CASS
Sentenza 20 luglio 2023
Sentenza 20 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/07/2023, n. 31568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31568 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NO RD nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di POTENZA udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;
lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale, Raffaele Piccirillo, che con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. 71/ Penale Sent. Sez. 1 Num. 31568 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 19/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 24 novembre 2022 la Corte di appello di Potenza ha rigettato l'appello proposto da ER IN contro l'ordinanza con cui il Tribunale di Potenza, sezione misure di prevenzione, ha disposto il sequestro, ai fini della confisca per equivalente ai sensi dell'art. 25 d.lgs. n. 159/2011, della somma di C 1.457,12 che lo IN chiedeva di essere autorizzato a prelevare dal conto corrente intestato a lui e a sua figlia SO IN. 1.1. Il ricorrente, sottoposto al regime detentivo di cui all'art. 41-bis ord.pen., è titolare, insieme alla figlia SO IN, del conto corrente di Poste Italiane n. 001036136958, sottoposto a confisca in data 02/03 aprile 2019 nell'ambito del procedimento di prevenzione a suo carico. Su tale conto è stato versato, in data 29 maggio 2020, l'importo di C 1.457,12, liquidato a titolo di rimborso delle spese legali in favore dello IN con la sentenza n. 205/2018 della Corte dei Conti, e il Tribunale di Potenza ne ha disposto il sequestro ai fini della sua confisca per equivalente. Lo IN si è opposto al sequestro evidenziando che quella somma non può essere sottoposta neppure a confisca diretta, pur essendo una somma di denaro, perché pervenuta nel suo patrimonio in epoca successiva alla emissione della misura di prevenzione, e perché trattasi di una somma la cui provenienza lecita è ampiamente dimostrata. 1.2. La Corte di appello, in applicazione della sentenza delle Sezioni Unite n. 42415 del 27/05/2021, ha affermato che quando il prezzo o profitto derivante da reato è costituito da denaro, la fungibilità di detto bene impone di procedere alla confisca diretta di tutte le somme rinvenute nel patrimonio del proposto, indipendentemente dalla prova che esse provengano specificamente dal reato o che abbiano una provenienza lecita. Nel caso di specie, la somma è stata liquidata a titolo di rimborso delle spese legali ma, non essendo stata liquidata in favore del difensore bensì essendo confluita nel patrimonio del proposto, si è verificata quella confusione patrimoniale di beni fungibili, che consente di procedere alla sua confisca. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso ER IN, per mezzo del proprio difensore avv. Livia Lauria, articolando un unico motivo, con il quale censura l'inosservanza della legge penale in relazione agli artt. 25 d.lgs. n. 159/2011 e 36, comma 3, legge n. 161/2017, e l'apparenza della motivazione, con violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen.. 2 541 , La Corte di appello si è limitata ad enunciare la motivazione della sentenza delle Sezioni Unite n. 42415/2921, ma non ne ha valutato l'applicabilità al caso concreto, tanto da rendere oscure le ragioni che giustificano la decisione di rigetto dell'istanza. La sua ordinanza, comunque, viola l'art. 25 d.lgs. n. 159/2011: la norma, relativa all'istituto della confisca per equivalente, è stata modificata ed ampliata dalla legge n. 161/2017, ma la modifica non opera nei procedimenti per i quali la proposta di applicazione della misura di prevenzione era già stata formulata prima dell'entrata in vigore della nuova legge, come nel presente caso, in cui la proposta contro lo IN risale al 13 luglio 2016. Infatti anche il procuratore generale presso la Corte di appello aveva chiesto l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale, per l'inapplicabilità dell'art. 25 d.lgs. n. 159/2011 sia nel nuovo testo, sia nella formulazione previgente. In particolare, il sequestro della somma in questione è illegittimo perché essa non si trovava sul conto del proposto né al momento del sequestro né al momento della formulazione della proposta di applicazione della misura di prevenzione, essendovi stato depositato in epoca successiva, ed ha una provenienza sicuramente lecita e non collegata ai reati commessi. Manca quindi la ragionevole presunzione che essa costituisca il provento di attività illecita. Inoltre la Corte di appello ha affermato che la somma, benché destinata al pagamento delle spese legali, è stata versata al proposto, confondendosi così con il resto del denaro depositato sul suo conto corrente, ma ha omesso di rilevare che tale importo è destinato non allo IN ma al suo difensore, e quindi non rappresenta un incremento patrimoniale del proposto, come tale confiscabile, bensì una somma spettante al difensore, a lui versata solo perché il difensore non si è dichiarato antistatario. La Corte di appello ha quindi applicato in modo non corretto il principio giurisprudenziale che ha citato, non potendo quella somma, indirettamente destinata al difensore, confondersi con il patrimonio dello IN. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto è fondato e deve essere accolto. 1.1. Il conto corrente su cui è confluita la somma di denaro di cui il ricorrente chiede l'autorizzazione al prelievo è stato sottoposto a sequestro con un provvedimento emesso il 02 aprile 2019, nell'ambito del procedimento di prevenzione a carico dello IN. Il sequestro dei beni del proposto è stato 3 disposto per la loro sproporzione rispetto ai redditi dichiarati, e non perché individuati come provento o profitto di uno specifico reato. L'ordinanza impugnata afferma che la somma in questione, pervenuta nel conto corrente solo in data 25 maggio 2020, è stata sequestrata dal Tribunale di Potenza ai fini della sua confisca per equivalente, ma in atti non si rinviene un autonomo provvedimento di sequestro, bensì il solo provvedimento di rigetto dell'istanza di autorizzazione al prelevamento, emesso il 14 settembre 2020, il quale dispone che la stessa viene rigettata «trattandosi di somme in sequestro per le quali può essere disposta la confisca». 1.2. Questa Corte ha già valutato che tale somma deve essere ritenuta sottoposta ad un nuovo sequestro di prevenzione. Avverso detto provvedimento di rigetto lo IN propose ricorso per cassazione, ma questa Corte, con l'ordinanza n. 21144 emessa il 26/05/2021, Rv.281224, qualificò l'impugnazione come ricorso in appello in fase cautelare, ai sensi dell'art. 27 d.lgs. n. 159/2011, stabilendo che, nel respingere la richiesta di autorizzazione al prelievo di una somma accreditata sul conto corrente in epoca posteriore al primo sequestro, il Tribunale aveva di fatto disposto su di essa un nuovo sequestro. Secondo la motivazione di quel provvedimento, «Non può, infatti, ritenersi che il sequestro di prevenzione di un rapporto bancario si riferisca a valori non ancora giacenti sul conto all'atto della imposizione del vincolo cautelare, sicché la sopravvenienza di un accredito determina la necessità di realizzare una rinnovata valutazione circa la provenienza di detti valori, all'esito della quale potrà ritenersi di estendere o meno l'originario sequestro». Tale motivazione riprende, peraltro, il principio più volte stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: «In tema di confisca di prevenzione, è legittimo disporre la misura ablatoria delle utilità acquisite in un periodo successivo a quello per cui è stata asseverata la pericolosità sociale, purché il giudice dia atto della sussistenza di una pluralità di indici fattuali dimostrativi della derivazione delle acquisizioni patrimoniali dalla provvista formatasi nel periodo di compimento della attività illecita, e tali indici devono essere tanto più rigorosi ed univoci quanto maggiore è il lasso di tempo decorso dalla cessazione della pericolosità» (Sez. 6, n. 36421 del 06/09/2021, Rv. 281990). Il sequestro della somma pervenuta solo il 29 maggio 2020 sul conto corrente sequestrato oltre un anno prima può dunque essere legittimamente disposto, purché si ravvisi la sussistenza degli indici sopra indicati. 1.3. La Corte di appello, adita con l'impugnazione, doveva quindi valutare la legittimità di tale successivo provvedimento ablatorio, alla luce delle norme del d.lgs. n.159/2011, trattandosi di un sequestro di prevenzione. 4 s/e Essa però, pur rilevando che tale sequestro è stato disposto «ai fini della confisca per equivalente ex art. 25 del d.lgs. n. 159/2011», ha omesso di compiere tale valutazione, perché si è limitata a richiamare la sentenza delle Sezioni Unite n. 42415 del 27/05/2021, che ha stabilito la natura di 'confisca diretta' e non 'per equivalente' del provvedimento ablatorio che abbia ad oggetto somme di denaro, senza valutare la sua incidenza nel caso in questione. Il principio stabilito da tale sentenza non rileva per la decisione del presente caso, non foss'altro perché, come si legge chiaramente nel testo che l'ordinanza impugnata riporta per ampi stralci, la pronuncia è relativa alla confisca del prezzo o profitto derivante da reato che sia costituito da denaro, confisca che viene ritenuta legittima, e da qualificarsi come 'diretta', quando cada su tutto il denaro rinvenuto nel patrimonio del soggetto e che costituisca un effettivo accrescimento del suo patrimonio, anche se per parte di tale denaro il soggetto possa dimostrare una provenienza lecita. Nel caso di specie il sequestro e la successiva confisca non sono stati disposti, con il provvedimento originario, su beni che rappresentino il provento o il profitto di un reato, trattandosi, come detto, di un sequestro di prevenzione disposto su tutti i beni del proposto in ragione della loro sproporzione rispetto ai redditi dichiarati. Inoltre, la somma di cui si discute non è stata rinvenuta nel patrimonio del proposto nel momento in cui il sequestro e la successiva confisca sono stati disposti, bensì in epoca notevolmente successiva, oltre a provenire da una fonte sicuramente lecita. E' quindi evidente che, in questo caso, il sequestro e la confisca hanno una natura del tutto diversa rispetto all'ipotesi oggetto della decisione delle Sezioni Unite sopra menzionata, e i principi in essa espressi non sono qui applicabili. 2. L'ordinanza impugnata è quindi errata perché la Corte di appello ha omesso di valutare la legittimità del sequestro della somma, da ritenersi disposto ai sensi dell'art. 25 d.lgs. n. 159/2011. Questa norma recita, nella forma attuale, introdotta con la legge n. 161/2017, che il sequestro e la confisca possono essere disposti su «altri beni di valore equivalente e di legittima provenienza dei quali il proposto ha la disponibilità, anche per interposta persona». Essa, però, non si applica nei procedimenti in cui la proposta della misura di prevenzione sia stata già formulata prima dell'entrata in vigore della legge di modifica, come stabilito dall'art. 36, comma 3, della stessa, e quindi non può essere applicata nel presente caso, risalendo la proposta di prevenzione al 13 luglio 2016. 2.1. La Corte adita doveva quindi valutare la legittimità del sequestro della predetta somma alla luce dell'art. 25 d.lgs. n. 159/2011 nella formulazione 5 Il Consigliere estensore Il Presidente previgente, secondo cui il sequestro e la confisca per equivalente sono possibili «se la persona nei cui confronti è proposta la misura di prevenzione disperde, distrae, occulta o svaluta i beni al fine di eludere l'esecuzione» di tali provvedimenti, ovvero se ha legittimamente trasferito tali beni a terzi in buona fede. 2.2. Qualora la Corte di appello avesse ritenuto, invece, di dover qualificare il sequestro come 'diretto', e quindi disposto ai sensi dell'art. 20 d.lgs. n. 159/2011, poteva valutarlo legittimo se eseguito su beni dal valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o dei quali aveva motivo di ritenere che fossero frutto di attività illecite ovvero ne costituissero il reimpiego, salva la necessità di revocarlo qualora fosse risultato che i beni sequestrati avevano una provenienza legittima, ai sensi dell'art. 20, comma 3, d.lgs. n. 159/2011. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, accolto, e l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio alla Corte di appello di Potenza per un nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi sopra puntualizzati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Potenza. Così deciso il 19 maggio 2023
lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale, Raffaele Piccirillo, che con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. 71/ Penale Sent. Sez. 1 Num. 31568 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 19/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 24 novembre 2022 la Corte di appello di Potenza ha rigettato l'appello proposto da ER IN contro l'ordinanza con cui il Tribunale di Potenza, sezione misure di prevenzione, ha disposto il sequestro, ai fini della confisca per equivalente ai sensi dell'art. 25 d.lgs. n. 159/2011, della somma di C 1.457,12 che lo IN chiedeva di essere autorizzato a prelevare dal conto corrente intestato a lui e a sua figlia SO IN. 1.1. Il ricorrente, sottoposto al regime detentivo di cui all'art. 41-bis ord.pen., è titolare, insieme alla figlia SO IN, del conto corrente di Poste Italiane n. 001036136958, sottoposto a confisca in data 02/03 aprile 2019 nell'ambito del procedimento di prevenzione a suo carico. Su tale conto è stato versato, in data 29 maggio 2020, l'importo di C 1.457,12, liquidato a titolo di rimborso delle spese legali in favore dello IN con la sentenza n. 205/2018 della Corte dei Conti, e il Tribunale di Potenza ne ha disposto il sequestro ai fini della sua confisca per equivalente. Lo IN si è opposto al sequestro evidenziando che quella somma non può essere sottoposta neppure a confisca diretta, pur essendo una somma di denaro, perché pervenuta nel suo patrimonio in epoca successiva alla emissione della misura di prevenzione, e perché trattasi di una somma la cui provenienza lecita è ampiamente dimostrata. 1.2. La Corte di appello, in applicazione della sentenza delle Sezioni Unite n. 42415 del 27/05/2021, ha affermato che quando il prezzo o profitto derivante da reato è costituito da denaro, la fungibilità di detto bene impone di procedere alla confisca diretta di tutte le somme rinvenute nel patrimonio del proposto, indipendentemente dalla prova che esse provengano specificamente dal reato o che abbiano una provenienza lecita. Nel caso di specie, la somma è stata liquidata a titolo di rimborso delle spese legali ma, non essendo stata liquidata in favore del difensore bensì essendo confluita nel patrimonio del proposto, si è verificata quella confusione patrimoniale di beni fungibili, che consente di procedere alla sua confisca. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso ER IN, per mezzo del proprio difensore avv. Livia Lauria, articolando un unico motivo, con il quale censura l'inosservanza della legge penale in relazione agli artt. 25 d.lgs. n. 159/2011 e 36, comma 3, legge n. 161/2017, e l'apparenza della motivazione, con violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen.. 2 541 , La Corte di appello si è limitata ad enunciare la motivazione della sentenza delle Sezioni Unite n. 42415/2921, ma non ne ha valutato l'applicabilità al caso concreto, tanto da rendere oscure le ragioni che giustificano la decisione di rigetto dell'istanza. La sua ordinanza, comunque, viola l'art. 25 d.lgs. n. 159/2011: la norma, relativa all'istituto della confisca per equivalente, è stata modificata ed ampliata dalla legge n. 161/2017, ma la modifica non opera nei procedimenti per i quali la proposta di applicazione della misura di prevenzione era già stata formulata prima dell'entrata in vigore della nuova legge, come nel presente caso, in cui la proposta contro lo IN risale al 13 luglio 2016. Infatti anche il procuratore generale presso la Corte di appello aveva chiesto l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale, per l'inapplicabilità dell'art. 25 d.lgs. n. 159/2011 sia nel nuovo testo, sia nella formulazione previgente. In particolare, il sequestro della somma in questione è illegittimo perché essa non si trovava sul conto del proposto né al momento del sequestro né al momento della formulazione della proposta di applicazione della misura di prevenzione, essendovi stato depositato in epoca successiva, ed ha una provenienza sicuramente lecita e non collegata ai reati commessi. Manca quindi la ragionevole presunzione che essa costituisca il provento di attività illecita. Inoltre la Corte di appello ha affermato che la somma, benché destinata al pagamento delle spese legali, è stata versata al proposto, confondendosi così con il resto del denaro depositato sul suo conto corrente, ma ha omesso di rilevare che tale importo è destinato non allo IN ma al suo difensore, e quindi non rappresenta un incremento patrimoniale del proposto, come tale confiscabile, bensì una somma spettante al difensore, a lui versata solo perché il difensore non si è dichiarato antistatario. La Corte di appello ha quindi applicato in modo non corretto il principio giurisprudenziale che ha citato, non potendo quella somma, indirettamente destinata al difensore, confondersi con il patrimonio dello IN. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto è fondato e deve essere accolto. 1.1. Il conto corrente su cui è confluita la somma di denaro di cui il ricorrente chiede l'autorizzazione al prelievo è stato sottoposto a sequestro con un provvedimento emesso il 02 aprile 2019, nell'ambito del procedimento di prevenzione a carico dello IN. Il sequestro dei beni del proposto è stato 3 disposto per la loro sproporzione rispetto ai redditi dichiarati, e non perché individuati come provento o profitto di uno specifico reato. L'ordinanza impugnata afferma che la somma in questione, pervenuta nel conto corrente solo in data 25 maggio 2020, è stata sequestrata dal Tribunale di Potenza ai fini della sua confisca per equivalente, ma in atti non si rinviene un autonomo provvedimento di sequestro, bensì il solo provvedimento di rigetto dell'istanza di autorizzazione al prelevamento, emesso il 14 settembre 2020, il quale dispone che la stessa viene rigettata «trattandosi di somme in sequestro per le quali può essere disposta la confisca». 1.2. Questa Corte ha già valutato che tale somma deve essere ritenuta sottoposta ad un nuovo sequestro di prevenzione. Avverso detto provvedimento di rigetto lo IN propose ricorso per cassazione, ma questa Corte, con l'ordinanza n. 21144 emessa il 26/05/2021, Rv.281224, qualificò l'impugnazione come ricorso in appello in fase cautelare, ai sensi dell'art. 27 d.lgs. n. 159/2011, stabilendo che, nel respingere la richiesta di autorizzazione al prelievo di una somma accreditata sul conto corrente in epoca posteriore al primo sequestro, il Tribunale aveva di fatto disposto su di essa un nuovo sequestro. Secondo la motivazione di quel provvedimento, «Non può, infatti, ritenersi che il sequestro di prevenzione di un rapporto bancario si riferisca a valori non ancora giacenti sul conto all'atto della imposizione del vincolo cautelare, sicché la sopravvenienza di un accredito determina la necessità di realizzare una rinnovata valutazione circa la provenienza di detti valori, all'esito della quale potrà ritenersi di estendere o meno l'originario sequestro». Tale motivazione riprende, peraltro, il principio più volte stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: «In tema di confisca di prevenzione, è legittimo disporre la misura ablatoria delle utilità acquisite in un periodo successivo a quello per cui è stata asseverata la pericolosità sociale, purché il giudice dia atto della sussistenza di una pluralità di indici fattuali dimostrativi della derivazione delle acquisizioni patrimoniali dalla provvista formatasi nel periodo di compimento della attività illecita, e tali indici devono essere tanto più rigorosi ed univoci quanto maggiore è il lasso di tempo decorso dalla cessazione della pericolosità» (Sez. 6, n. 36421 del 06/09/2021, Rv. 281990). Il sequestro della somma pervenuta solo il 29 maggio 2020 sul conto corrente sequestrato oltre un anno prima può dunque essere legittimamente disposto, purché si ravvisi la sussistenza degli indici sopra indicati. 1.3. La Corte di appello, adita con l'impugnazione, doveva quindi valutare la legittimità di tale successivo provvedimento ablatorio, alla luce delle norme del d.lgs. n.159/2011, trattandosi di un sequestro di prevenzione. 4 s/e Essa però, pur rilevando che tale sequestro è stato disposto «ai fini della confisca per equivalente ex art. 25 del d.lgs. n. 159/2011», ha omesso di compiere tale valutazione, perché si è limitata a richiamare la sentenza delle Sezioni Unite n. 42415 del 27/05/2021, che ha stabilito la natura di 'confisca diretta' e non 'per equivalente' del provvedimento ablatorio che abbia ad oggetto somme di denaro, senza valutare la sua incidenza nel caso in questione. Il principio stabilito da tale sentenza non rileva per la decisione del presente caso, non foss'altro perché, come si legge chiaramente nel testo che l'ordinanza impugnata riporta per ampi stralci, la pronuncia è relativa alla confisca del prezzo o profitto derivante da reato che sia costituito da denaro, confisca che viene ritenuta legittima, e da qualificarsi come 'diretta', quando cada su tutto il denaro rinvenuto nel patrimonio del soggetto e che costituisca un effettivo accrescimento del suo patrimonio, anche se per parte di tale denaro il soggetto possa dimostrare una provenienza lecita. Nel caso di specie il sequestro e la successiva confisca non sono stati disposti, con il provvedimento originario, su beni che rappresentino il provento o il profitto di un reato, trattandosi, come detto, di un sequestro di prevenzione disposto su tutti i beni del proposto in ragione della loro sproporzione rispetto ai redditi dichiarati. Inoltre, la somma di cui si discute non è stata rinvenuta nel patrimonio del proposto nel momento in cui il sequestro e la successiva confisca sono stati disposti, bensì in epoca notevolmente successiva, oltre a provenire da una fonte sicuramente lecita. E' quindi evidente che, in questo caso, il sequestro e la confisca hanno una natura del tutto diversa rispetto all'ipotesi oggetto della decisione delle Sezioni Unite sopra menzionata, e i principi in essa espressi non sono qui applicabili. 2. L'ordinanza impugnata è quindi errata perché la Corte di appello ha omesso di valutare la legittimità del sequestro della somma, da ritenersi disposto ai sensi dell'art. 25 d.lgs. n. 159/2011. Questa norma recita, nella forma attuale, introdotta con la legge n. 161/2017, che il sequestro e la confisca possono essere disposti su «altri beni di valore equivalente e di legittima provenienza dei quali il proposto ha la disponibilità, anche per interposta persona». Essa, però, non si applica nei procedimenti in cui la proposta della misura di prevenzione sia stata già formulata prima dell'entrata in vigore della legge di modifica, come stabilito dall'art. 36, comma 3, della stessa, e quindi non può essere applicata nel presente caso, risalendo la proposta di prevenzione al 13 luglio 2016. 2.1. La Corte adita doveva quindi valutare la legittimità del sequestro della predetta somma alla luce dell'art. 25 d.lgs. n. 159/2011 nella formulazione 5 Il Consigliere estensore Il Presidente previgente, secondo cui il sequestro e la confisca per equivalente sono possibili «se la persona nei cui confronti è proposta la misura di prevenzione disperde, distrae, occulta o svaluta i beni al fine di eludere l'esecuzione» di tali provvedimenti, ovvero se ha legittimamente trasferito tali beni a terzi in buona fede. 2.2. Qualora la Corte di appello avesse ritenuto, invece, di dover qualificare il sequestro come 'diretto', e quindi disposto ai sensi dell'art. 20 d.lgs. n. 159/2011, poteva valutarlo legittimo se eseguito su beni dal valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o dei quali aveva motivo di ritenere che fossero frutto di attività illecite ovvero ne costituissero il reimpiego, salva la necessità di revocarlo qualora fosse risultato che i beni sequestrati avevano una provenienza legittima, ai sensi dell'art. 20, comma 3, d.lgs. n. 159/2011. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, accolto, e l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio alla Corte di appello di Potenza per un nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi sopra puntualizzati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Potenza. Così deciso il 19 maggio 2023