Cass. pen., sez. V, sentenza 15/12/2000, n. 3901
CASS
Sentenza 15 dicembre 2000

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In tema di truffa in danno di una società o di un ente, il consenso dell'avente diritto alla diminuzione patrimoniale conseguente alla condotta del soggetto attivo è ipotizzabile solo nel caso in cui essa risulti da una specifica deliberazione, legittimamente assunta, che deroghi alle disposizioni normalmente vigenti. Ne consegue che non sussiste la predetta causa di giustificazione, ma la mera accondiscendenza delle persone fisiche preposte al controllo dell'operato dei dipendenti, nel caso in cui a costoro sia arbitrariamente consentito di lasciare in anticipo il posto di lavoro, pur in presenza di documentazione che attesti, contrariamente al vero, che essi hanno esattamente adempiuto alla loro prestazione.

Ai fini della configurazione del reato di falsità commessa da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio, la norma richiede che l'atto falso venga redatto nell'esercizio delle attribuzioni proprie dell'incaricato. Ne consegue che non integra la fattispecie criminosa sopra specificata la condotta del netturbino che appone la firma di presenza, senza rispettare gli orari di inizio e cessazione di servizio, in quanto dette sottoscrizioni valgono solo a provare l'adempimento del sinallagma contrattuale e non costituiscono atto connesso alle mansioni cui l'impiegato è addetto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 15/12/2000, n. 3901
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3901
    Data del deposito : 15 dicembre 2000

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