Sentenza 10 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/12/2002, n. 17597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17597 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2002 |
Testo completo
IN NOME EL P7597/ 0 2 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUP EN A DICASSAZIONE Oggetto Opposizione a decreto SEZIONE TERZA CIVILE ingiuntiva omesso ex art 614 c.p.c Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 21918/9 Presidente Dott. Vito GIUSTINIANI Consigliere Dult. Ernesto LUPO Consigliere Czon. 41327 Dott. OB PREDEN - - Consigliere Rep.4685 Dott. Michele VARRONE Rel. Consiglierc Ud. 01/10/02 Dott. Alfonso AMATUCCI - ha pronunciato la sequente SENTENZA sul ricorso proposto da! RD PP, MA RT, MA LO, MA UD, G ND IA, elettivamente domici iati in ROMA VIA SIMONE DE SAINT BON 61, presso DISCEPOLO, che li lo studio dell'avvocato MAURIZIO difende, giusta delega in atti;
- zicorrenti-
contro
I. LIKE 1500 - intimata -PELLEGRINI CA;
avverso la sentenza г. 1048/90 del Tribunale di ANCONA, Sezione I Civile, emessa il 24/04/98 c depositata il 2002 28/09/98 (R.G. 82/94); 1834 udita la relazione della causa Svoita nella pubblica A703998 1 udienza del 01/10/02 dal Consiglioro Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ba corcluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 20.12.1991 il prezore di Jesi, şu ricorso della mezzadra RI LL, ordinò agl attuali ricorrenti, proprietari del fondo, l'esecuzione di alcune opere. Rimasto ineseguito l'ordine ed intra- presa dalla Pellegrni la procedura di esecuzione forza- ta degli obblighi di fare, il pretore, con ordinanza del 16.9.92 emessa ai sensi dell'art. 612 c.p.c., fissò le modalità dell'esecuzione designando l'ufficiale giu- diziario che doveva procedere al compimento delle ope- re, cui peraltro gli intimati provvedettero direttamen- te dopo aver chiesto termine per completare i lavori inizia i prima dell'emissione dell'ordinanza. Su istanza della RI il pretore emise dunque decreto ingiuntivo (ex art. 614 c.p.c.) di pagamento della somma di £ 1.100.940 per spese relative alla pro- cedura esecutiva, avversO il quale gli ingiunti propo- sero opposizione affermando che i lavori erano stati giá ultinati alla dala dell'ordinanza pretorile c che, comunque, i diritti di procuratore ΠΟΠ erano dovuti, ovvero che andavano liquidati in misura inferiore. La RI resitette nell'assunto che l'esecuzione delle opere ΠΟΠ ега avvenuta al momento a che le spese della della proposizione del ricorso procedura esecutiva erano state correttamente liquida- te. Con sentenza n. 104 del 17.11.1993 il pretore ri- gettò l'opposizione e condannò gli opponenti alle spese ulteriori sulla scorta dei rilievi che le spese proces- suali relative all'esecuzione trovano nella legge il prprio fondamento giustificativo;
che, dunque, devono essere liquidate col decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell'art.
6.4 c.p.C.; che correctamente, ai fini della fatto riferimento alle cause di liquidazione, si era nor essendo il valore della cusa valore indeterminato, rapportabile ad alcuno dei parametri di cui agli artt. 10 e 15 c.p.c... - 1 tribunale di Ancona ha respinto l'appello di SE AN, OB, AO, CL e LV MA cor sentenza n. 1048/98, avverso la quale gli stessi ricorrono pe= cassazione affidandosi a due moti- vi. L'intimata RI RI non ha svolto attività difensiva, MOTIVI DELLA DECISIONE 3 1.1. Col primo motivo di ricorso deducendo viola- zione e falsa applicazione dell'art. 336 c.p.c. i ri- correnti si dolgono che il tribunale abbia completamen- te omesso di considerare che con sentenza 0, 244 del 1996, che pure era stata prodotta in giudizio all'udienza collegiale del 31.1.1997, lo stesso tribu- nale aveva annullato la sentenza pretorile costituente spese si riferisce il titolo dell'esecuzione alle cui la presente controversia.
1.2. Col secondo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 614 C.P.C. per avere il tribunale: a) erroneamente ritenuto che al procedimento moni- torio in esame fosse applicabile lo scaglione tariffa- rio proprio delle cause di valore indeterminabile, an- ziché quello proprio del valore residuo delle opere an- cora ca eseguire, nella specie corrispondente ad une somma inferiore ai tre milioni di lire;
b) erroneamente disatteso l'assunto dei ricorrenti, secondo i quali la "procedura monitoria speciale di cui all'art. 611 c.p.C. consente al creditore procedente in esecuzione di obblihi di fare di ottenere la (sola) re- fusione delle spese vive effettivamente sostenute per l'esecuzione, sulla base di certificazione rilasciata dall'ufficiale giudiziario procedenle, e non già di ot- 4 tenere (anche) il pagamento dei diritti di procuratore, per quali peral-ro Лon esiste Перриге prova dell'avvenuto pagamento del relativo importo ad opera di controparte".
2.1. Il primo motivo è fondato. Con la menzionata sentenza Π. 244/96 il tribunale ha ritenuto che la causa era di competenza della sezio- ne specializzata agraria, ha dichiarato 1'incompetenza per materia del pretore in funzione di giudice del la- voro ed ha annullato la sentenza impugnata, assegnando alle parti il termine di novanta giorni per la riassun- zione della causa davanti al giudice competente. ді momento de la decisione, dunque, il titolo in base al quale si era proceduto all'esecuzione forzata dell'obbligo di fare era venuto meno in egito alla ri- forma della sentenza di primo grado, stante l'effetto sostitutivo immediato della sentenza d'appello, per il solo fatto della sua pubblicazione. Effetto che, ai sensi dell'art. 336, comma 2, c.p.c. (nella formulazio- ne successiva alla legge 26 novembre 1990, Π. 353), aveva travolto anche gli atti dipendenti, Da tanto tribunale ha del tutto prescisso nel decidere sull'opposizione al decreto ingiuntivo co quale erano state liquidate le spese dell'esecuzione, benché anche il decreto emesso ex art. 614 c.p.c. fosse 5 dipendente dalla sentenza di primo grado. La circostanza che la sentenza d'appello di cui si è detto fosse stata prodotta soltanto all'udienza col- indurre 11 giudice legiale avrebbe potuto contraddittorio gulle eventuali del all'instaurazione questioni poste dalla produzione documentale, ma non lo autorizzava alla totale pretermissione di una risultan- za cha concernova la caducazione del titolo origina- riamente posto in esecuzione. La sentenza gravata va conseguentemente cassato of- finché il giudice del rinvio, che si designa nella cor- te d'appello di Ancona, decida la controversia tenendo conto della caducazione del titolo in base al quale si era proceduto in executivis. Il giudice del rinvio regolerà amche le spese del giudizio di legittimità.
2.2. Resta assorbito il secondo motivo di ricorso.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara as- sorbito il secondo, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, alla corte d'appello di Ancona. Roma, 1 ottobre 2002 L'ectensore presidente مسلہ ты