Sentenza 17 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/04/2002, n. 5538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5538 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO IT IA LA CORTE SPREMA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G.N. 15768/99 Cron.15576 Dott. Pietro CUOCO Rel. Consigliere Dott. Pasquale PICONE Consigliere Rep. Dott. Paolo STILE Consigliere Ud. 15/01/02 ConsigliereDott. Giovanni MAMMONE ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL INTERNO, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
EZ AN;
intimata avverso la sentenza n. 1546/99 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 26/04/99 R.G.N. 41380/96; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 111 udienza del 15/01/02 dal Consigliere Dott. Pietro -1- CUOCO;
udito il P.M. Generale Dott. accoglimento del in persona del Sostituto Procuratore Marcello MATERA che ha concluso ricorso per quanto di ragione. -2- Svolgimento del processo Con atto del 22 febbraio 1996 il MINISTERO DELL'INTERNO propose appello avversa la sentenza con cui il Pretore di Napoli aveva riconosciuto il diritto di NA ON all'assegno di invalidità civile: l'appellante lamentava, in particolare. l'omesso accertamento della situazione di incollocazione al lavoro, necessario presupposto del diritto in esame. Costituitasi in giudizio e sostenendo che il requisito non è necessario per gli ultracinquantacinquenni, la ON chiese il rigetto del ricorso. Cuore Con sentenza del 26 aprile 1999 il Tribunale di Napoli, rilevando che il diritto riconosciuto decorreva da un tempo (1° luglio 1994) di pochi mesi anteriore al compimento del cinquantacinquesimo anno di età da parte della ON (29 ottobre 1994). respinse l'appello. Per la cassazione di questa sentenza ricorre il MINISTERO DELL'INTERNO. percorrendo le linee d'un unico motivo;
NA ON non si è costituita. Motivi della decisione Con l'unico motivo, denunciando per l'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118 nonché omessa, e contraddittoria motivazione. il ricorrente sostiene che al compimento del cinquantacinquesimo anno d'età, non cessa la necessità dello stato di incollocazione (ciò determinerebbe indebita equiparazione fra pensione ed assegno di invalidità), che deve essere provato attraverso il certificato di iscrizione nelle liste. ovvero lo stesso stato di disoccupazione. 3 Il Tribunale aveva poi erroneamente riconosciuto il diritto sul presupposto che pochi mesi dopo l'inizio della relativa decorrenza la ON avrebbe compiuto cinquantacinque anni d'età. Questa età ella non aveva compiuto al momento della domanda amministrativa né al momento del deposito del ricorso introduttivo del giudizio. Il ricorso è fondato. Come affermato da questa Corte. “ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile, il requisito dello stato di incollocazione al lavoro, di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118, va inteso non come il mero stato di disoccupazione o non occupazione. bensì come la situazione di colui che non abbia conseguito un'occupazione pur avendo adempiuto l'onere di porre in essere un comportamento tendente al collocamento previsto dalla legge 2 aprile 1968 n. 482: e pertanto non può trovare applicazione allorché l'invalido non possa essere iscritto negli elenchi di cui all'art. 1 della predetta legge n. 482 del 1968 per aver superato i cinquantacinque anni di età. Tuttavia, nell'ipotesi di invalido che abbia superato i cinquantacinque anni ma non i sessantacinque anni (ai fini dell'applicazione dell'art. 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118 pur non potendo esser richiesto l'elemento dell'incollocazione al lavoro, è pur sempre necessario uno stato di disoccupazione o di non occupazione. stato che deve essere provato dall'invalido, attore in giudizio. con gli ordinari mezzi di prova. comprese le presunzioni, escluso peraltro che l'incollocazione sia insita in re ipsa nella sussistenza del grade invalidità necessario ai fini del diritto alla prestazione assistenziale (Cass. 2 gennaio 2001 n. 4). 4 E da aggiungere che, poiché il compimento del cinquantacinquesimo anno di età è un elemento di natura formale connesso ad un limite normativamente previsto (art. 1, secondo comma,della legge 2 aprile 1968 n. 482). l'onere della prova dello stato di incollocazione permane fino al raggiungimento di questa soglia temporale;
né può essere escluso per la brevità della relativa distanza. In tal modo, ove, per pur brevissimo spazio temporale, questa soglia non sia stata raggiunta. il giudice di merito non può escludere la necessità della prova dell'incollocazione: in assenza di questa prova ed in presenza della limitata prova dello stato di disoccupazione, il diritto alla assegno sussiste solo dal compimento del cinquantacinquesimo anno di età; e. in assenza di questa limitata prova. il diritto non sussiste. Nel caso in esame. il Tribunale, in assenza della prova dello stato di incollocazione e dello stato di disoccupazione. ha ritenuto la sussistenza del diritto da un tempo anteriore al compimento del cinquantacinquesimo anno di età. Il ricorso deve essere accolto: e la causa deve essere rinviata a contiguo giudice di merito, che, applicando gli indicati principi. provvederà anche alla disciplina delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso. e rinvia alla Corte d'Appello di Salerno. anche per le spese del giudizio di legittimità. Cosi deciso in Roma. il 15 gennaio 2002. Tritis Crow Il Consigliere estensore IL PRESIDENTE. Vuicana To zauauco IL CANCELLIERE, Depositato in Cancelleria E oggi, 17 APR 2002 R P IL CANCELLIERE гомсо