Sentenza 11 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/05/2002, n. 6797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6797 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2002 |
Testo completo
Aula B 06 7 9 7 /02 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Composta dai Magistrati: -R.G. 18509/99 -Cron. 19370 Dott. Erminio Ravagnani - Presidente " Bruno Battimiello Rel. Consigliere -Rep. " Antonio Lamorgese -Ud. 26.2.2002 "1 FL IE " -Oggetto: " ST M. EV " Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da GI TR, difeso, giusta procura speciale a margine del ricorso, dall'avv. Antonio Iannucci con domicilio eletto in Roma alla via Acquaro n. 8, scala B, int. 6 presso lo studio dell'avv. Giulio di Gioia ricorrente
contro
MINISTERO DELL'INTERNO intimato844 per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Napoli n° 3567 in data 5 giugno/22 settembre 1998 (R.G. 46412/95). 1 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 febbraio 2002 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore di Benevento depositato il 27 luglio 1994, IZ TR chiese la condanna del Ministero dell'Interno al pagamento di interessi e rivalutazione mone- taria, non cumulati, sugli arretrati di prestazioni assisten- ziali (maturate anteriormente al 31 dicembre 1991) corrispo- ste in ritardo, importo da calcolarsi fino alla data del (ri- tardato) pagamento della sorte. Il Pretore, disattesa l'eccezione di prescrizione quinquenna- le, con sentenza in data 19 giugno 1995, accolse la domanda. Con appello in data 23 ottobre 1995, resistito dallo IZ, il Ministero dell'Interno ripropose l'eccezione di prescri- zione quinquennale. Con la sentenza in questa sede denunciata, l'adito Tribunale di Napoli ha accolto l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda CH IZ. Il Tribunale ha osservato che le prestazioni di invalidità civile sono specificamente determinate dalla legge o da de- creti di integrazione ai quali la legge stessa rinvia. Trat- L tasi perciò di "crediti che, quand' anche eventualmente anco- 2 ra incerti, sono comunque liquidi, giacchè l'autorità ammini- strativa competente procede solo ad un riconoscimento degli stessi e non anche ad una quantificazione". Essi poi diven- gono esigibili dal centoventesimo giorno successivo alla do- manda, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 533/1973, qualora l'ente non abbia provveduto su di essa. Da tali considerazio- ni consegue che per i crediti in questione trova applicazione non l'ordinaria prescrizione decennale, ma la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., prevista in ge- nerale per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi. Il regime prescrizionale degli acces- sori è il medesimo stabilito per il credito principale. "Considerato che il ricorso introduttivo del giudizio di pri- mo grado unico atto interruttivo della prescrizione - stato depositato il giorno 27 luglio 1994 (e successivamente notificato), devono ritenersi prescritti tutti i crediti azionati... (relativi a diritti maturati in periodo antecedente al giorno 27 luglio 1989)." Avverso questa decisione IZ TR ricorre per cassazione con unico motivo. Il Ministero dell'Interno non si è costi- tuito. Motivi della decisione Con l'unico motivo, denunciando violazione e falsa applica- zione degli artt. 2946 e 2948 c.c. e dell'art. 129 R.D.L. n. 1827/1935, il ricorrente critica l'impugnata sentenza per non avere il Tribunale considerato che il credito per interessi e rivalutazione segue il medesimo regime del credito assisten- ziale al quale accede, anche per ciò che riguarda la disci- plina della La prescrizione breve di cuiprescrizione. all'art. 2948 n. 4 c.c. presuppone la liquidità ed esigibili- tà del credito e cioè che questo, una volta scaduto, sia mes- SO a disposizione del creditore, il quale possa poi riscuo- terlo, non essendo invece sufficiente la mera idoneità del credito ad essere determinato, ancorchè prontamente, nel suo ammontare. Il motivo è fondato. Ed invero "nella disciplina dei crediti previdenziali ed assistenziali determinata dagli effetti del- le sentenze della Corte costituzionale n. 156 del 1991 e n. 196 del 1993 (ed anteriore a quella derivante dall'entrata in vigore dell'art. 16, comma 6, 1. n. 412 del 1991), gli inte- ressi e la rivalutazione costituiscono una componente essen- ziale dell'obbligazione, con la conseguente applicabilità an- che ad essi del regime prescrizionale relativo al credito ba- e quindi, in particolare per i crediti di tipo pensio-se, nistico, compresi quelli correlati all'invalidità civile della prescrizione decennale, ogni qual volta manchi la li- quidità del credito (intesa, ai fini in esame, nella speciale anche relativamente alla accezione di mancato completamento del procedimento amministra- sola parte residua del credito - tivo di liquidazione della spesa: cfr. l'art. 129 R.D.L. n. 1827 del 1935 e Corte Cost. n. 283 del 1989). La prescrizione relativa agli accessori, peraltro, comincia a decorrere quan- do si verifica il ritardo nella corresponsione del capitale, e quindi, quanto alla pensione di invalidità civile, dal cen- toventunesimo giorno dalla domanda amministrativa, in riferi- mento al primo rateo, e, in relazione agli altri, dalla sca- (Cass. 26 luglio 2000 n. 9825; denza di ciascuno di essi." conf. Cass. 8 febbraio 2001 n. 1804, 6 giugno 2001 n. 7654). La sentenza impugnata, che ha ritenuto sussistere la liquidi- tà del credito per il solo fatto che le prestazioni di inva- lidità civile sono agevolmente determinabili in base a para- metri legali predefiniti, si presenta quindi errata, con la conseguenza che essa, in accoglimento del ricorso, va cassa- con rinvio della causa ad altro giudice, designato nella ta, Corte d'Appello di Napoli, che, nell'attenersi al principio spese di sopra enunciato, provvederà anche in ordine alle questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Napoli. Così deciso in Roma il 26 febbraio 2002. Il Presidente Il Consigliere estensore Вито alle Mmm. RavagnaniЛишт ell ' . IL CANCELLIERE I 0 A D S 1 Depositato in Cancellería , S . O A T L T F idle . R L , A N O ' A 11 MAG.2002 B S L oggi, 3 E I L 2 P 7 E D NCEALIERE S - 2 D 5 I 8 A IL I - N T 1 S S G 1 N O O E P S E A M I D G I A E G A , E O D O L S T R E T T I T A S R N I L I E G L D S E E E R O D