Cass. pen., sez. I, sentenza 06/10/2004, n. 41732
CASS
Sentenza 6 ottobre 2004

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In tema di affidamento in prova in casi particolari, a norma dell'art.94 d.P.R. n. 309 del 1990, il quale richiama i commi terzo e quarto, ma non il comma primo del precedente art. 91, la competenza a provvedere spetta in ogni caso - secondo il modello dell'ora abrogato art.47-bis dell'ordinamento penitenziario - al tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede l'organo del P.M. investito dell'esecuzione, indipendentemente dalla circostanza che il condannato si trovi ancora in libertà o sia detenuto in un istituto penitenziario, in quanto la disciplina dettata dal citato decreto presidenziale costituisce una normativa speciale, non modificata dalla legge n. 165 del 1998, e quindi prevale, anche in assenza di una clausola derogatoria, sul criterio generale stabilito dall'art. 677, comma primo, cod. proc. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 06/10/2004, n. 41732
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41732
    Data del deposito : 6 ottobre 2004

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