Sentenza 11 marzo 2005
Massime • 1
In tema di disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, al procedimento relativo all'opposizione avverso il provvedimento di espulsione si applica la previsione generale di cui all'art. 678 cod. proc. pen., il quale stabilisce che nelle materie di sua competenza il Tribunale di sorveglianza procede a norma dell'art. 666 del codice di rito.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/03/2005, n. 11747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11747 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 11/03/2005
Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - N. 1164
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 038585/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DF SA, N. IL 10/12/1972;
avverso ORDINANZA del 22/09/2004 TRIB. SORVEGLIANZA di CAMPOBASSO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABBRI GIANVITTORE;
lette le conclusioni del P.G. Dr. GERACI annullamento senza rinvio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del 22-9-2004 il Tribunale di Sorveglianza di Campobasso rigettava l'opposizione proposta da DF SA avverso il provvedimento di espulsione disposto dal Magistrato di Sorveglianza di Campobasso il 16-9-1994, respingendo l'eccezione di nullità della notifica dell'avviso di udienza - sollevata per inosservanza del termine di comparizione - sul rilievo che l'opposizione al provvedimento di espulsione è regolata esclusivamente dall'art. 16 D.Lg. 286/1998, che prevede un termine di venti giorni per la decisione, inconciliabile con quello di comparizione previsto dall'art. 666 c.p.p. e destinato a prevalere su quest'ultimo, così come avviene per il termine per la decisione previsto dall'art. 14 comma 2 O.P..
Avverso la predetta ordinanza ricorre l'interessato, deducendo la violazione di legge e sostenendo che il mancato rispetto del termine di comparizione di cui all'art. 666 comma 3 c.p.p. è causa di nullità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Invero l'art. 16 del D.Lg. 286/1998 nel determinare la competenza del tribunale di sorveglianza per decidere sull'opposizione avverso il provvedimento di espulsione, si limita a fissare il termine per la proposizione dell'opposizione da parte dell'interessato e quello per la decisione da parte del tribunale, senza nulla stabilire in ordine al procedimento da adottare. Resta applicabile, quindi, la previsione generale dell'art. 678 c.p.p., il quale stabilisce che nelle materie di sua competenza il tribunale di sorveglianza procede a norma dell'art. 666 c.p.p.. Ne consegue che ai sensi di quest'ultimo articolo l'avviso per l'udienza doveva essere notificato almeno dieci giorni prima, previsione sanzionata da nullità generale a regime intermedio, ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 180 c.p.p.. Tra il termine per la decisione previsto dall'art. 16 D.Lg. 286/1998 e quello di comparizione previsto dall'art. 666 c.p.p. non sussiste inconciliabilità, potendo essere osservati entrambi. Comunque, anche nei casi in cui la normativa vigente prevede un termine per la decisione coincidente con quello di comparizione, e quindi materialmente inconciliabile con questo, è quest'ultimo a dovere prevalere, essendo previsto a pena di nullità, mentre quello per la decisione assume carattere meramente ordinatorio e non perentorio, come ritenuto da questa Corte con riferimento al termine previsto dall'art. 41 bis comma 2 sexies O.P. (Sez. 1^, 9-2-2005, Gangitano) e anche con riferimento proprio al termine di cui all'art. 14 ter comma 2 O.P. (Cass., n. 6608 del 15-12-1995, Molinari, rv. 204504), erroneamente richiamato dall'ordinanza impugnata. Nel caso di specie il termine di comparizione non è stato rispettato, poiché l'avviso per l'udienza del 22-9-04 risulta notificato solo in data 18-9-1994, e la nullità è stata tempestivamente eccepita all'udienza camerale.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale Sorveglianza di Campobasso.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2005