Sentenza 20 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/04/2001, n. 5902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5902 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2001 |
Testo completo
5902/0 REPUBBLICA ITALIAN IN NOME DEL POPO LA CORTE SUPR. A DI CASSAZIONE Oggetto SERVITU SEZIONE SECONDA CIVILE TRASFERIMENto in LUOGODIVERSO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano GAROFALO - Presidente - R.G. N. 17610/98 Cron. 12633 Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Consigliere Rep. 2135 Dott. Rosario DE JULIO Consigliere Dott. Matteo IACUBINO - Rel. Consigliere Ud. 10/10/00 Dott. Francesca TROMBETTA Consigliere- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio S E NTENZA dal Sig.
5.240n per diritti L. 6000 sul ricorso proposto da: -11-23.04.2 IL CANCELLIERE DE TT NO, DE TT GI, elettivamente domiciliati in ROMA PZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell'avvocato DI IA VA CANDIDO, che li difende unitamente all'avvocato TARLINDANO GI, giusta delega in atti;
DD674219 ricorrenti contro ц е л IZ MO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FONTANELLA BORGHESE 72, presso lo studio dell'avvocato VO ANTONIO, che lo difende unitamente all'avvocato GALLO CLAUDIO, giusta delega2000 1619 in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 1119/98 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 23/06/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/00 dal Consigliere Dott. Matteo IACUBINO;
DI DI IA, difensoreudito l'Avvocato Giovan l'accoglimento del del ricorrente che ha chiesto ricorso;
VO, difensore del udito l'Avvocato Antonio resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. H -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata in data 3 febbraio 1988 GI De Benedetti e GI De Benedetti esponevano: essi erano proprietari dei mappali contrassegnati nel fol. 9 del Comune di Salzano (VE), nn. 234, 617, 709 e 485, formati da un immobile adibito ad abitazione e da fondo di pertinenza;
lungo il lato ovest di tali mappali correva una strada gravata da servitù di passaggio a con i nn. 281,favore dei mappali contrassegnati 475 e 139; che detta stradina, che fino all'anno 1977 aveva la larghezza da m. 3,22 a m. 4,30, a seguito di tombinamento eseguito a cura di essi esponenti del fossato posto a ovest della sede di essa, 4,30 a m. 5,42 a m. 5,60 era divenuta larga da m. rispetto ai precedenti m. 3,22 3,70; dopo che essi avevano ottenuto autorizzazione, emessa in data 27.11.1987 dal Sindacato di Salzano, per eseguire una recinzione tale da contenere la stradina a m. 4,10 nel punto più stretto e am. 4,45 nel tratto più largo, AS IZ, proprietario del fondo dominante, 3 si era opposto all'erezione di detta recinzione;
essi intendevano costruire il manufatto autorizzato, ritenendo che l'esercizio del passaggio non fosse neppure parzialmente, impolito imprevisto o limitato. Premesso quanto sopra, citavano dinanzi al Tribunale di Venezia, AS IZ, chiedendo che venisse accertata l'esistenza di servitù di passaggio lungo la proprietà di essi esponenti e а favore della proprietà del convenuto, per larghezza di m. 4,10, legittima - lungo il mappale 617 - essendo la recinzione autorizzata dal Sindaco di Salzano in data 27.11.1987 e che in caso di opposizione da parte del convenuto lo stesso fosse condannato a subire l'esistenza della recinzione, in quanto non lesiva del diritto di passaggio, essendo divenuta la stradina mediamente più larga di cm. 88 rispetto all'ampiezza iniziale. меди Si costituiva AS ZZ ed eccepiva: gli attori avevano chiesto il trasferimento della servitù ai sensi dell'art. 1068 IV comma C.C., così da ottenere l'estinzione dell'attuale servitù e la costituzione di un nuovo peso, senza peraltro chiedere alcuna pronunzia costitutiva, di modo che il Tribunale non poteva provvedere in tal 4 senso;
in ogni caso contestava il diritto degli attori a ottenere il trasferimento della servitù, passaggio non sarebbe stato perché il nuovo ugualmente agevole come quello attuale, in quanto non sarebbe stato più rettilineo e non sarebbe più stato posto in corrispondenza dell'imbocco del ponte sullo scolo consorziale, ma frontistante una sponda dello stesso. Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande. Il g.i. presso il Tribunale di Venezia, in sede di ispezione dei luoghi, incaricava il consulente di ufficio di predisporre un progetto che tenesse conto della recinzione che gli attori avevano intenzione di attuare. Al termine il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 1606/1994, emessa in data 22 febbraio 24 giugno 1994, così statuiva per ciò che interessa il presente procedimento: la domanda di spostamento della servitù ai sensi dell'art. 1068 II comma C.C. dovevasi intendere come una precisazione in corso di causa e pertanto non nuova;
essa doveva essere accolta, perché da un lato la citata disposizione consentiva il trasferimento a condizione che fosse ugualmente comodo per stato offerto un luogo 5 l'esercizio dei diritti del proprietario del fondo dominante, dall'altro l'ausiliare aveva tracciato il nuovo percorso con l'ampiezza di m. 5,45, ossia tale da consentire il transito di qualsiasi mezzo , anche pesante. Pertanto il Tribunale disponeva lo spostamento della servitù con riferimento al tracciato risultante dalla planimetria allegata alla c.t.u. redatta dal geom. Rigo, ordinando al competente Conservatore di procedere alle trascrizioni. Avverso tale decisione propose appello AS IZ avanti la Corte di Venezia. Si costituirono GI De BE e GI De BE, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma dell'impugnata sentenza, nonché la correzione della sentenza in ordine ai loro nominativi. Con sentenza depositata il 23.06.1998 la Corte Joess Veneta, adita col gravame, dopo aver disposta la correzione della intestazione dellachiesta sentenza impugnata in punto nominativi degli attori, ha accolto l'appello proposto da AS IZ'> (che aveva chiesto, in totale riforma della sentenza di primo grado, in via principale la " domande proposte da GI e reiezione delle 6 GI De BE, con vittoria delle spese del doppio grado) e regolato di conseguenza le spese del doppio grado. Ha invero osservato quel Collegio, per quel che interessa ancora in questa sede, che coglieva nel segno la censura proposta con il terzo mezzo di appello con la quale in sostanza l'appellante aveva lamentato che il sito attraverso il quale, secondo la domanda e la impugnata sentenza, dovrebbe essere esercitato da esso IZ il nuovo passaggio, era più scomodo e disagevole di quello attuale>>. (pag. 10 sentenza impugnata). La nuova recinzione proposta dai proprietari del fondo dominante imponeva una "scomoda deviazione, ma soprattutto un ostacolo assai pericoloso per la circolazione degli automezzi... appare munita anche considerando che la strada non di illuminazione artificiale" (ibid.). ✓ oltre alla ridotta larghezza e non linearità del percorso alternativo proposto si aggiungeva la difficoltà della presenza di un albero di acacia sul suo tracciato. Ai sensi, pertanto, dell'art. 1068 CO. 2° s.c. veniva così espresso giudizio di merito negativo sulla pretesa eguale comodità>> del sito 7 alternativo offerto per l'esercizio della servitù. Per la cassazione di tale decisione i soccombenti GIno e GI De BE propongono ricorso, le cui forti sono affidate а quattro motivi. Resiste con controricorso IZ AS. MOTIVI DELLA DECISIONE Denunciando il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. i ricorrenti, con i primi tre mezzi d'impugnazione, sostengono che il giudice di secondo grado aveva omesso di tenere in considerazione la consulenza tecnica d'ufficio svolta in prime cure (per geom. Rigo), secondo la quale il passaggio risultante dal tracciato proposto, nel punto più alternativo da loro stretto, non scendeva al di sotto della larghezza di m. 5,45. Elementi probatori in tal senso emergevano altresì dalle relazioni del loro регастро pertanto, consulente di parte. Non risultava, provata la mancanza di illuminazione, quando in effetti la via era illuminata dai fari posti dai ricorrenti>>. H Deducono ancora che la servitù in atto aveva al 1977 percorso più stretto e disomogeneo sino rispetto a quello attuale, percorso che nel 1980 8 aveva subito un allargamento per il tombinamento di un fossato sito ad ovest della stradina >> Casuale stessa. Tale fattore causale, però, non poteva costituire per il IZ usucapione del passaggio su quella maggiore fascia. Con altra censura assumono che la relazione del consulente di ufficio non deponeva affatto, come ritenuto dalla Corte Veneta, per la scomoda deviazione>> imposta dal nuovo tracciato dovuto alla recinzione, bensì per un andamento rettilineo della servitù. Sul punto la motivazione della sentenza era apodittica e incoerente. I tre motivi sono infondati. Non è punto vero che la sentenza impugnata abbia omesso l'esame della consulenza, avendo invece, proprio in base alla planimetria dei luoghi redatta dal tecnico e al tracciato che ne risultava del nuovo percorso della servitù espresso il , come implicante motivato giudizio su quest'ultimo scomoda deviazione... pericolosa per la circolazione degli automezzi>>. Tale motivato giudizio in fatto non censurabile in questa sede, ove non è consentito un riesame del merito della vicenda processuale e/o una rilettura delle prove, né i ricorenti 9 denunciano illogicità intrinseche alla motivazione della decisione. La dedotta presenza di a parte la novità della illuminazione privata - è irrilevante, siccome non è deduzione in fatto allegato un obbligo di accensione connesSO all'esercizio della servitù. Irrilevante è altresì il percorso che la servitù aveva avuto negli anni antecedenti il 1980 (la citazione è del 1988), non avendo i ricorrenti agito in petitorio per negare ○ ridimensionare l'esercizio in atto della servitù, bensì come qualificata l'azione dai giudici di merito proposto da domanda ex art. 1068 co. 2° cod. civ.. A tali fini correttamente è stato fatto il confronto tra la situazione corrente (art. 1066 c. civ.) e quella nuova proposta dalla parte istante. di Il ricorso, che pur denuncia difetto motivazione, non indica contraddizioni interne all'impianto motivo della sentenza, bensì rispetto alla diversa valutazione che delle risultanze istruttorie danno essi ricorrenti, con ciò presupponendo una inammissibile rivalutazione e in questa sede, di ricostruzione dei fatti nn. 3928 e 11639 del legittimità (cfr. sentenze 2000 di questa Corte). 10 Con il quarto, e ultimo mezzo di ricorso, si denuncia violazione dell'art. 1068 c. civ., e tanto perché la valutazione del giudice di merito non sarebbe stata globale e comparativa>>, né era concepibile che il nuovo passaggio avesse "caratteristiche strutturali e di uso assolutamente identiche a quelle del percorso anteriore" (pagg. 7 8 del ricorso). Anche questa censura è infondata. La Corte di merito non ha operato nel senso apoditticamente esposto dai ricorrenti, ma ha confrontato il percorso in atto con quello proposto seguendo la "nuova recinzione". In quest'ultimo ha riscontrato, valutando nel merito le fonti di prova e la consulenza tecnica, una strozzatura della carreggiata, giudicata persino pericolosa (deviazione invece non presente nel tracciato corrente della servitù). Perfetta coerenza, pertanto, con la norma applicata, che per lo spostamento di luogo della servitù richiede che "il nuovo sito sia ugualmente comodo". Il ricorso va pertanto rigettato e i soccombenti vanno condannati, in solido, alle spese di questo giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
11 e condanna iLa Corte rigetta il ricorso ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese di questo giudizio in favore del resistente, liquidate in L.
3.000.000 per onorari e di L.133000, per esborsi. Così deciso in Roma il 10 ottobre 2000. Спа йдень IS Eve HI cous.ей UR IL CANCELLITRE C1 Paolo Talarico Tolerico DEPOSITATO IN CANCELLERIA 20 APR. 2001 Roma IL CANCELLIERE C1AND 60000 310000! UFFICIO DELLE 200MA 2 72 Registrato in oats Serie 4 51814... al n. vorate S. 310.000 (lire trecentodiecimila p. Dirigente Anda Servizy (Dots G Responsabile Servizio Gi ri (Dr. M. RACOCHINIC 12