Sentenza 3 dicembre 2013
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione nei confronti di persone socialmente pericolose, il divieto del questore di possedere o utilizzare il telefono cellulare quale apparato di comunicazione ricetrasmittente imposto ai soggetti destinatari di avviso orale, dalla cui inosservanza dipende la configurabilità del reato di cui all'art. 4, comma quarto, della legge n. 1423 del 1956, può essere disapplicato dal giudice penale qualora sia privo di specifica motivazione e non indichi le ragioni che hanno determinato l'emissione di tale prescrizione.
Commentari • 4
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
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RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza dell'11 marzo 2021 (reg. ord. n. 164 del 2021), il Tribunale ordinario di Sassari, sezione penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 15 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 4, e 76 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 13), nella parte in cui prevedono che, con l'avviso orale, il questore possa imporre a coloro che sono stati definitivamente condannati per delitti non colposi il divieto di possedere o …
Leggi di più… - 3. Antimafia: i divieti aggiuntivi all’avviso orale, imposti dal questore sine die, sono legittimi?Accesso limitatoAlberto Cisterna · https://www.altalex.com/ · 12 gennaio 2022
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Articolo a cura dello Studio Penale di Roma dell'Avvocato Giuseppe Migliore In tempi recenti si è assistito ad un crescente utilizzo, da parte delle Procure della Repubblica e delle Questure, degli strumenti forniti in materia di misure di prevenzione dal Decreto Legislativo 06/09/2011 n. 159 (cosiddetto “Codice antimafia”). Le misure di prevenzione, seppur incidenti in maniera particolarmente invasiva sui diritti e le libertà dei soggetti ad esse sottoposte, sono caratterizzate da procedure di applicazione particolarmente “snelle” (rectius: sommarie) che ne consentono l'irrogazione in tempi brevi, in molti casi con una sostanziale inversione dell'onere della prova a carico del soggetto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/12/2013, n. 28796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28796 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 03/12/2013
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - N. 1719
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe - Consigliere - N. 2199/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO IO N. IL 23/06/1965;
avverso la sentenza n. 2533/2009 CORTE APPELLO di BARI, del 10/01/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/12/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAIAZZO LUIGI PIETRO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
Con sentenza in data 10.1.2012 la Corte d'appello di Bari, in parziale riforma della sentenza in data 26.3.2009 del Tribunale di Trani, sezione distaccata di Barletta, appellata da RO IO, ritenute le attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva, riduceva la pena al predetto a mesi 6 di reclusione ed Euro 800,00 di multa in ordine al delitto di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 4, per aver violato la prescrizione del Questore di Bari,
impostogli con l'avviso orale notificatogli in data 13.1.2007, di non possedere o utilizzare qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, essendo stato sorpreso in data 24.2.2007 in possesso di un telefono cellulare marca Motorola.
La Corte d'appello riteneva che l'imputato avesse compreso che tra gli apparati di comunicazione radiotrasmittenti rientrava anche il telefono cellulare, sia perché non vi era alcuna difficoltà interpretativa nell'includere il suddetto telefono tra gli apparati di comunicazione radiotrasmittenti, sia perché l'imputato non aveva allegato alcun deficit personale di comprensione.
Riteneva, inoltre, conforme a giustizia, valutati i criteri di cui all'art. 133 c.p., accogliere il motivo di impugnazione relativo al trattamento sanzionatorio, formulando giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva infraquinquennale e riducendo conseguentemente la pena inflitta dal primo giudice. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore, eccependo preliminarmente l'illegittimità costituzionale della L. 1423 del 1956, art. 4, nella parte in cui attribuisce al questore la possibilità di vietare l'utilizzo e/o il possesso di apparecchi di comunicazione radiotrasmittenti, nonché, dello stesso articolo di legge nella parte in cui non prevede l'onere posto in capo al questore di citare i motivi per i quali si è applicata la misura inibitoria più grave in luogo di quella più favorevole dell'avviso orale.
Secondo il ricorrente, la suddetta norma si pone in contrasto con l'art. 13 Cost., che non ammette alcuna restrizione della libertà personale se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria, e con l'art. 15 Cost., secondo il quale la libertà della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione può essere limitata soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria.
L'art. 4, comma 4, ha attribuito al questore la competenza ad emettere una vera e propria misura di prevenzione, neppure limitata nel tempo, in contrasto con il sistema delle misure di prevenzione che ha conferito solo all'autorità giudiziaria la competenza dell'iter procedurale di applicazione di qualsivoglia misura di prevenzione.
Altro profilo di legittimità della suddetta norma è stato indicato dal ricorrente nella mancata previsione di un obbligo di motivazione, in contrasto con gli artt. 13, 15 e 24 Cost.. È stata poi dedotta la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, sia perché non era stata spiegata la ragione della inclusione dei telefoni cellulari tra gli apparecchi di comunicazione radiotrasmittenti, operando peraltro un'interpretazione analogica inammissibile in materia penale, sia perché il trattamento sanzionatorio era stato fissato senza alcun riferimento alla gravita del fatto o alla personalità dell'imputato.
Con motivi nuovi, pervenuti in data 15.11.2013, il ricorrente ha denunciato anche la violazione dell'art. 7 della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo, avendo la Corte EDU affermato che il cittadino deve poter disporre di informazioni sufficienti, nella situazione concreta, sulle norme giuridiche applicabili ad un determinato caso, mentre nel caso in questione non era facilmente accessibile, per una persona senza una specifica preparazione giuridica, l'interpretazione della giurisprudenza (in una sola sentenza della Corte di Cassazione) secondo la quale il telefono cellulare rientra tra gli apparecchi di comunicazione radiotrasmittenti.
Peraltro era significativo che il legislatore, emanando nel 2011 il c.d. codice antimafia, pur riproponendo con lo stesso tenore letterale il precetto della L. n. 1423 del 1957, art. 4, ma aggiungendo altri oggetti che il questore può vietare di possedere o utilizzare a determinate categorie di persone, non aveva fatto alcuna menzione del telefono cellulare.
L'art. 4, comma 4, infine, deve essere ritenuto in contrasto con il combinato disposto degli artt. 10 e 14 della suddetta convenzione, poiché l'avviso orale, non essendo soggetta a termine, se accompagnato da una restrizione come quella imposta all'imputato provoca un'intollerabile compressione della libertà di espressione e manifestazione del pensiero.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
È pacifico che il Questore di Bari, con l'avviso orale in data 8.1.2007, si è avvalso della facoltà prevista dalla L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 4 , di imporre a OT NI il divieto di possedere o utilizzare qualsiasi apparato tecnico di comunicazione. Risulta dalla sentenza di primo grado che il OT il giorno 24.2.2007 si era recato presso il Comando Carabinieri di Barletta per chiedere delucidazioni in ordine ad una contravvenzione elevata al proprio fratello;
nella circostanza i militari avevano udito squillare il telefono cellulare che il OT aveva con sè ed avevano quindi provveduto a sequestrarlo, essendo a conoscenza del divieto imposto al predetto con l'avviso orale di detenere qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente.
Risulta altresì che il OT, dopo il sequestro del suo telefono cellulare, aveva chiesto al Questore la revoca del suddetto divieto, richiesta accolta dal Questore di Bari con provvedimento in data 16.6.2007, in ragione delle esigenze lavorative dell'imputato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di misure di prevenzione nei confronti di persone socialmente pericolose deve ritenersi che il telefono cellulare rientri nella nozione di apparato di comunicazione radiotrasmittente di cui il questore, ai sensi della L. n. 1423 del 1965, art. 4, può imporre con l'avviso orale il divieto di utilizzare a persone che risultino definitivamente condannate per delitti non colposi (V. Sez. F. sentenza n. 38514 dell'1.9.2009, Rv.245301). Il divieto in questione, però, è stato imposto al OT senza alcuna specifica motivazione, che doveva esservi non solo per il generale obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi che impongono limiti ai diritti soggettivi, ma anche perché l'art. 4 citato non prevede come conseguenza obbligata dell'avviso orale nei confronti di determinati soggetti il divieto di possedere o utilizzare qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, ma da al questore la possibilità di imporre il suddetto divieto, ovviamente in considerazione della personalità dell'avvisato e del possibile uso da parte di questi degli apparati in questione, con la conseguenza che il questore avrebbe dovuto indicare le ragioni per le quali ha imposto il divieto di cui trattasi.
Risultando il provvedimento amministrativo privo di motivazione, lo stesso deve essere disapplicato dal giudice, con la conseguenza che l'imputato deve essere mandato assolto dal reato ascrittogli per insussistenza del fatto, mancando il presupposto del reato contestato (l'esistenza di un valido provvedimento amministrativo che imponeva all'imputato il divieto di possedere qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2014