Sentenza 23 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/01/2003, n. 985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 985 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2003 |
Testo completo
ORIGINALE ес 009 85 /03 EGISTRAZIONETERIA TRIBUTARIADEL D.P.R. 26/4/2986 TAB. ALL. B N. 5 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZION SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO R.G. N. 8156/00 n. 2113 Presidente Cro Dott. Enrico РАРА - Consigliere Rep. Dott. Stefano MONACI Rel. Consigliere Ud. 05/06/02 - ConsigliereDott. Francesco RUGGIERO Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: domiciliato in ROMA MARASTONI AIMONE, elettivamente VIA SARDEGNA 40, presso lo studio dell'avvocato RITA GRADARA, difeso dagli avvocati GASPARE FALSITTA, SILVIA PANSIERI, giusta procura in calce;
ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE;
intimato avversO la sentenza n. 18/99 della Commissione 2002 tributaria regionale di VENEZIA, depositata il 2464 23/03/99; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/06/02 dal Consigliere Dott. Stefano MONACI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo;
il rigetto del primo del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il signor AI MA, dipendente di un istituto bancario, ha (determinato impugnato l'avviso di accertamento che aveva il suo reddito per gli anche anni 1987, 1988 e 1989 con riferimento agli importi versatigli dall'istituto datore di lavoro, in occasione di un trasferimento, a titolo di contributo per il canone di affitto nella nuova sede. Il contribuente sosteneva, in particolare, che le somme avevano carattere risarcitorio e non retributivo. La Commissione tributaria di primo grado riuniva i ricorsi del MA, e li respingeva, ritenendo peraltro non dovute le pene pecuniarie. La decisions veniva impugnata da entrambe le parti, e la Commissione Tributaria del Veneto, con sentenza in data 9-23 marzo 1999, respingeva l'appello del contribuente ed accoglieva l'appello incidentale dell'Ufficio, dichiarando legittima l'applicazione delle pene pecuniarie previste dall'art.46, primo comma, del D.P.R. n.600/1973. Il signor MA ha proposto ricorso per cassazione con atto notificato l'11 aprile 2000 esponendo un motivo di impugnazione. Il ricorrente lamentava la violazione e falsa applicazione degli artt.46 e 48 del D.P.R. n.597 del 1973 (e gli artt.6, 46 e 48 del T.U. n.917/1986) nonché l'insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia in relazione alla natura non reddituale delle somme corrisposte a titolo di "differenze canone di affitto". Queste ultime avrebbero costituito una mera rifusione delle spese sostenute nell'esclusivo interesse del datore di lavoro. Il ricorrente prospettava, sempre in relazione al medesimo motivo, due profili di illegittimità costituzionale. L'art.48 del D.P.R. n.597 del 1973 sarebbe costituzionalmente illegittimo ove interpretato nel senso di includere nel novero dei redditi da lavoro dipendente anche i rimborsi spese con funzione di una mera reintegrazione patrimoniale. Inoltre, il primo comma del medesimo art.48 sarebbe costituzionalmente illegittimo per disparità di trattamento tra lavoro autonomo e lavoro subordinato, nonché per incongruenza r irragionevolezza della disposizione ove interpretata nel senso di includere nel redditi di lavorio subordinato anche somme di contenuto risarcitorio (come quelle in contestazione). Il contribuente chiedeva, infine, la disapplicazione per oggettiva incertezza delle sanzioni irrogate a suo carico. Infine il ricorrente ha presentato una memoria illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso del contribuente non è fondato e non può trovare accoglimento. Infatti, gli importi corrisposti dall'istituto bancario al contribuente, in occasione di un trasferimento, a titolo di contributo per i più elevati canoni di locazione agli effetti fiscali hanno carattere retributivo e ん non risarcitorio e seguono la medesima sorte degli altri elementi che compongono la retribuzione. Come già più volte rilevato da questa Corte Suprema, "in tema di unimposte sui redditi, la somma corrisposta al dipendente di istituto di credito a titolo di "contributo per differenza canone di locazione" in occasione del trasferimento, non richiesto, ad altra sede, prima della entrata in vigore del D.Lgs. n. 314 del 1997, costituisce componente del reddito tassabile, e, pertanto, deve essere assoggettata ad IRPEF per l'intero ammontare. Ed infatti, nella disposizione dell'art.48 del d.P.R. n.597 del 1993, vigente in epoca anteriore al T.U.I.R. del 1986, ed i cui contenuti sono divenuti nel corso degli anni sempre più ampi, era già enucleabile il principio della tassabilità di tutte le somme a qualunque titolo percepite in relazione al rapporto di lavoro, con esclusione di quelle valutate dal legislatore come meritevoli di un trattamento differenziato. Né tale interpretazione del citato art.48 presta il fianco a dubbi di illegittimità costituzionale per contrasto con l'art.53 Cost., sotto il profilo che le somme di cui si tratta esprimerebbero una capacità contributiva fittizia, 0 che si determinerebbe una disparità di trattamento tra reddito di lavoro autonomo e di lavoro dipendente, venendo incluse nel secondo somme aventi natura risarcitoria. Le somme in questione non hanno, invero, siffatta natura, ma vengono corrisposte in attuazione di un obbligo contrattuale che prevede un particolare modo di к essere della prestazione di lavoro e, conseguentemente, una diversa retribuzione." (Cass., 21 dicembre 2000, n.15048, Finanze c. Arena;
nello stesso senso, 30 ottobre 2001, n.13482; 22 settembre 2000, n.12578, Antonioli c. Finanze;
2 agosto 2000, n.10149, Gambaccini c. Finanze;
18 febbraio 2000, n.1018, Finanze c. Savio). La Corte non ha ragione di discostarsi da quest'orientamento ormai consolidato, né sono stati prospettati argomenti nuovi o diversi. Deve essere dichiarata, pertanto, la legittimità delle riprese a tassazione effettuate dall'Ufficio impositore.
2. Le due eccezioni di costituzionalità proposte dal ricorrente appaiono palesemente infondate. La prima, secondo cui l'art.48 del D.P.R. n.597 del 1973 sarebbe costituzionalmente illegittimo ove interpretato nel senso di includere tra i redditi da lavoro dipendente anche i contributi versati dal datore di lavoro al dipendente per provvedere al pagamento di più elevati canoni di affitto nella nuova sede, è infondata proprio perché il contributo non costituisce un rimborso spese e non ha carattere risarcitorio. La seconda lo è perché il lavoro subordinato ed il lavoro autonomo costituiscono istituti profondamente diversi, e pertanto può essere giustificato un loro differente trattamento tributario, e, soprattutto, perché qualsiasi raffronto deve essere effettuato, eventualmente, con riferimento a questi trattamenti nel loro complesso (esaminando tutti profili più o meno favorevoli di ciascuno di essi), e non limitata ad un singolo aspetto, quale può essere quello dei limiti di detraibilità delle spese.
3. Nel proprio ricorso il contribuente ha chiesto anche la disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza ai sensi dell'art.8 del decreto legislativo n.546/1992 e dell'art.6, secondo comma, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472. La domanda è inammissibile per tardività, non risultando proposta nella precedenti fasi del giudizio. Come riconosce lo stesso ricorrente le sanzioni avrebbero potuto essere disapplicate, infatti, in forza dell'art.8 del decreto legislativo n.546/1992. Perciò non può invocarsi utilmente l'applicazione, come jus superveniens, dell'art.6, secondo comma, del decreto legislativo 18 che dicembre 1997, n.472, che, per la parte può interessare ai fini di causa, ha il medesimo contenuto sostanziale.
4. Conclusivamente, il ricorso dell'Amministrazione deve essere respinto. difesa, Dato che l'Amministrazione intimata non si è la Corte non deve adottare provvedimenti di sorta in ordine alle spese di causa.
P.Q.M.
ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 MATERIA N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 TRIBUTARIA Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 5 giugno 2002. Il Presidente Consigliere estensor dr. Francesco Cristarella Orestano) (dr.Stefano Monaci)Stefano Mon - DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 2 3 GEN. 2003 Osvaldo Ascanio Oggi IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio r PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE Roma, 23 GEN. 2003. IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio