Cass. pen., sez. II, sentenza 19/05/2026, n. 17940
CASS
Sentenza 19 maggio 2026

Argomenti

Il contenuto è stato generato dall'intelligenza artificiale. Verifica le informazioni.

Segnala un errore
  • Accolto
    Profitto del reato di truffa

    Il Tribunale del riesame ha ritenuto che la somma sequestrata fosse profitto del reato di truffa, applicando un principio antecedente alla pronuncia delle Sezioni Unite.

  • Accolto
    Violazione dei limiti di impignorabilità ex art. 545 c.p.c.

    La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame, ritenendo fondato il ricorso. Ha affermato che i limiti di impignorabilità ex art. 545 c.p.c. si applicano anche al sequestro preventivo finalizzato alla confisca, diretta o per equivalente, in applicazione dei principi costituzionali di proporzionalità e tutela del minimo vitale. Ha inoltre considerato l'esiguità della somma e la sua natura indennitaria.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 19/05/2026, n. 17940
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17940
    Data del deposito : 19 maggio 2026

    Testo completo