere falsamente attestato - nella qualità di dipendenti dell'A.I.M.A. - sul foglio di presenza il loro regolare servizio sino all'orario di uscita al fine di eseguire il reato di truffa ai danni della stessa azienda (Azienda Municipalizzata per il servizio raccolta rifiuti in Palermo) consistito nell'essersi procurato un ingiusto profitto inducendola in errore e con suo danno (artt. 61 n. 2, 479, 493 c.p.; 640 c. 2 n. 1 c.p.), nonché CC CE, OL IO, IZ PE, Di
EO DR e AR PI colpevoli del reato di cui agli artt.81 c.p.v., 110 e 328 c.p. per aver omesso la raccolta di rifiuti solidi urbani in alcune strade.
L'impugnata sentenza assolveva US e ET dal reato di falso, confermando nel resto, la pronuncia del primo giudice. Il ricorrente SA Allegava i seguenti motivi.
1) Violazione di legge in relazione all'art. 493 c.p., per mancanza della qualifica di "incaricato di pubblico servizio" ed alla stessa definizione del p.s. ex art. 358 c.p.. La compilazione del foglio di presenza non aveva, del resto, alcuna attinenza con le mansioni svolte dall'operatore ecologico.
2) Vizio di motivazione quanto alla truffa, ritenuta sulla base di un dato meramente formale senza alcuna concreta prova sull'essenza dal lavoro.
I ricorrenti IZ e IZ IO deducevano i seguenti motivi.
1) Violazione di legge in ordine al reato di falsità, per carenza del pubblico servizio, anche in relazione alla natura di "ente pubblico" dell'A.I.M.A., ed alla qualifica di "incaricato di p.s. ex art. 358 c.p.. 2) Violazione di legge in relazione alla "induzione in errore" per la truffa, considerato che l'artificio era ben noto alla azienda parte offesa.
US e ET allegavano il solo motivo concernente la truffa (n. 2).
Gli altri ricorrenti (CC, OL, IZ PE, Di EO e AR) denunciavano violazione di legge e carenza di motivazione su qualifica di "incaricato di p.s." (art. 358 c.p.), escludente ogni attività meramente materiale o le semplici mansioni d'ordine, su interesse al buon funzionamento della Pubblica Amministrazione tutelato dall'art. 328 c.p.. Chiedevano tutti l'annullamento dell'impugnata sentenza. Ritiene questa Corte che i ricorsi di ET e US (concernenti il solo reato di truffa) nonché di SA, IZ e IZ IO (limitatamente alla medesima imputazione di truffa), debbano essere rigettati.
Il SA, invero, censura la motivazione dell'impugnata sentenza ritenendo l'irrilevanza - in relazione all'artificio - dell'apposizione di una firma di "uscita" prima dell'orario fissato (ore 1.00), quando poi non era stata accertata la effettiva assenza dal servizio fino a quell'orario.
La Corte di merito ha, invece, adottato una motivazione congrua e logica in ordine alla sussistenza dell'artificio (ritenuto risultante "per tabulas" dal fatto che al momento dell'irruzione Digos - ore 10.15 - la firma attestante la cessazione dal servizio alle ore 11.00 era stata già apposta) ed alla prova della sua assenza comportante un danno - sia pure di lievissima entità - ai danni dell'Azienda. Costituisce, poi, censura di merito la valutazione in ordine al raggiungimento della prova sulla mancata presenza fisica. Sempre in tema di truffa, gli altri quattro ricorrenti sopra ricordati contestano, nel ricorso congiunto, la presenza dell'elemento di "induzione in errore" dal momento che la p.o. era consapevole dell'artificio.
La censura è infondata, poiché confonde palesemente l'accondiscendenza delle persone fisiche preposte al controllo con il titolare del bene protetto, costituito da un ente munito di personalità giuridica ben distinta da quella dei suoi funzionari. Se, infatti, la presunta colpevolezza - in funzionari o anche rappresentanti dell'ente - dell'anticipazione di una firma d'uscita da parte di dipendenti avrebbe potuto comportare una partecipazione morale nel reato, non è ipotizzabile - invece - il "consenso dell'avente diritto" se non nel caso di una precisa disposizione, legittimamente assunta che consentisse una deroga alla regola fissata dall'ente.
Quanto al reato di falsità, si sostiene dai ricorrenti IZ e IZ IO che la natura privatistica dell'Azienda (A.I.M.A.) non consentirebbe la qualificazione del suo dipendente quale "incaricato di pubblico servizio" e dunque l'equiparabilità al p.u. ex art. 493 c.p.. Va, invece, rilevato che lo stesso art. 358 c.p. definisce il "pubblico servizio" e, conseguentemente, "l'incaricato di p.s." non in una prospettiva meramente soggettivistica quanto con riferimento all'attività svolta.
Sono incaricati di un pubblico servizio "coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio": Quest'ultimo, poi, consiste in ogni prestazione volta a soddisfare un bene cui la collettività attribuisce rilevanza primaria, quale è appunto il mantenimento dell'igiene nell'ambito del territorio urbano mediante lo smaltimento dei rifiuti.
La configurazione del reato ex art. 493 c.p. va escluso, nella specie, sotto altro profilo.
La norma in esame, invero, impone che l'atto falso venga redatto nell'esercizio dell'attribuzioni proprie dell'incaricato. Ora, l'incaricato alla raccolta o al trasporto dei rifiuti quando appone la firma di presenza al momento dell'inizio e della cessazione del servizio adempie ad un onere imposto al solo fine di provare l'adempimento del sinallagma contrattuale, non redige invece un atto connesso alle mansioni cui è adibito ed assume rilevanza proprio in relazione alla specifica esternazione del "pubblico servizio". Questo basta ad escludere la responsabilità dei ricorrenti, indipendentemente dall'assunzione di posizione per il momento sulla riferibilità del "pubblico servizio" alle mansioni meramente materiali del netturbino.
Ne consegue che tanto il SA quanto il IZ e IZ IO vanno assolti dal reato di falsità in atto pubblico. Si rende necessario il rinvio alla corte di merito al fine della rideterminazione della pena per la truffa, già calcolata solo in aumento ex art. 81 c.p.v. c.p., una volta caduta la pena base per il più grave reato di falso.
Va accolto, ancora, il ricorso di CC, OL, IZ PE, Di EO e AR, chiamati a rispondere solo dell'omissione di atti d'ufficio.
L'art. 328 c.p. ancora una volta fa riferimento all'incaricato del pubblico servizio, secondo la nozione dettata dall'art. 358 c.p.v. c.p..
Questa norma, deve esplicarsi nelle "forme della pubblica funzione". Di per se tale richiamo sancisce la necessità di veste "documentale" per una "manifestazione di volontà" anche se non garantita dai "poteri tipici della P.A..
In ogni caso, alla stessa nozione giuridica amministrativa di "attività" rimane estranea l'attività meramente materiale o esecutiva.
L'ultima parte, poi, chiarisce ancora meglio la portata della disposizione laddove esclude "lo svolgimento di semplici mansioni d'ordine" e "la prestazione di opera meramente materiale". L'operatore ecologico in senso stretto (del quale di discute in questa sede) svolge in sostanza mansioni manuali meramente materiali, pertanto va affermata la non configurabilità - nei suoi confronti - del reato p. e p. dell'art. 328 c.p.. Nè può condividersi la possibilità di qualificare il fatto entro i limiti dell'art. 340 c.p. (interruzione di un ufficio o servizio pubblico), norma residuale implicante, anche nella forma meno grave, la turbativa della regolarità di un servizio inteso, comunque, in senso globale.
la pronuncia di assoluzione deve ricorrere alla formula più ampia dell'insussistenza del fatto, comportante l'annullamento senza rinvio.
La soluzione adottata consente l'estensione del giudicato, ex art.587 co. 1 c.p.p., a TA AC e TA PE, già
condannati anche in secondo grado per il medesimo reato e non ricorrenti.
I ricorrenti US e ET, che vedono rigettata la loro imputazione, vanno condannati in solido al pagamento delle spese del procedimento.
P.T.M.
Annulla la sentenza impugnata, nei confronti di IZ NZ, SA EL A. e IZ IO - limitatamente ai reati di falsità in atto pubblico - perché il fatto non sussiste. Rigetta nel resto i ricorsi dei predetti e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per la rideterminazione della pena. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di CC CE OL, OL IO, IZ PE, Di EO DR e MA PI -quanto al reato di cui all'art. 328 c.p. - perché il fatto non sussiste, con effetto estensivo nei confronti di TA AC e TA PE, imputati non ricorrenti. Rigetta i ricorsi di US NN e ET PE che condanna al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2001