Sentenza 9 gennaio 2009
Massime • 1
In tema di revisione per contrasto di giudicati, l'art. 630, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., non prevede la possibilità di rivalutare lo stesso fatto posto a fondamento della sentenza di condanna, attraverso la difforme interpretazione di una norma processuale relativa alla utilizzabilità di una determinata fonte di prova, operata in una sentenza di assoluzione pronunciata a carico dei coimputati in altro procedimento. (Fattispecie in cui l'istanza di revisione riguardava una sentenza di condanna basata su intercettazioni telefoniche ritenute inutilizzabili da una sentenza di assoluzione pronunciata nei confronti di altri coimputati per insussistenza del fatto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/01/2009, n. 25110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25110 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2009 |
Testo completo
1 M
25 1 10 /09
? REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 09/01/2009
SENTENZA
N.41 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. LATTANZI GIORGIO PRESIDENTE
REGISTRO GENERALE 1. Dott. MILO NICOLA CONSIGLIERE
N. 019191/2008 " 2.Dott. CORTESE ARTURO
" 3. Dott. IPPOLITO FRANCESCO
" 4.Dott. LANZA LUIGI
ha pronunciato la seguente SENTENZA / ORDINANZAORK NANZA sul ricorso proposto da :
1) CI DO N. IL 30/04/1967
N. IL 10/06/1974 2) PO CA ALBERTO
avverso la sentenza del 01/04/2008
CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
MILO NICOLA udito il P.G. in persona Sel Sr. G. Galati, che ha concluso per l'inammissibilita Sel ricorso;
non è comparso il Sifensore bei ricorrenti-
Fatto e diritto
Il Gup del Tribunale di Napoli, con sentenza 12/7/2004, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato DO LO e CA ER ET colpevoli dei reati di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e di spaccio delle stesse, decisione riformata solo quoad poenam (concordata ex art. 599/4° c.p.p.) in sede di appello e divenuta irrevocabile per i predetti rispettivamente il 20 gennaio e il 2 ottobre 2006. La richiesta di revisione formulata dai condannati ai sensi dell'art. 630 lett. a) c.p.p., nel presupposto che i fatti posti a fondamento della condanna erano inconciliabili con quelli stabiliti nella sentenza 19/12/2006 (irrevocabile il 16/3/2007) del Tribunale di Napoli, che, ritenuta l'inutilizzabilità dell'unica fonte di prova costituita dagli esiti delle intercettazioni, aveva assolto altri coimputati per insussistenza del fatto, veniva rigettata dalla Corte d'Appello di Roma, con sentenza 1/4/2008.
Riteneva la Corte capitolina che difettava il presupposto dell'allegata inconciliabilità dei giudicati, la quale implica "una oggettiva incompatibilità tra diverse realtà fattuali” e non già "un errore di diritto o una diversa valutazione dello stesso fatto”. Sottolineava che, nel caso in esame, le sentenze poste a confronto avevano diversamente interpretato la norma processuale in tema di utilizzabilità delle intercettazioni, sicché non si era determinata quella situazione di inconciliabilità disciplinata dall'art. 630 lett. a) c.p.p.. Aggiungeva, infine, che la posizione dei due istanti era del tutto peculiare, in quanto, oltre ad avere concordato la pena in sede di appello, avevano sostanzialmente ammesso gli addebiti e, quindi, gli esiti delle conversazioni captate non costituivano l'unica fonte di prova a loro carico.
Avverso tale decisione, hanno proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, il LO e il ET, deducendo la violazione della legge penale, con riferimento all'art. 630 lett. a) c.p.p., e il vizio di motivazione: la sentenza della quale avevano sollecitato la revisione era fondata su prove ritenute inutilizzabili da altra sentenza avente ad oggetto gli stessi fatti, donde l'inconciliabilità dei due giudicati. Il ricorso non è fondato e va rigettato.
La sentenza impugnata fa buon governo della legge penale e riposa su un apparato motivazionale assolutamente corretto.
Rileva la Corte che le situazioni di contrasto di giudicati che legittimano la revisione non sono certamente definibili in numero chiuso, possono essere le più varie, devono comunque essere tali da dimostrare, rispetto alla sentenza di condanna, una diversa realtà fattuale, irrevocabilmente accertata in altra sentenza ed idonea a scagionare il condannato, con la conseguenza che non possono ravvisarsi sulla sola base di un contrasto di principio fra due sentenze, che incide direttamente o indirettamente sulla valutazione del materiale probatorio acquisito.
In sostanza, l'art. 630 lett. a) c.p.p., nel prevedere la richiesta di revisione per inconciliabilità di giudicati su "fatti", si riferisce agli elementi storici presi in considerazione per la ricostruzione del fatto-reato posto a carico di chi formula la richiesta. La norma, quindi, non prevede la possibilità di rivalutare lo stesso fatto, la cui oggettività è fuori discussione, per via della difforme interpretazione della norma penale operata in altra sentenza a carico dei correi, con riferimento alla utilizzabilità di una determinata fonte di prova. Ciò che è emendabile in sede di revisione è l'errore di fatto e non la valutazione del fatto o l'interpretazione della norma giuridica posta a presupposto di tale valutazione, considerato che queste due ultime evenienze costituiscono l'essenza stessa della giurisdizione.
Nel caso in esame, il contrasto tra le due sentenze poste a confronto s'incentra sulla diversa interpretazione della norma di cui all'art. 271 in relazione a quella di cui al terzo comma
2 dell'art. 268 c.p.p. circa l'utilizzabilità degli esiti delle conversazioni telefoniche intercettate a mezzo di impianti non installati nel competente ufficio della Procura della Repubblica, nel senso che la sentenza di condanna di cui si è sollecitata la revisione ha ritenuto l'utilizzabilità di tale fonte di prova, perché assistita da specifico e regolare decreto autorizzativo del P.M., facendone oggetto di valutazione, mentre la sentenza di assoluzione dei correi ha ritenuto l'inutilizzabilità di detta fonte e conseguentemente la mancanza di prova a carico degli stessi. Non si versa, quindi, nell'ipotesi della inconciliabilità tra i fatti storici posti a fondamento della prima decisione e quelli stabiliti nella seconda. Quest'ultima non ha analizzato il merito della vicenda, ma si è limitata a dare atto, una volta privilegiata la tesi giuridica della inutilizzabilità delle intercettazioni, della mancanza di qualsiasi altro elemento di prova a carico dei coimputati. Tale sentenza di assoluzione, pronunciata in separato giudizio, non può, inoltre, essere considerata di per sé neppure
“nuova prova”, come tale rilevante a norma della lettera c) dell'art. 630 c.p.p., considerato che deve escludersi la possibilità di rivalutare, nel giudizio di revisione, la questione relativa alla utilizzabilità o meno di una prova e già presa in considerazione dai giudici della cognizione principale.
Non va sottaciuto, infine, che la pronuncia di condanna di cui si discute è sorretta, sul piano probatorio, non soltanto dagli esiti delle intercettazioni ma anche dalla sostanziale confessione dei condannati, che hanno tra l'altro- concordato la misura della pena in appello. Al rigetto dei ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
p.q.m.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 9/1/2009
Il Presidente
Il Consigliere est.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 16 GIU 2009
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia
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