Sentenza 6 dicembre 2013
Massime • 1
In tema di guida in stato di ebbrezza, la sentenza con cui il giudice, applicando la pena su richiesta delle parti, ometta di disporre la confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato deve essere annullata limitatamente a tale aspetto, con rinvio al giudice di merito affinchè vi provveda.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/12/2013, n. 2385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2385 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 06/12/2013
Dott. BIANCHI Luisa - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - N. 1824
Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere - N. 24050/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIA;
nei confronti di:
MU ON N. IL 18/10/1961;
avverso la sentenza n. 2760/2012 TRIBUNALE di BRESCIA, del 03/10/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
lette le conclusioni del PG, annullamento senza rinvio parziale e trasmissione atti.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 3 ottobre 2012 il Tribunale di Brescia, accogliendo la richiesta concordemente formulata dalle parti ex art.444 c.p.p., ha applicato nei confronti di AM AN la pena di quattro mesi di arresto ed Euro 2000,00 di ammenda per guida in stato di ebbrezza, art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c) e comma 2 sexies, disponendo la conversione della predetta pena in lavoro di pubblica utilità; sospensione della patente di guida per un anno;
fatto commesso il 3 novembre 2009.
2.Ha presentato ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica di Brescia che con un primo motivo lamenta l'illegalità del trattamento sanzionatorio in relazione alla prevalenza delle attenuanti generiche;
con il secondo l'omessa confisca del veicolo. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è infondato. La pena non può ritenersi illegale per violazione dell'art. 186, comma 2 septies che stabilisce il divieto di equivalenza o prevalenza della attenuanti con l'aggravante ex comma 2 sexies (reato commesso in orario notturno). Infatti per il reato suddetto la pena base è normativamente fissata in un minimo di mesi sei di arresto ed Euro 1.500 di ammenda, ammenda che va aumentata da un terzo alla metà;
nella specie la pena base è stata fissata in mesi nove ed Euro 4500 di ammenda, ridotta per le generiche a mesi sei ed Euro 3.000 di ammenda, ulteriormente ridotta per il rito a mesi quattro ed Euro 2.000 di ammenda: in altre parole. L' aumento per l'aggravante è stato correttamente calcolato senza alcun giudizio di comparazione con l'attenuante il cui calcolo è avvenuto solo successivamente sulla pena già aumentata.
2. Il secondo motivo è fondato.
Occorre al riguardo brevemente ripercorrere alcune tappe relative alle modifiche normative intervenute in materia.
Con il D.L. n. 92 del 2008, conv. in L. n. 125 del 2008, è stata introdotta la previsione della confisca obbligatoria del veicolo con il quale è stato commesso il reato di guida in stato di ebbrezza conseguente all'uso di bevande alcoliche o di stupefacenti, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato.
Con la L. n. 120 del 2010 la disciplina normativa al riguardo è stata parzialmente modificata, specie per quanto riguarda il potere di sequestro che è stato attribuito espressamente all'autorità amministrativa. Anche la natura della confisca ne è rimasta coinvolta e questa Corte ha di recente chiarito che la confisca del veicolo per guida in stato di ebbrezza ha assunto, a seguito delle modifiche apportate all'art. 186 C.d.S. dalla L. n. 120 del 2010, natura di sanzione amministrativa accessoria (sez. 4 4.11.2010 n. 45023 rv . 248858). Tale ennesima legge di riforma del Codice della Strada non ha dettato alcuna disciplina transitoria in relazione ai sequestri disposti ed eseguiti sotto il vigore della precedente disciplina;
ha rafforzato le sanzioni penali tipiche per l'illecito in questione (arresto ed ammenda, confermando - evidentemente - la natura penale dell'illecito), ed ha riqualificato come amministrativa la sola natura della confisca. Non si tratta, quindi, di una "depenalizzazione" dell'illecito, ma della depenalizzazione solo della sanzione accessoria della confisca , tanto evocando i principi stabiliti dall'art. 2 c.p., comma 4 e L. n. 689 del 1981, art. 1 (V. Sez. Un., Rv. 197698). La singolare (e forse inedita) situazione che con la legge di riforma si è venuta a delineare è diversa da quella tipica disciplinata dalla legge, come interpretata dalla predetta sentenza delle Sezioni Unite: non si è trasformato un illecito penale in illecito amministrativo, ma si è trasformata in amministrativa solo una sanzione accessoria, precedentemente penale, non iscrivibile al novero all'apparato sanzionatorio tipico dell'art.17 c.p.. In siffatto contesto, per il principio del favor rei, la nuova disciplina, amministrativa, di tale sanzione accessoria, è sicuramente applicabile anche ai fatti commessi in precedenza, il trattamento amministrativo essendo, per definizione, più favorevole per l'imputato di quello penale.
Per quelle fattispecie in cui, come nel caso che ci occupa, la confisca sia stata erroneamente non disposta, l'impugnata sentenza va annullata con rinvio affinché venga disposta, previo controllo dei presupposti di appartenenza del veicolo dalla norma stabiliti, la confisca amministrativa.
Infatti il legislatore con la richiamata novella, pur nel contesto sopra precisato da cui si ricava la natura amministrativa della confisca del veicolo con cui è stato commesso il reato, ha lasciato espressamente al giudice il potere di applicare obbligatoriamente la confisca con la sentenza di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato.
Dunque, analogamente a quanto avviene già per l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente, il giudice dispone la confisca con sentenza che a cura del cancelliere viene trasmessa in copia al prefetto competente (art. 224 ter C.d.S., comma 2 come novellato).
In definitiva il GIP oltre ad applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida dovrà anche applicare l'analoga sanzione accessoria amministrativa della confisca del veicolo e per tale ragione va disposto l'annullamento della sentenza impugnata.
Resta ancora da precisare che per espressa previsione del novellato art. 186 in caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, è stabilita la dichiarazione di estinzione del reato, la riduzione a metà della sospensione della patente e la revoca della confisca del veicolo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione di confisca del veicolo tg. CY932 CL e rinvia sul punto al Tribunale ordinario di Brescia per nuovo esame. Rigetta nel resto. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2014