Sentenza 15 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/10/2003, n. 15388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15388 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto посима води SEZIONE PRIMA CIVILE datore societa 1 53 88/03Composta dagli Ill.mi Sigg. 21519/00 Dott. Giovanni LOSAVIO Presidente. Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere 31329 Cron. Consigliere Dott. Renato RORDORF Rep. 4060 Dott. Aldo Consigliere CECCHERINI Ud. 16/01/2003 Dott. Carlo DE CHIARA Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TERMALE ALI' SOCIETA', in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA VENETO 7, presso l'avvocato PAOLO TARTAGLIA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANGELO FALZEA, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
EN TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NOVILARA 30, presso l'avvocato GENNARO CERINO, VINCENZO MICHELErappresentato e difeso dall'avvocato TRIMARCHI, giusta delega a margine del controricorso;
2003 72 - controricorrente I i を" powediments del Pres. I del Tide di Messina del 24/6-12/7/2000 e avverso il decreto del Tribunale di MESSINA, depositato il 28/09/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/2003 dal Consigliere Dott. Carlo DE CHIARA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Su istanza di UN NI in qualità di socio della S.T.A. Società Termale Alì s.p.a., il Presidente del Tribunale di Messina, con decreto del 27 giugno 2000, ha nominato liquidatore della società il dott. Domenico Amagliani, ai sensi dell'art. 11, terzo comma, della legge 16 dicembre 1977, n. 904, sul rilievo che la medesima società non aveva provveduto, nei termini stabiliti dalla legge, ad elevare il capitale sociale sino al minimo previsto, né a deliberare il proprio scioglimento. Il Tribunale di Messina ha, poi, con decreto depo- sitato il 28 settembre 2000, dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza di revoca del decreto presiden- ziale presentata dalla società, ritenendo: che lo stes- so fosse ricorribile per cassazione, avendo natura de- attesonon di volontaria giurisdizione, il cisoria e 2 contrasto esistente tra le parti in ordine all'intervenuto scioglimento della società; che in or- dine al presupposto dell'avvenuto scioglimento vi era, " altresì, causa pendente introdotta dalla società, a se- guito della mancata omologazione della delibera assem- bleare di trasformazione in s.r.l., per la dichiarazio- ne della validità della stessa delibera (causa nella quale erano già state pronunciate sentenze sfavorevoli all'attrice sia in primo che in secondo grado, e che in atto pendeva davanti alla Corte di cassazione). La Società Termale Alì ricorre per cassazione av- verso entrambi i provvedimenti, quello presidenziale e quello collegiale, con due motivi. Resiste il NI con controricorso, illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è inammissibile, ancorché la ricorrente sottolinei la pendenza della controversia tra i soci sulla sussistenza della causa di scioglimento l'esistenza di una espressa volontà della maggioranza assembleare di tenere in vita la società trasformandola in s.r.
1. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza 25 giugno 2002, n. 9231, componendo il contrasto insor- to nell'ambito delle sezioni semplici, hanno infatti chiarito che il decreto con il quale il presidente del 3 tribunale abbia provveduto alla nomina dei liquidatori di una società di capitali ai sensi dell'art. 2450, terzo comma, C.C., non è suscettibile di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione che non assu- me carattere decisorio neanche quando sussiste contra- sto sulla causa di scioglimento ed il presidente si sia pronunciato sul punto, in quanto il detto presidente, dopo un'indagine sommaria e condotta incidenter tantum, può nominare i liquidatori sul presupposto che la 80- cietà si sia sciolta, ma non accerta in via definitiva né l'intervenuto scioglimento né le cause che lo avreb- bero prodotto, tanto che ciascun interessato può pro- muovere un giudizio ordinario su dette questioni e, qualora resti provata l'insussistenza della causa di scioglimento, può ottenere la rimozione del decreto e dei suoi effetti. A tale arresto il Collegio intende uniformarsi, non essendovi ragioni per discostarsene. E' il caso, sol- tanto, di aggiungere che esso, per quanto riferito a fattispecie di nomina di liquidatori ai sensi dell'art. 2450, terzo comma, c.c., è espressione di un principio applicabile in generale alla nomina dei liquidatori da del presidente del tribunale sul presupposto parte dell'intervenuto scioglimento della società, e dunque 4 anche nel caso in cui il potere di nomina trovi speci- fico fondamento, come nel caso che ci occupa, nella comma, 1. 16 norma speciale di cui all'art. 11, terzo dicembre 1977, n. 904, piuttosto che nella citata norma generale del codice. Le considerazioni appena svolte con riguardo all'impugnazione del decreto presidenziale di nomina del liquidatore valgono, all'evidenza, anche quanto al- la impugnazione del successivo provvedimento collegiale emesso sull'istanza di revoca del precedente decreto, del quale il provvedimento in questione condivide la natura giuridica. E' equo compensare tra le parti le spese del giudi- zio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e com- pensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 16 gennaio 2003. Il Presidente Il Consigliere estensore Arlope Chiara Giovanni Losavio losacroAdria IL CANCELLIERE Somendadassialup CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sctione Ove Depositate Le C o 15 OIL 2003mall 5