Sentenza 6 giugno 2018
Massime • 1
In tema di rimessione del processo, la "grave situazione locale" di cui all'art. 45 cod. proc. pen. è configurabile in presenza di un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità dell'ufficio giudiziario della sede in cui si celebra il processo, ovvero di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che potesse integrare il presupposto per la rimessione l'adozione, in un diverso procedimento celebrato a carico del medesimo imputato, di un'ordinanza ex art.521, cod.proc.pen., con la quale il tribunale aveva disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, il tutto in un contesto in cui il pubblico ministero d'udienza aveva dichiarato il proprio pregiudizio nei confronti dell'imputato e di tutto il distretto giudiziario nel quale quest'ultimo aveva in precedenza svolto le funzione di presidente di tribunale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/06/2018, n. 29413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29413 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2018 |
Testo completo
2 9413-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Giacomo Paoloni - Presidente Ord. n. sez. 1296 Andrea Tronci - Relatore CC - 06/06/2018 Mirella Agliastro R.G.N. 14268/2018 Laura Scalia Antonio Costantini ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulla richiesta di rimessione proposta da AL RA, nato l'[...] a [...] ai sensi dell'art. 45 cod. proc. pen. visti gli atti ed il ricorso sentita la relazione svolta dal consigliere Andrea Tronci;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del sost. Roberto Aniello, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
sentito il difensore, avv. Vincenzo Lepre, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. NC AL, con atto a propria firma, sollecita la rimessione ad altro giudice, ex art. 45 cod. proc. pen., del processo pendente innanzi al g.i.p. del Tribunale di Torino, scaturito dall'ordinanza del 27.06.2016, con cui il Tribunale del capoluogo piemontese, innanzi al quale egli era stato rinviato a Аб giudizio onde rispondere-fra l'altro del reato di peculato oggetto del capo d'accusa ivi rubricato con il numero 4), disponeva la trasmissione degli atti alla locale Procura della Repubblica affinché si procedesse a suo carico (oltre che degli altri soggetti contestualmente indicati) per altro delitto di peculato, stante la diversità del fatto accertato. Delitto per il quale ultimo, in assenza di qualsivoglia attività d'indagine, l'anzidetta Procura della Repubblica, che pure aveva reputato sussistere "condotte diverse e per il Tribunale non provate", depositava richiesta di rinvio a giudizio, in esito alla quale era emesso avviso di fissazione dell'udienza preliminare davanti al detto g.i.p. per l'udienza del 21.02.2018, allorché era formalizzato il ricorso qui in esame.
2. Secondo il ricorrente, l'ordinanza sopra indicata, "unitamente a quanto accaduto nel corso dell'intero procedimento, rappresenta il 'legittimo sospetto' che nei riguardi dell'odierno istante ci sia un accanimento giudiziario, 'un'ostilità' da parte della sede del capoluogo piemontese, sul quale la richiesta di trasferimento è infatti basata". Onde dar conto del summenzionato "accanimento giudiziario", l'istanza si sofferma sulla già citata ordinanza del 27.06.2016, asseritamente emessa in violazione del principio cardine della presunzione d'innocenza dell'imputato, atteso che essa sarebbe "una vera e propria sentenza con la quale i giudici piemontesi esprimono chiaramente il proprio orientamento giuridico, ed acriticamente fatta propria dalla locale Procura della Repubblica, quasi a restituire il "favore" collegato al recepimento della quasi totalità della prospettazione accusatoria da parte della statuizione con cui è stato definito in primo grado il processo celebrato dal Tribunale, relativamente alle residue imputazioni. Mentre, a dar prova della "ostilità" avverso l'istante AL, condannato con la decisione appena richiamata alla pena di anni dieci, mesi dieci di reclusione ed € 500,00 di multa, vi sarebbero: la "singolare" circostanza che il medesimo magistrato che ha rappresentato l'ufficio della Procura nel processo di primo grado, dichiarando "esplicitamente il proprio pregiudizio nei riguardi del dott. AL, ma anche del distretto giudiziario a cui lo stesso AL apparteneva", quale presidente del Tribunale di Sanremo, sarà impegnato, sempre per la pubblica accusa, nel processo d'appello, così consentendo di ritenere "più che scontato l'orientamento dell'accusa nel processo di secondo grado e soprattutto il trattamento riservato all'imputato AL"; le "notizie diffamatorie nei riguardi non solo dell'imputato ma soprattutto nei confronti di un intero Foro", comparse "sulle testate giornalistiche note nel territorio ligure ma soprattutto nella provincia di Imperia e Torino" a conclusione del processo di cui innanzi, tali da poter senza meno "condizionare il iudex loci', oltre a rappresentare l'espressione del pensiero della magistratura torinese nei confronti di quel sistema del quale AL avrebbe, a loro giudizio, fatto parte", definito "sistema marcio", con conseguenti lettere di protesta da parte degli organismi dell'Avvocatura e della Magistratura di Sanremo ed Imperia, che "hanno scatenato la polemica tra i due distretti giudiziari"; l'atteggiamento di "esacerbata contrapposizione" palesato durante le udienze dall'ufficio del pubblico ministero nei confronti dell'imputato (sintomatiche in tal senso sarebbero le richieste di visita fiscale, pur in presenza dei certificati prodotti, a dimostrazione delle serie patologie da cui l'istante è affetto) e dei suoi difensori, di cui costituirebbero ulteriore tangibile espressione le "domande poste ai testi", in quanto indicative del già rilevato accanimento ai danni dell'imputato. Di qui la ritenuta sussistenza di una grave situazione locale, non altrimenti eliminabile ed atta a pregiudicare il sereno svolgimento del processo, in conformità all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, di cui vengono riportati alcuni significativi arresti in materia. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto va dichiarato inammissibile, alla stregua delle considerazioni che seguono.
2. In linea generale può senz'altro farsi richiamo al consolidato principio per cui, "In tema di rimessione del processo, la "grave situazione locale" di cui all'art. 45 cod. proc. pen. è configurabile in presenza di un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità dell'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito, ovvero di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo" (così Sez. 2, ord. n. 55328 del 23.12.2016, Rv. 268531, con riferimento ad un'ipotesi in cui è stato escluso avere rilevanza, ai fini dell'applicazione dell'invocato istituto, il "clima" proprio della celebrazione del processo, per via delle condotte di intemperanza tenute da un imputato e da un collaboratore di giustizia nei confronti, rispettivamente, del pubblico ministero e del collegio difensivo, cui avevano fatto seguito manifestazioni pubbliche di solidarietà a sostegno dei soggetti offesi, "giacchè in caso contrario si affiderebbe alla patologica e illecita condotta delle parti processuali lo strumento per potere 3Аб "scegliere" fori alternativi rispetto a quello naturalmente determinato"). Il che si conforma al carattere eccezionale dell'istituto medesimo, che in linea con l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte: cfr. Sez. U., ord. n. 13687 del 28.01.2003, Berlusconi ed altri, Rv. 223638 - implica una deroga al principio del giudice naturale precostituito per legge, onde la normativa di riferimento non può che essere suscettibile di una interpretazione restrittiva, per effetto della quale la "grave situazione locale" è quella precedentemente descritta e, di conseguenza, "i motivi di legittimo sospetto possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa".
3. Facendo, dunque, applicazione dei principi anzidetti alla presente vicenda, è agevole constatare che la pressoché totalità delle situazioni denunciate dall'istante rientra appieno nella dialettica del processo, non senza rilevare che esse sono maturate in seno ad un processo diverso, seppur con evidenti profili di collegamento con quello in relazione al quale si chiede il trasferimento ad altra sede giudiziaria (peraltro, anche nell'ambito di detto processo diverso le medesime situazioni sono state portate a supporto di altra istanza di rimessione e valutate come del tutto inconferenti, al di là di pur rilevati ed assorbenti profili formali: v. Sez. 6, sent. n. 53969 del 03.11.2016). Mentre, quanto al solo elemento formalmente diverso vale a dire le notizie apparse su organi di stampa e le polemiche con i Consigli degli Ordini forensi ed i vertici locali della magistratura al di là della diretta connessione con il comportamento di una parte processuale, quale indubbiamente è l'ufficio della Procura in sede di giudizio, non può non rilevarsi il carattere del tutto generico dell'elemento medesimo, risultando peraltro del tutto oscura la ragione della sua incidenza sull'organo giudicante, a maggior ragione in considerazione della già rilevata diversità di quest'ultimo rispetto a quello che ha definito il processo, in seno al quale si è avuta la polemica oggetto dei ricordati articoli di stampa, e che ha emesso l'ordinanza 27.06.2016 di cui sopra;
ordinanza che, al di là delle soggettive affermazioni del ricorrente, in quanto adottata ai sensi dell'art. 521 co. 2 cod. proc. pen., è espressione del doveroso rispetto delle garanzie difensive, in ossequio a quanto appositamente previsto dall'ordinamento. A puntuale supporto di quanto sopra, si consideri altresì quanto affermato dalla già citata ordinanza n. 55328/2016 della Sezione 2 di questa Corte, per cui "In tema di rimessione del processo, deve escludersi che ripetuti articoli giornalistici, e persino una vera e propria campagna di stampa, pur continua ed animosa, assumano di per sé rilievo ai fini della "traslatio iudicii", in mancanza di elementi concreti che rivelino una coeva potenziale menomazione della imparzialità dei giudici locali". 4 Аб 4. All'anticipata declaratoria d'inammissibilità seguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché della somma di € 4.000,00 a beneficio della cassa delle ammende, importo da ritenersi conforme a giustizia, anche alla luce della sostanziale reiterazione della medesima istanza già valutata come inammissibile da questa Corte.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di € 4.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 giugno 2018 Il presidente Il consigliere est. Andre Direc DEPOSITATO IN CANCELLERIA 27 GIU 2018 IL SUPREMA DI IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito, E T Z R I O O C N 5