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Sentenza 18 dicembre 2023
Sentenza 18 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/12/2023, n. 50282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50282 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RU MA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 16/05/2023 del TRIBUNALE di TARANTO udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 50282 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 18/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Taranto in persona del giudice delegato dal Presidente, con la ordinanza impugnata, ha respinto la opposizione proposta da RU IM avverso il provvedimento del Tribunale di Taranto che aveva rigettato la richiesta del ricorrente di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Ha evidenziato che correttamente il primo giudice aveva valorizzato elementi presuntivi da cui ravvisava giustificati motivi per l'esclusione del beneficio facendo riferimento ai precedenti penali dell'indagato, in particolare nel settore dei reati contro il patrimonio e degli stupefacenti, tali da giustificare una declaratoria di abitualità, se non di professionalità nel reato, e quindi desume la non veridicità della autocertificazione presentata in sede di richiesta di ammissione al patrocinio, in quanto la esiguità dei redditi indicati nel periodo fiscale di riferimento risulta incompatibile con la ricorrenza di profitti illeciti desunti dal suo curriculum criminale. 2. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la difesa di RU IM il quale denuncia violazione di legge in relazione all'art.76 DPR 30.5.2002 n.115 sul presupposto che il ragionamento operato dal Tribunale di Taranto omette di considerare il dato obiettivo che il ricorrente non era percettore di reddito, che egli aveva assolto gli oneri sullo stesso gravanti ai sensi degli art.76 e 79 TU 115/2000 e che del tutto priva di elementi presuntivi di sostegno, anche in ragione della risalenza dei precedenti penali, era l'inferenza del giudice di Taranto sulla possibile ricorrenza di redditi illeciti e che del tutto illegittima risultava la pretermissione di qualsiasi indagine da delegarsi agli uffici finanziari ai sensi dell'art.96 TU spese di giustizia, stante l'assoluta evanescenza e mancanza di gravità degli elementi presuntivi utilizzati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto il ragionamento operato dal Tribunale di Taranto si pone in contrasto con la stessa disciplina del Testo Unico sulle spese di giustizia e della normativa dalla stessa richiamata. 1 2. Il giudice della opposizione ha ravvisato la inverosimiglianza delle indicazioni fornite dalla parte ricorrente in ordine alle entrate reddituali ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, richiamando sul punto elementi presuntivi da cui sarebbe possibile inferire, ai sensi dell'art.96 comma 2 D.Lgs.115/2002, il carattere mendace dell'autocertificazione in cui il ricorrente attestava l'entità dei redditi percepiti nel periodo fiscale di riferimento. 3. Con riguardo a tale ultimo profilo, giova ricordare che a norma dell'art.79, comma 1, lett. b), d.P.R. n.115 del 2002, l'istanza deve contenere «le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica...», nonché "dichiarazione sostitutiva di certificazione ...con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini determinato secondo le modalità indicate dall'art.6". La rado della norma è quella di valutare, ai sensi dell'art. 76, comma 1, stesso testo normativo, il reddito, quale condizione per l'ammissione al beneficio, «costituito dalla somma dei redditi conseguiti... da ogni componente della famiglia, compreso l'istante». 3.1 A tale proposito ha affermato il S.C. che "ai fini dell'ammissibilità al gratuito patrocinio l'autocertificazione dell'istante ha valenza probatoria e il giudice non può entrare nel merito della medesima per valutarne la attendibilità, dovendosi limitare alla verifica dei redditi esposti e concedere in base ad essi il beneficio, il quale potrà essere revocato solo a seguito dell'analisi negativa effettuata dall'intendente di finanza, cui il giudice deve trasmettere copia dell'istanza con l'autocertificazione e la documentazione allegata" (sez. 4, n.3167 del 14/10/1999 Cavarchio Rv. 214882; sez.1, 3/06/2003, Musarò, Rv.225051; n.53356 del 09/2016,Tilenni Scaglione, Rv.268682; n. 10112 del 13/01/2021, Pennestrì 280939 ). 4. Si deve affermare altresì che, in base agli stessi principi emergenti dalla normativa statale, ricorre in capo al giudice il dovere di esaminare, ai fini del giudizio sulla condizione di non abbienza, le prove che confermino o confutino la sostanziale percezione di redditi idonea ad incidere sulla predetta condizione. Invero anche la presunzione astrattamente disciplinata dall'art.76, comma 4-bis, d.P.R. n.115/2002 (Corte Cost. n.139 del 14-16 aprile 2010), pur ammettendo la prova contraria, non modifica il procedimento logico che, secondo la regola dettata dall'art.2729 cod. civ., il giudice è tenuto a seguire al fine di affermare l'inversione dell'onere della prova in ordine ai presupposti reddituali per l'accesso al patrocinio. Nella giurisprudenza della Suprema Corte è affermato il principio secondo cui spetta al ricorrente 2 J dimostrare, con allegazioni adeguate, il suo stato di non abbienza, e spetta al giudice verificare l'attendibilità di tali allegazioni, avvalendosi di ogni necessario strumento di indagine;
tale iter argomentativo presuppone, in ogni caso, la previa corretta individuazione delle presunzioni gravi, precise e concordanti la cui ammissione consenta di ritenere, secondo il prudente apprezzamento dei giudice, il superamento dei limiti di reddito prescritti dalla legge. 5. Va poi ricordato che, anche alla luce dell'interpretazione ampia riconosciuta dalla Corte di Strasburgo al concetto di «insufficienza dei mezzi economici», che costituisce la ratio del diritto fondamentale dell'accusato all'assistenza gratuita, riconosciuto dall'art.6, par.3, lett c) CEDU (Corte EDU 25/04/1983, Pakelli c. Germania), i requisiti di gravità, precisione e concordanza affinchè gli indizi indicati dall'art.2729 cod.civ. possano assurgere al rango di prova presuntiva, debbono valutarsi con rigore e con adeguato riferimento ai fatti noti, dai quali risalire con deduzioni logiche ai fatti ignorati, il cui significato deve essere apprezzato senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative. 6. Nella fattispecie che occupa, il giudice dell'opposizione è pervenuto al divisamento espresso fondandolo su un pregiudizio di mendacio della autocertificazione, in relazione alla misura dei redditi dichiarati, presentata nelle forme e nei tempi prescritti dalla disciplina speciale, al contempo prospettando la ricorrenza di ulteriori redditi provenienti da illecite attività senza peraltro esplicitare le valutazioni, di ordine presuntivo, che lo hanno guidato a tale conclusione. In particolare, non può assumere rilievo indiziario il generico riferimento ai precedenti penali del reo, sia in ragione della risalenza degli stessi (prima dell'anno 2010) e quindi in nessun collegamento con l'anno di imposta di riferimento per l'ammissione al patrocinio, sia in ragione dell'insufficienza di un siffatto dato per ravvisare nelle attività delinquenziali la costante fonte di sostentamento del ricorrente. 6.1 A tale proposito il S.C. ha affermato che il giudice deve tenere conto anche dei redditi da attività illecite percepiti dall'istante, la cui esistenza può essere provata anche ricorrendo a presunzioni semplici;
tuttavia l'indicazione, ad opera della legge, di un limite reddituale al di sotto del quale l'imputato ha diritto al beneficio, impone al giudice di indicare sulla scorta di quali elementi si possa ritenere superata tale soglia. In termini ancora più generali è stata riconosciuta la insufficienza motivazionale che faccia riferimento alla possibile ricorrenza di redditi provenienti da attività 3 t illecite, atteso che il mero riferimento alla sussistenza di numerosi precedenti penali contro il patrimonio non consente di fondare la presunzione di non meritevolezza del beneficio, ma è necessario che il giudice espliciti le ragioni per le quali l'istante debba ritenersi percettore di redditi, seppur non dichiarati e di provenienza illecita, attraverso il confronto tra il tenore di vita dello stesso e le dichiarazioni fiscali (sez.4, n.15338 del 30.01/2020, Troiano Roberto Rv.278867). 7. Pertanto la declaratoria di rigetto della istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato si pone in deciso contrasto con il contenuto dell'onere di allegazione stabilito dalla normativa speciale, che è appunto quello minimo indicato nella sopra richiamata disciplina e dall'altro la prova logica utilizzata per escludere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è priva dei sopra menzionati requisiti di gravità, univocità e concordanza, ma tradisce una argomentazione apparente, in cui non vengono messi a confronto dati reddituali reali, sia pure presuntivi, e una adeguata verifica della ricorrenza di utilità economiche in favore del NT sia pure provenienti da illecite attività. Segue pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Presidente del Tribunale di Taranto per un rinnovato esame dell'opposizione.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato e rinvia, per nuovo giudizio, al Presidente del Tribunale di Taranto. Così deciso in Roma il 18 Ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente i
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 50282 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 18/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Taranto in persona del giudice delegato dal Presidente, con la ordinanza impugnata, ha respinto la opposizione proposta da RU IM avverso il provvedimento del Tribunale di Taranto che aveva rigettato la richiesta del ricorrente di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Ha evidenziato che correttamente il primo giudice aveva valorizzato elementi presuntivi da cui ravvisava giustificati motivi per l'esclusione del beneficio facendo riferimento ai precedenti penali dell'indagato, in particolare nel settore dei reati contro il patrimonio e degli stupefacenti, tali da giustificare una declaratoria di abitualità, se non di professionalità nel reato, e quindi desume la non veridicità della autocertificazione presentata in sede di richiesta di ammissione al patrocinio, in quanto la esiguità dei redditi indicati nel periodo fiscale di riferimento risulta incompatibile con la ricorrenza di profitti illeciti desunti dal suo curriculum criminale. 2. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la difesa di RU IM il quale denuncia violazione di legge in relazione all'art.76 DPR 30.5.2002 n.115 sul presupposto che il ragionamento operato dal Tribunale di Taranto omette di considerare il dato obiettivo che il ricorrente non era percettore di reddito, che egli aveva assolto gli oneri sullo stesso gravanti ai sensi degli art.76 e 79 TU 115/2000 e che del tutto priva di elementi presuntivi di sostegno, anche in ragione della risalenza dei precedenti penali, era l'inferenza del giudice di Taranto sulla possibile ricorrenza di redditi illeciti e che del tutto illegittima risultava la pretermissione di qualsiasi indagine da delegarsi agli uffici finanziari ai sensi dell'art.96 TU spese di giustizia, stante l'assoluta evanescenza e mancanza di gravità degli elementi presuntivi utilizzati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto il ragionamento operato dal Tribunale di Taranto si pone in contrasto con la stessa disciplina del Testo Unico sulle spese di giustizia e della normativa dalla stessa richiamata. 1 2. Il giudice della opposizione ha ravvisato la inverosimiglianza delle indicazioni fornite dalla parte ricorrente in ordine alle entrate reddituali ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, richiamando sul punto elementi presuntivi da cui sarebbe possibile inferire, ai sensi dell'art.96 comma 2 D.Lgs.115/2002, il carattere mendace dell'autocertificazione in cui il ricorrente attestava l'entità dei redditi percepiti nel periodo fiscale di riferimento. 3. Con riguardo a tale ultimo profilo, giova ricordare che a norma dell'art.79, comma 1, lett. b), d.P.R. n.115 del 2002, l'istanza deve contenere «le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica...», nonché "dichiarazione sostitutiva di certificazione ...con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini determinato secondo le modalità indicate dall'art.6". La rado della norma è quella di valutare, ai sensi dell'art. 76, comma 1, stesso testo normativo, il reddito, quale condizione per l'ammissione al beneficio, «costituito dalla somma dei redditi conseguiti... da ogni componente della famiglia, compreso l'istante». 3.1 A tale proposito ha affermato il S.C. che "ai fini dell'ammissibilità al gratuito patrocinio l'autocertificazione dell'istante ha valenza probatoria e il giudice non può entrare nel merito della medesima per valutarne la attendibilità, dovendosi limitare alla verifica dei redditi esposti e concedere in base ad essi il beneficio, il quale potrà essere revocato solo a seguito dell'analisi negativa effettuata dall'intendente di finanza, cui il giudice deve trasmettere copia dell'istanza con l'autocertificazione e la documentazione allegata" (sez. 4, n.3167 del 14/10/1999 Cavarchio Rv. 214882; sez.1, 3/06/2003, Musarò, Rv.225051; n.53356 del 09/2016,Tilenni Scaglione, Rv.268682; n. 10112 del 13/01/2021, Pennestrì 280939 ). 4. Si deve affermare altresì che, in base agli stessi principi emergenti dalla normativa statale, ricorre in capo al giudice il dovere di esaminare, ai fini del giudizio sulla condizione di non abbienza, le prove che confermino o confutino la sostanziale percezione di redditi idonea ad incidere sulla predetta condizione. Invero anche la presunzione astrattamente disciplinata dall'art.76, comma 4-bis, d.P.R. n.115/2002 (Corte Cost. n.139 del 14-16 aprile 2010), pur ammettendo la prova contraria, non modifica il procedimento logico che, secondo la regola dettata dall'art.2729 cod. civ., il giudice è tenuto a seguire al fine di affermare l'inversione dell'onere della prova in ordine ai presupposti reddituali per l'accesso al patrocinio. Nella giurisprudenza della Suprema Corte è affermato il principio secondo cui spetta al ricorrente 2 J dimostrare, con allegazioni adeguate, il suo stato di non abbienza, e spetta al giudice verificare l'attendibilità di tali allegazioni, avvalendosi di ogni necessario strumento di indagine;
tale iter argomentativo presuppone, in ogni caso, la previa corretta individuazione delle presunzioni gravi, precise e concordanti la cui ammissione consenta di ritenere, secondo il prudente apprezzamento dei giudice, il superamento dei limiti di reddito prescritti dalla legge. 5. Va poi ricordato che, anche alla luce dell'interpretazione ampia riconosciuta dalla Corte di Strasburgo al concetto di «insufficienza dei mezzi economici», che costituisce la ratio del diritto fondamentale dell'accusato all'assistenza gratuita, riconosciuto dall'art.6, par.3, lett c) CEDU (Corte EDU 25/04/1983, Pakelli c. Germania), i requisiti di gravità, precisione e concordanza affinchè gli indizi indicati dall'art.2729 cod.civ. possano assurgere al rango di prova presuntiva, debbono valutarsi con rigore e con adeguato riferimento ai fatti noti, dai quali risalire con deduzioni logiche ai fatti ignorati, il cui significato deve essere apprezzato senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative. 6. Nella fattispecie che occupa, il giudice dell'opposizione è pervenuto al divisamento espresso fondandolo su un pregiudizio di mendacio della autocertificazione, in relazione alla misura dei redditi dichiarati, presentata nelle forme e nei tempi prescritti dalla disciplina speciale, al contempo prospettando la ricorrenza di ulteriori redditi provenienti da illecite attività senza peraltro esplicitare le valutazioni, di ordine presuntivo, che lo hanno guidato a tale conclusione. In particolare, non può assumere rilievo indiziario il generico riferimento ai precedenti penali del reo, sia in ragione della risalenza degli stessi (prima dell'anno 2010) e quindi in nessun collegamento con l'anno di imposta di riferimento per l'ammissione al patrocinio, sia in ragione dell'insufficienza di un siffatto dato per ravvisare nelle attività delinquenziali la costante fonte di sostentamento del ricorrente. 6.1 A tale proposito il S.C. ha affermato che il giudice deve tenere conto anche dei redditi da attività illecite percepiti dall'istante, la cui esistenza può essere provata anche ricorrendo a presunzioni semplici;
tuttavia l'indicazione, ad opera della legge, di un limite reddituale al di sotto del quale l'imputato ha diritto al beneficio, impone al giudice di indicare sulla scorta di quali elementi si possa ritenere superata tale soglia. In termini ancora più generali è stata riconosciuta la insufficienza motivazionale che faccia riferimento alla possibile ricorrenza di redditi provenienti da attività 3 t illecite, atteso che il mero riferimento alla sussistenza di numerosi precedenti penali contro il patrimonio non consente di fondare la presunzione di non meritevolezza del beneficio, ma è necessario che il giudice espliciti le ragioni per le quali l'istante debba ritenersi percettore di redditi, seppur non dichiarati e di provenienza illecita, attraverso il confronto tra il tenore di vita dello stesso e le dichiarazioni fiscali (sez.4, n.15338 del 30.01/2020, Troiano Roberto Rv.278867). 7. Pertanto la declaratoria di rigetto della istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato si pone in deciso contrasto con il contenuto dell'onere di allegazione stabilito dalla normativa speciale, che è appunto quello minimo indicato nella sopra richiamata disciplina e dall'altro la prova logica utilizzata per escludere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è priva dei sopra menzionati requisiti di gravità, univocità e concordanza, ma tradisce una argomentazione apparente, in cui non vengono messi a confronto dati reddituali reali, sia pure presuntivi, e una adeguata verifica della ricorrenza di utilità economiche in favore del NT sia pure provenienti da illecite attività. Segue pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Presidente del Tribunale di Taranto per un rinnovato esame dell'opposizione.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato e rinvia, per nuovo giudizio, al Presidente del Tribunale di Taranto. Così deciso in Roma il 18 Ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente i