Sentenza 24 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/04/2001, n. 6027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6027 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2001 |
Testo completo
ese h I A 1 S D . S 6027 /0 1 3 b , T A O R T L , A L A 3 L O S 5 LICA ITALIANA I L B E P I E S D D N I G I A N р S А T G N S G O E O S A P E SUPREMA DICASSAZIONE D LA I M I L E Oggetto A A O O D R T T Cessazione E T SEZIONE TERZA CIVILE A I S I Ţ I affitto agrario L N R G E E L S R E Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 19221/98 Dott. Vittorio DUVA - Dott. Ugo FAVARA Consigliere- Cron.13031 Dott. Renato PERCONTE LICATESE Consigliere- Consigliere Rep. Dott. Ennio MALZONE - Rel. Consigliere Ud.06/12/00 Dott. Donato CALABRESE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SI OR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA RUBICONE 27 presso TESSITORE, difeso dall'avvocato GIUSEPPE TEDESCHI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LE LA DITTA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA;
- intimata avverso la sentenza n. 1676/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, Sezione specializzata Agraria, emess a il 10/06/98 e depositata il 14/07/98 (R.G. 1504/97); 2000 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1993 udienza del 06/12/00 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 1 Generale Dott. Vincenzo MARINELLI, che ha concluso per 1 l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 29.9.1994 la LL AU, in persona del Commissario Unico, assumendo che TO SA conduceva un fondo di circa ha 1.10 (agrumeto) con comodi rurali in località "Petrulo" di Sorrento in forza di contratto di affitto con decorren- za dal 1°.11.1981, adiva la Sezione Specializzata agra- ria del Tribunale di Torre Annunziata per sentir di- chiarare la cessazione del rapporto e ordinare la re- stituzione del fondo. Costituitosi, l'TO contestava la domanda sot- to vari profili e proponeva domanda riconvenzionale per den il pagamento dei miglioramenti ed il riconoscimento del diritto a ritenere il fondo. Con sentenza depositata il 22.4.1997 l'adita Sezio- ne dichiarava cessato il contratto al 10.11.1996, ordi- nando il rilascio del fondo, e rigettava la domanda ri- convenzionale per omessa osservanza della disciplina ex art. 46 1. n. 203/1982. La decisione veniva confermata dalla Sezione spe- cializzata agraria della Corte d'appello di Napoli con i sentenza emessa il 10.06.1998. Per la cassazione di tale sentenza TO Salva- tore ha proposto ricorso affidato a due motivi. L'intimata LL AU in Amministrazione straor- dinaria in persona del Commissario unico non ha svolto 5 attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo, denunciando violazione o falsa applicazione dell'art. 2 1. n. 203/1982e omessa motiva- zione, il ricorrente lamenta che erroneamente la cessa- zione del contratto di affitto è stata dichiarata al 10.11.1996, anzichè all'11 (rectus, 10).11.1997. La censura è fondata. E' pacifico che il contratto di affitto de quo de- correva tra le parti dal 1°.11.1981 e che era in corso alla data di entrata in vigore della legge sui patti den agrari n. 203 del 1982. E' altresì indubitabile che, stabilendo questa vari scaglioni di [ulteriore] durata dei contratti in corso di affitto in base alla loro epoca di inizio, il con- tratto di specie rientrava nello scaglione [ultimo] di cui alla lett. e) dell'art. 2 della detta legge, preve- dente la durata [massima] di quindici anni a partire dall'entrata in vigore della legge stessa. Incontroverso tutto questo, e ricordato al contempo 3 che deve aversi comunque riguardo alla data del 10 no- vembre di ciascun anno considerato quale data di sca- denza, coincidente con la fine dell'annata agraria (posto che l'inizio di questa è stabilita all'11 novem- quindi, l'espressione "dall'entrata in vigorebre ei della legge [203/82]" deve essere riferita non alla da- ta del 6.5.1982 (coincidente con la formale entrata in vigore della detta legge: art. 63) bensì a quella suc- cessiva dell'll novembre), la chiesta cessazione del contratto di affitto de quo andava fissata al 10 novem- bre 1997 (ovvero 11.11.1982-10.11.1997), di talché è evidente l'errore in cui sono incorsi i giudici di me- rito nel dichiarare la cessazione del contratto al 10.11.1996. den Non è d'altronde condivisibile l'affermazione della Corte territoriale che "devesi comunque dichiarare ormai cessato il contratto de quo per il decorso dei quindici anni dall'entrata in vigore della legge 203/82" che sembra lasciar intendere che in ogni caso ormai decorso il termine di scadenza previsto ex lege, di contro la individuazione della giustagiacché data di cessazione del rapporto implica effetti non trascurabili (nella specie, infatti, l'TO risul- terebbe -viceversa- dal 1996 al 1997 occupante senza titolo del fondo). Significativo è, peraltro, che, come evidenziato da parte ricorrente, anche parte attrice aveva indicato la cessazione dell'affittanza agraria al 10.11.1997. Il primo motivo va pertanto accolto, restando in tale pronuncia assorbito il secondo motivo (col quale è denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., in relazione al carico delle spese addossate all'odierno ricorrente). Conseguentemente la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata per quanto sopra esposto alla stessa Sezione specializzata agraria della Corte d'appello di Napoli, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese di questa fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il se- I D condo. Cassa e rinvia, anche per le spese, alla Sezione specializzata agraria della Corte di Appello di Napoli. Così deciso, il 6.12.2000. Il Consigliere est. Il Presidente tonato Calatese Vini's fuva K CANCELLIERE C1 Giovanni Glambatti Depositata in Cancelleria Oggi, lì 2.4-APR. 2001- IL CANCELLIERE Giovanni em A P E N I Z A B O E 5 U T S R O C