Sentenza 6 ottobre 2004
Massime • 1
In tema di affidamento in prova in casi particolari, a norma dell'art.94 d.P.R. n. 309 del 1990, il quale richiama i commi terzo e quarto, ma non il comma primo del precedente art. 91, la competenza a provvedere spetta in ogni caso - secondo il modello dell'ora abrogato art.47-bis dell'ordinamento penitenziario - al tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede l'organo del P.M. investito dell'esecuzione, indipendentemente dalla circostanza che il condannato si trovi ancora in libertà o sia detenuto in un istituto penitenziario, in quanto la disciplina dettata dal citato decreto presidenziale costituisce una normativa speciale, non modificata dalla legge n. 165 del 1998, e quindi prevale, anche in assenza di una clausola derogatoria, sul criterio generale stabilito dall'art. 677, comma primo, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/10/2004, n. 41732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41732 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 06/10/2004
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 3745
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 016067/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TRIB. SORV. SASSARI - CONFLITTO -;
nei confronti di:
2) TRIBUNALE SORVEGLIANZA TORINO;
ORDINANZA del 26/02/2004 TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SANTACROCE GIORGIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Meloni, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Sorveglianza di Sassari. In esito al conflitto negativo di competenza tra il tribunale di sorveglianza di Torino e il tribunale di sorveglianza di Sassari nel procedimento relativo all'affidamento in prova terapeutico richiesto da IA LI.
OSSERVA
1. Con ordinanza del 4 novembre 2003, il tribunale di sorveglianza di Torino, chiamato a pronunciarsi sull'istanza di ammissione alle misure alternative dell'affidamento in prova terapeutico e di detenzione domiciliare avanzata da IA LI, dichiarava la propria incompetenza territoriale, sul rilievo che, ai sensi dell'art. 656 comma 6^ c.p.p. (norma speciale rispetto a quella dell'art. 677 c.p.p.), competente a decidere l'istanza de qua era il tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che cura l'esecuzione della condanna. Poiché l'ordine di esecuzione della pena da eseguire nei confronti del IA era stato emesso dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Sassari, nonostante il reo fosse detenuto al momento della sospensione della pena concessa ex art. 91 DPR n. 309/90 presso il carcere di Fossano, competente a pronunciarsi sull'istanza doveva ritenersi il tribunale di sorveglianza di Sassari.
Di contrario avviso si mostrava il tribunale di sorveglianza di Sassari che, con ordinanza del 26 febbraio 2004, riteneva che la competenza territoriale andava fissata secondo il criterio generale dettato dall'art. 677 comma 1^ c.p.p., sicché competente a pronunciarsi sull'istanza avanzata dal IA era la magistratura di sorveglianza del luogo di detenzione. Rilevava quindi un caso di conflitto di competenza e disponeva la trasmissione alla corte di Cassazione di copia degli atti necessari alla risoluzione del conflitto.
2. Va preliminarmente dichiarata l'ammissibilità del conflitto in rito, perché dal rifiuto, formalmente manifestato, di due giudici a conoscere dello stesso procedimento è derivata una situazione di stasi processuale, che è irrisolvibile senza l'intervento di questa Suprema Corte.
Ciò premesso, competente a conoscere il procedimento a carico del BI è il tribunale di sorveglianza di Sassari.
Come questa Corte Suprema ha già avuto occasione di affermare in più occasioni (Cass., Sez. 1^, 3 maggio 2000, n. 3316, Cifrane, in Cass. pen. mass. ann., 2001, n. 512, p. 1015; ma vedi, ex plurimis, Cass. Sez. 1^, 18 novembre 1997, Fama, in CED Cass., n. 209005; Id., Sez. 1^, 19 giugno 1997, n. 4194, Vespa, in Cass. pen. mass. ann., 1998, n. 1400, p. 2469; Id., Sez. 1^, 13 novembre 1996, Carboni, in CED Cass., n. 206242), in tema di affidamento in prova in casi particolari, a norma dell'art. 94 DPR n. 309 del 1990, il quale richiama i commi 3^ e 4^, ma non il comma 1^ dell'art. 91 dello stesso decreto presidenziale, la competenza a provvedere spetta in ogni caso - secondo il modello dell'abrogato art. 47-bis dell'ordinamento penitenziario - al tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede l'organo del pubblico ministero investito dell'esecuzione, indipendentemente dalla circostanza che il condannato si trovi ancora in libertà o sia detenuto in un istituto penitenziario.
La disciplina dettata dal DPR n. 309 del 1990 è, infatti, una normativa speciale, non modificato dalla legge n. 165 del 1998 (c.d. legge Simeone), sicché la stessa in base ai consueti canoni interpretativi deve prevalere, anche in assenza di una clausola derogatoria, sul criterio generale stabilito dall'art. 677 comma 1^ c.p.p., che radica la competenza a conoscere delle materie attribuite alla magistratura di sorveglianza il tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto di prevenzione di pena in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta (nel caso in esame: la casa circondariale di Fossano, compresa nella giurisdizione del tribunale di sorveglianza di Torino) e non contiene la clausola derogatoria "se la legge non dispone altrimenti" inserita invece nel comma 2^ dello stesso articolo, con riferimento al criterio del luogo di residenza o domicilio previsto per l'ipotesi del condannato libero.
P.Q.M.
Visto l'art. 32 c.p.p. Risolvendo il conflitto dichiara la competenza del Tribunale di Sorveglianza di Sassari, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2004