Sentenza 19 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/05/2026, n. 17940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17940 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2026 |
Testo completo
Composta da
NA AR DE SA GN AR
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE
- Presidente -
SI LL
- Relatore -
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NI NE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 17940/2026 Roma, li, 19/06/2026
Sent. n. sez. 517/2026 CC- 26/02/2026 R.G.N. 42698/2025
sul ricorso proposto da:
IS LE, nato ad [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Avellino in data 24/11/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Fabiola Furnari, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 24/11/2025 il Tribunale del riesame di Avellino, in riforma dell'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del medesimo tribunale, ha accolto l'appello del Pubblico Ministero e ha disposto il sequestro preventivo della somma di euro 542,02 (indennità di accompagnamento per invalidità civile relativa al mese di luglio 2025) in relazione al reato di truffa ai danni dell'INPS contestato all'indagato LE IS.
2. Avverso la predetta ordinanza propone ricorso per Cassazione il difensore dell'indagato, affidandolo ad un unico motivo con il quale si deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 325, comma 1, cod. proc. pen., 545 cod. proc. civ., 2 e 38 Cost. per erronea applicazione della legge penale e processuale;
assume la difesa che l'ordinanza impugnata ha erroneamente disapplicato il principio di diritto, sancito dalle Sezioni unite di questa Corte (n. 26252 del 24 Febbraio
Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5c0749149191149c-Firmato Da: NA AR DE SA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 57ec9072afea985 Firmato Da: SI LL Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 574c98e04bbcbaba
2022), secondo il quale i limiti di impignorabilità delle somme spettanti a titolo di stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengano luogo di pensione o di assegno di quiescenza, previsti dall'art. 545 cod. proc. civ., si applicano anche alla confisca per equivalente e al sequestro ad essa finalizzato. Nel dettaglio, lamenta la difesa che il tribunale del riesame, operando una distinzione tra sequestro finalizzato alla confisca diretta (come nel caso di specie avente per oggetto somme ritenute profitto del reato) e sequestro finalizzato alla confisca per equivalente (espressamente menzionata dalle Sez.U. cit.), ha eluso l'applicazione del principio statuito dalle Sez. U., che ha una portata generale, fondandosi sul principio di rango costituzionale che impone la tutela della dignità della persona e la salvaguardia del "minimo vitale" intangibile (finalità dell'art. 545 cod. proc. civ.); la difesa osserva che la distinzione operata dal tribunale del riesame tra emolumenti "legittimamente appresi" e quelli costituenti "provento del reato" è superata dalla valenza costituzionale del principio di tutela: la natura della somma (trattamento assistenziale) e la sua funzione di sostentamento non mutano a seconda che il sequestro sia qualificato come diretto o per equivalente, dovendo la tutela del minimo vitale prevalere sulla qualificazione tecnica del vincolo;
il tribunale del riesame ha, invece, fondato la propria decisione su una pronuncia (Cass. sez. II n. 37394/2020) antecedente alla sentenza delle Sez. U., che propendeva per l'inapplicabilità dei limiti dell'art. 545 cod. proc. civ. al profitto diretto del reato, orientamento che è stato superato dalla successiva, autorevole pronuncia delle Sez. U., fondata su principi costituzionali di portata generale, tracciando una linea interpretativa che non ammette la distinzione formalistica adottata dal tribunale del riesame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale:
5c0749149191149c-Firmato Da: NA AR DE SA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 57ec9072afea985
Firmato Da: SI LL Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 574c98e04bbcbaba
1. Il ricorso è fondato.
2. Il Tribunale del riesame, nell'accogliere l'impugnazione del pubblico ministero, ha applicato il principio secondo il quale (sez. 2, n. 37394 del 05/11/2020) "in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta o per equivalente, il limite generale di pignorabilità, stabilito dall'art. 545 c.p.c., rileva esclusivamente nel caso di emolumenti retributivi o pensionistici legittimamente appresi e non, invece, quando gli stessi costituiscono integralmente - seppur in base alla valutazione allo stato degli atti della fase cautelare - il provento del reato per cui si procede (fattispecie in tema di truffa ai danni dell'Inps)" (p. 2 ordinanza impugnata).
2.1. Le Sezioni unite di questa Corte, superando il contrasto giurisprudenziale emerso in ordine alla possibilità di sottoporre a confisca i crediti di lavoro e i contributi di natura assistenziale, hanno statuito che i limiti di impignorabilità delle somme spettanti a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a titolo di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengano luogo di pensione o di assegno di quiescenza, previsti dall'art. 545 cod. proc. civ., si
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applicano anche alla confisca per equivalente ed al sequestro ad essa finalizzato (Sez. U, n. 26252 del 24/02/2022, [...], Rv. 283245-01). Le Sezioni unite hanno precisato che tale vincolo di impignorabilità si applica, pur in difetto di espressa previsione da parte del legislatore, in quanto costituisce espressione del canone di proporzionalità della misura cautelare reale e della necessità di garantire il minimo vitale al soggetto attinto dalla stessa, come riconosciuto dal diritto interno. L'operatività del principio di proporzionalità in materia di cautela reale già affermata dalla giurisprudenza di legittimità (ex plurimis: Sez. 2, n. 29687 del 28/05/2019, [...], Rv. 276979;Sez. 5, n. 17586 del 22/03/2021, [...], Rv. 281104 -01; Sez. 6, n. 13166 del 02/03/2022, [...], Rv. 283139-01) trova fondamento a livello sovranazionale nel diritto dell'Unione (art. 5, par. 3 e 4, TUE, art. 49, par. 3, e art. 52, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali) e nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo, così come interpretata dalla Corte Edu, e assolve "ad una funzione strumentale per un'adeguata tutela dei diritti individuali in ambito processuale penale, e ad una funzione finalistica, come parametro per verificare la giustizia della soluzione presa nel caso concreto» (ex plurimis: Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, [...], Rv. 279949-02; Sez. 4, n. 29956 del 14/10/2020, [...], Rv. 279716 - 01; Sez. 6, n. 9776 del 12/02/2020, Morfù, non massimata). Del resto, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che ogni misura cautelare, per dirsi proporzionata all'obiettivo da perseguire, dovrebbe richiedere che ogni interferenza con il pacifico godimento dei beni trovi un giusto equilibrio tra i divergenti interessi in gioco (Corte Edu 13 ottobre 2015, Unsped Paket Servisi c. Bulgaria)» (così testualmente Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, [...], Rv. 273548, in motivazione). Pertanto, il limite di impignorabilità posto dall'art. 545 cod. civ., in ragione del proprio fondamento costituzionale, opera in ogni fase del procedimento cautelare, anche quella dell'adozione del sequestro preventivo a fine di confisca, e la verifica della sua osservanza non può essere differita alle fasi successive del processo.
3. L'ordinanza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio, avuto riguardo all'esiguità della somma vincolata e alla natura indennitaria della stessa, in applicazione del principio per cui è assolutamente impignorabile, con le eccezioni previste dalla legge per i crediti qualificati, la parte della pensione, assegno o indennità necessaria per assicurare al pensionato i mezzi adeguati alle esigenze di vita (c.d. "minimo vitale")(Cass. Civ. Sez. 3, 07/08/2013, n. 18755, Rv. 627538-01). A tanto consegue la restituzione della somma in sequestro all'avente diritto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la restituzione della somma in sequestro all'avente diritto. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 cod.proc.pen.
Così è deciso, 26/02/2026
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Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5c0749149191149c-Firmato Da: NA AR DE SA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 57ec9072afea985 Firmato Da: SI LL Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 574c98e04bbcbaba
Il Consigliere estensore
Il Presidente
SI LL
NA AR DE SA
Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5c0749149191149c-Firmato Da: NA AR DE SA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 57ec9072afea985 Firmato Da: SI LL Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 574c98e04bbcbaba