Sentenza 12 febbraio 2001
Massime • 1
La emissione di fatture per operazioni inesistenti, già punita dall'art. 4 del d. l. 10 luglio 1982 n. 429, convertito con legge 7 agosto 1982 n. 516, è tuttora prevista come reato dall'art. 8 del D. Lgs. 10 marzo 2000 n. 74, che, riferendo la condotta a chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emetta o rilasci fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, si configura delitto punibile a titolo di dolo specifico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/02/2001, n. 13826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13826 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. UMBERTO PAPADIA - Presidente - del 12/02/2001
1. Dott. GIUSEPPE SAVIGNANO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. CLAUDIO VITALONE - Consigliere - N. 492
3. Dott. PIERLUIGI ONORATO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. FRANCESCO NOVARESE - Consigliere - N. 48943/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
su ricorso proposto da
1 MU PI n. a Roma 31/7/1955
2 NA AN n. a Roma 27/1/1949
avverso la sentenza del 18/6/1999 della Corte di Appello di Roma Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. G. Savignano
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. W. De Nunzio che ha concluso per annullamento senza rinvio nei confronti di NT PI perché il fatto non è previsto come reato;
inammissibilità del ricorso di NA AN
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MU PI e NA AN ricorrono, con separati atti, avverso la sentenza 18/6/1999 della Corte di Appello di Roma confermativa della sentenza 29/9/1998 del Tribunale della stessa città, con la quale, il primo prosciolto dai reati di cui agli artt.423 c.p. (incendio) e 642 c.p. (fraudolenta distruzione della cosa propria al fine di conseguire il prezzo dell'assicurazione) - fu condannato alla pena di mesi nove di reclusione e L.
7.000.000 di multa, oltre alle pene accessorie di cui all'art. 6 della legge 516/82, essendo stato dichiarato responsabile del delitto di cui all'art. 4 comma 1 lett. d della legge 516/82 cit., per avere, nella qualità di rappresentante legale della società "Due C", utilizzato fatture relative, in tutto o in parte, ad operazioni inesistenti, emesse da AP AU e da MA RA, per gli importi, rispettivamente, di lire 622.381.000 e L. 162.126.166 di imponibile;
il secondo (NA) fu condannato alla pena di mesi otto di reclusione e di L. 6 milioni di multa, oltre a quelle accessorie di cui all'art. 6 cit., perché dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 4 1^ comma lett. d della legge 516/82 per la emissione di una fattura relativa ad operazione inesistente per un imponibile di L. 622.381.000 ed IVA relativa pari a L. 74.685.720 - Acc. 1/7/1994. Denuncia il MU, con quattro motivi, la illogicità e contraddittorietà di motivazione della sentenza impugnata nel valutare gli elementi di prova e nel prevenire al giudizio di condanna basato su mere supposizioni "disancorate dalla realtà e da ogni logica argomentativa".
Il NA, dal canto suo, lamenta carenza di motivazione della sentenza impugnata nella individuazione del dolo specifico, consistente nel fine di evasione fiscale, che è alla base di emissione di fattura per operazione inesistente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il residuo reato, ascritto al MU, di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti (art. 4 1^ comma lett. d della legge 516/82) va esaminato tenendo presente la nuova disciplina contenuta nel dec. lgv. n. 74/2000. L'art. 2 di detto decreto legislativo postula che la utilizzazione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti, "al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto", avvenga mediante la indicazione di elementi passivi fittizi in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte. Sicché, l'ipotesi di "utilizzazione" senza che detti documenti o fatture costituiscano il supporto per la indicazione di elementi passivi fittizi nella dichiarazione fiscale, è priva rilevanza penale (vedi sentenza SS.UU. 25/10/2000 ric. Di Mauro più 1).
A tale conclusione deve pervenirsi considerandosi che il reato descritto nell'art. 2 cit. ha natura istantanea e si consuma con la presentazione della dichiarazione;
per cui il comportamento consistente nella sola registrazione delle fatture e dei documenti nelle scritture contabili obbligatorie o nella detenzione degli stessi a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria (art. 2, 2^ comma del dec. lgv. 74/2000) si configura come ante factum strumentale prodromico per la realizzazione dell'illecito; il quale di perfezione non già con la mera condotta di utilizzazione prodromica, bensì con la distinta e successiva condotta della dichiarazione, cui, secondo le disposizioni normative ora vigenti, non è allegata alcuna documentazione probatoria. Non emerge dagli atti al MU sia stata contestata la utilizzazione delle fatture nelle forme tipiche della condotta contemplata dall'art. 2 del dec. lgv. n. 74/2000. Da ciò deriva che il fatto, così come ascritto al suddetto imputato, non è punibile perché non è previsto dalla legge come reato. Tale causa di non punibilità va applicata ai sensi del combinato disposto degli artt. 609, 2^ comma e 129, 1^ comma c.p.p., in coerenza con la norma dell'art. 24 del dec. lgv. 507/99,
che abolito il principio di ultrattività della legge penale finanziaria previsto dall'art. 20 della legge n. 4 del 1929. Quanto al ricorso del NA, va osservato che l'ipotesi alternativa di cui all'art. 4 1^ co. della legge 516/82, consistente nella emissione di fattura (in data 29/12/92) per operazione inesistente è tuttora prevista come reato dall'art. 8 del dec. lgv. n. 74/2000, posto che questa norma punisca con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni "chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emetta o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti". Ciò precisato, appare fondata la censura del ricorrente riferita alla decisione impugnata nella parte in cui è stata affermata la sussistenza degli elementi costitutivi del reato prescindendosi dal riferimento al dolo specifico che consiste nel fine di evasione, previsto dall'art. 4, primo co. della legge 516/82 per tutte le ipotesi in esso contemplate e che ora è ribadito dall'art. 8 del dec. lgv. n. 74/2000.
Va soggiunto, con riguardo al tenore letterale di quest'ultima norma, che il dolo specifico non si identifica nel fine di evasione perseguito dall'agente per sè, bensì "nel fine di consentire a terzi l'evasione".
La valutazione circa la sussistenza del dolo specifico, nel senso innanzi precisato è riservato all'esame del giudice di merito cui è demandato il compito di accertare se la condotta dell'imputato, in punto di fatto, corrisponda agli elementi costitutivi del reato, previsti dalla nuova normativa, ferma rimanendo l'applicabilità del trattamento sanzionatorio più favorevole previsto dall'art. 4 1^ co. legge 516/82 (art. 2 3^ co. c.p.p.), non potendo, nella specie, trovare applicazione dell'attenuante di cui al terzo comma dell'art. 8 del dec. lgv. 74/2000, per essere l'importo indicato nella fattura in esame superiore in lire trecento milioni.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata nei confronti di MU ET senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e nei confronti NA AN con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.
Così deciso in Roma, 12 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2001