Sentenza 10 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/03/2003, n. 3528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3528 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORT] UPREMA DICASSAZIONE0 3 528 /03 Oggetto Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 18194/00 Cron. 8052 Consigliere Dott. Federico ROSELLI Dott. Giancarlo D'AGOSTINO - Rel. Consigliere - | Rep. - Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS Ud.12/12/02 Dott. Bruno BALLETTI Consigliere - ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: FF.SS. SPA - FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SESTO RUFO 23, presso lo studio dell'avvocato LUCIO V. MOSCARINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
NE RT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALADIER 53, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO ALLEGRA, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIO 2002 ANGELINI, LEONARDO GOFFREDO, giusta delega in atti;
5406 -1- controricorrente | avverso la sentenza n. 682/00 del Tribunale di BARI, | depositata il 04/04/00 - R.G. N. 644/99; | udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/02 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito l'Avvocato MOSCARINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore | Generale Dott. Antonio GIALANELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 1 18194/00 Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore del lavoro di Bari il lavoratore in epigrafe, premesso di essere stato assunto dalle Ferrovie dello Stato con contratto di formazione e lavoro della durata di 24 mesi, convertito al termine in contratto di lavoro a tempo lamentava che le Ferrovie avevano computato ilindeterminato, periodo di formazione nell'anzianità di servizio solo ai fini giuridici e non anche ai fini economici in virtù dell'espressa pattuizione contenuta nell'art. 9 del contratto individuale di formazione e lavoro. Riteneva il ricorrente che tale clausola doveva considerarsi nulla, per contrasto con la disposizione di legge imperativa di cui all'art. 3 comma 5 del d.l. 30.10.1984 n. 726, convertito in legge 19.12.1994 n. 863 del 1984, e chiedeva che venisse accertato il proprio diritto a vedersi conteggiato il periodo di formazione e lavoro nell'anzianità di servizio anche ai fini economici, con condanna della società convenuta al pagamento delle differenze retributive. Le Ferrovie dello Stato si costituivano in giudizio e si opponevano alla domanda. Il Pretore, espletata l'istruzione, accoglieva il ricorso. L'appello proposto dalla società veniva respinto dal Tribunale di Bari con la sentenza qui impugnata. In motivazione il Tribunale Osservava che la clausola n. 9 del contratto individuale di formazione e lavoro doveva ritenersi nulla in quanto contrastante con la norma imperativa dell'art. comma 5 del d.
1. n. 726 del 1984, convertito in legge n. 863 del 1984, il quale dispone che il periodo di 2 formazione e lavoro deve essere computato "nell'anzianità di servizio", senza ulteriori distinzioni. Per la cassazione di tale sentenza le Ferrovie dello Stato hanno proposto ricorso sostenuto da un unico motivo e L'intimato ha resistito con illustrato da memoria. controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso la società denuncia violazione dell'art. 9 della legge 1 giugno 1977 n. 285 e dell'art. 3 del d.l. 30.10.1984 n. 726, convertito in legge 19 dicembre 1984 n. individuale di863, in relazione all'art. 9 del contratto formazione e lavoro e sostiene: che la norma di cui all'art. 3 comma 5 della legge n. 863 del 1984 non ha efficacia imperativa e che nessuna specifica prescrizione di legge prevede la nullità di eventuali patti in deroga;
che, per contro, la scelta compiuta dalle parti di non computare l'anzianità di servizio relativa al periodo di formazione e lavoro а fini economici, non è sindacabile dal giudice in quanto è materia riservata all'autonomia negoziale, collettiva e individuale;
che i giovani assunti con contratto di formazione e lavoro, per la loro minore capacità produttiva, non possono aspirare ad un trattamento retributivo equivalente a quello dei dipendenti già qualificati, come è dato ricavare dalla norma di cui all'art. 9 della legge 1 giugno 1977 n. 285 e dalla interpretazione che di essa ha sempre dato la Suprema Corte;
che la volontà del legislatore, ricavabile dalla normativa dei contratti di formazione, è chiaramente nel senso di tener conto delle evidenti differenze esistenti tra dipendenti ordinari e giovani assunti con contratto di formazione, senza imporre un eguale trattamento retributivo. Il ricorso è infondato. Questa Corte ha già avuto modo di esaminare la questione sopra esposta e con giurisprudenza ormai costante ha affermato il seguente principio. "La disposizione dell'art. 3, comma quinto, del d.l. n. 726 del 1984, convertito con modificazioni in legge n. 863 del 1984, secondo cui il periodo di formazione e lavoro computato nell'anzianità di servizio in caso di è trasformazione del relativo rapporto di lavoro in lavoro a tempo indeterminato, effettuata durante ovvero al termine dell'esecuzione del contratto di formazione e lavoro, e la disposizione del comma dodicesimo, che estende le agevolazioni offerte ai datori di lavoro al caso di assunzioni nei dodici mesi successivi al periodo di formazione, comportano la dhoni computabilità di detto periodo anche quando l'anzianità di in considerazione da discipline meramente servizio è presa contrattuali, come quella sugli scatti di anzianità e i passaggi automatici di classe stipendiale, dato che la distinzione tra istituti di origine legale e trattamenti di fonte convenzionale non trova fondamento nel tassativo tenore del testo normativo, la cui portata non può ritenersi derogabile neanche mediante specifiche previsioni della contrattazione collettiva" (cfr. tra le tante Cass. n. 10961 del 2000, Cass. n. 10773 del 2001, Cass. n. 14112 del 2001). A questi principi il Collegio intende prestare piena adesione, in mancanza di nuovi argomenti che inducano ad una riconsiderazione del problema. Va infatti rilevato che la tesi della società, secondo cui la disciplina dettata dall'art. 3 comma 5 della legge n. 863/1984 si deve riferire ai soli istituti legali e non agli istituti di origine contrattuale per essere detta norma derogabile dalla 4 contrattazione collettiva ed individuale, non trova fondamento nel testo normativo, ove si richiama l'anzianità di servizio senza alcun riferimento alle fonti che ne regolano gli effetti. Va rilevato, altresì, che la norma in questione, per essere posta a tutela di interessi di lavoratori particolarmente deboli sul piano contrattuale, ha certamente natura imperativa ed inderogabile, come si evince anche dalla sua formulazione, nella quale manca ogni richiamo a diverse disposizioni della contrattazione collettiva ed individuale;
d'altro canto la natura imperativa della norma di legge non offre spazio a distinzioni estranee al testo, ancorché gli scatti di anzianità ed i passaggi alle classi stipendiali in funzione dell'anzianità trovino la loro fonte nella contrattazione collettiva. Di conseguenza deve ritenersi che il testo D esi normativo in questione ponga un limite anche alla contrattazione collettiva, dal momento che non si vede come potrebbe soddisfare la regola del computo del periodo di formazione nell'attività di servizio un accordo, sia pure intervenuto nell'ambito di una trattativa a livello sindacale, che ne escluda la valutazione ai fini del conseguimento dei vantaggi riconosciuti alla generalità dei dipendenti in funzione del decorso del tempo di prestazione del lavoro subordinato. A questi principi si è attenuto anche il Tribunale di Bari, avendo quel giudice correttamente affermato che la clausola n. 9 del contratto di formazione e lavoro del lavoratore in epigrafe, escludendo arbitrariamente qualsiasi riflesso del periodo di formazione ai fini economici contrattuali, doveva ritenersi invalida, perché contraria alla norma imperativa di cui all'art. 3 coma cinque della legge n. 863/1984. S Per le considerazioni sopra espresse il ricorso, dunque, deve essere respinto. Al rigetto consegue la condanna della società ricorrente al pagamento in favore del lavoratore delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo ed attribuite ai difensori che si sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida 17.00 # oltre ad euro millecinquecento per in euro agli avv.ti Antonio Angelini eonorari, con attribuzione Leonardo Goffredo. Così deciso in Roma il 12 dicembre 2002 Gylichen I will Il Presidente Il Cons. estensore Grounds Dipostine Quare S IL C Depositato in Cancelleria 10 MAR. 2003 I 3 A D 1 S CONCER 3 , S . 5 O T A L T . R L . A N ' O A B L S 3 E L I 7 P E D - S D 8 I - A I N T 1 S S G 1 N O O E P S E A I M G D I A G E A , E O D O L T R E T I T T A S R I L I N E L G D S E E E R O D