Sentenza 4 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/04/2001, n. 5019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5019 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2001 |
Testo completo
Aula B' REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE 5019/03 ☐ IN NOME DEL POPO O IT Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente- Dott. Paolino DELL'ANNO R.G.N. 17177/98 Cron. 10715 Consigliere BATTIMIELLO Dott. Bruno Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO Rep. Consigliere- Ud. 23/01/01 Dott. Stefano Maria EVANGELISTA Dott. Gabriella COLETTI Rel. Consigliere- - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TT IA, domiciliata in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato PELLICANO ANTONINO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS-ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2001 rappresentato e difeso dagli avvocati CERIONI 297 VINCENZO, PROSPERI VALENTI FAUSTO MARIA, giusta delega -1- in calce alla copia notificata del ricorso. - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 58/98 del Tribunale di LOCRI, depositata il 27/01/98 R.G.N. 688/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/01/01 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato CERIONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo IA ET, esperito con esito sfavorevole l'iter amministrativo, con ricorso depositato il 19 dicembre 1995 chiedeva al Pretore di Locri la condanna dell'INPS alla corresponsione della indennità di maternità per il periodo di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro. Con sentenza del 2 maggio 1997 il Pretore accoglieva la domanda. Proponeva appello l'INPS chiedendo che il Tribunale dichiarasse preliminarmente la litispendenza con altro giudizio pendente dinanzi al giudice di primo grado, eccependo la prescrizione e la decadenza del diritto fatto valere e sostenendo, nel merito, la infondatezza della domanda. Il Tribunale di Locri, con sentenza in data 27 gennaio 1998, disattendeva la eccezione di litispendenza per la ragione che il ricorso iscritto a ruolo dalla ET anteriormente a quello oggetto di giudizio pendeva davanti al medesimo giudice (Pretore di Locri); riteneva preclusa la eccezione di prescrizione e dichiarava l'assicurata incorsa in decadenza ex art.4 d.l. n.384/92, convertito in legge n. 438/92, per aver proposto l'azione giudiziaria dopo che era ampiamente decorso il termine annuale stabilito dalla norma suddetta, dovendo il procedimento amministrativo considerarsi esaurito, a mente dell'art. 46 della legge n.88/89, in data 7 novembre 1994 con il decorso del termine di 210 giorni ( di cui 120 giorni per la formazione del silenzio rifiuto + 90 giorni per proporre ricorso al Comitato provinciale dell'INPS) dalla data della domanda della prestazione, presentata all'Istituto previdenziale il giorno 11 aprile 1994. Ricorre per la cassazione della sentenza IA ET con due motivi. L'INPS ha depositato la procura speciale. Motivi della decisione Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art.4 d.l. n.384/92 e difetto assoluto di motivazione (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.) e sostiene che ha errato il Tribunale a individuare il tempo di durata del procedimento amministrativo in complessivi 210 giorni. Invero, l'art.4 del citato d.l. n.384/92 considera esaurito il procedimento amministrativo con il decorso di 300 giorni dalla data della domanda della prestazione e di questo termine si deve tener conto per decidere se sia o meno 3 intervenuta la decadenza dall'azione giudiziaria, nel caso per certo tempestiva rispetto al termine di 300 giorni (che sarebbe venuto a scadere il giorno 7 febbraio 1996). Con il secondo motivo e con deduzione di violazione degli artt. 2966 e 2967 cod.civ. in combinato disposto con l'art. 4 d.l. n.384/92 (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.) sostiene la ricorrente che il Tribunale ha mancato di considerare, pur avendone fatto espressa menzione ai fini dell'accertamento della litispendenza, il ricorso giurisdizionale, di contenuto identico a quello introduttivo del presente giudizio, che essa aveva depositato davanti al Pretore di Locri in data 20 giugno 1995 e afferma che tale ricorso era sicuramente idoneo ad impedire la decadenza, dal momento che, pure rispetto alla data di esaurimento del procedimento amministrativo individuata dal giudice a quo ( 7 novembre 1994) non era ancora trascorso l'anno stabilito dalla legge. La Corte giudica questo secondo motivo fondato. Risulta, invero, dagli atti di causa che la ET, in data 20 giugno 1995, aveva proposto, depositandolo nella relativa cancelleria, ricorso giurisdizionale dinanzi al Pretore di Locri formulando una domanda di contenuto identico a quella oggetto del presente giudizio. Tale ricorso, del quale lo stesso Tribunale ha ravvisato l'identità, sotto il profilo soggettivo ed oggettivo, con quello successivamente proposto (e considerato intempestivo), è certamente idoneo ad impedire la decadenza stabilita dall'art.4 d.l. 19 settembre 1992, convertito con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992 n.438, posto che l'attività che la norma esige, a quel fine, debba essere compiuta entro il termine da essa indicato consiste nell'esercizio del diritto attraverso la proposizione della domanda giudiziale. Dispone infatti l'art.4 del decreto citato che, per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989 n.88 – tra le quali rientra per certo la indennità di maternità - l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Ora emerge chiaramente dal semplice raffronto delle date che, anche ad avere riguardo al giorno 7 novembre 1994, nel quale il giudice del merito ha individuato il definitivo esaurimento del procedimento amministrativo e il dies a quo della decorrenza del termine annuale per l'esercizio dell'azione giudiziaria, nella specie l'effetto impeditivo della decadenza si è certamente verificato, essendo stato un ricorso giurisdizionale, ritualmente introdotto in data 20 giugno 1995. L'accertamento dell'avvenuta proposizione della domanda giudiziale nel termine prescritto dall'art.4 d.l. n.384/92 rende superfluo l'esame delle censure di cui al primo motivo, che va, perciò, dichiarato assorbito. Consegue all' accoglimento del secondo motivo di ricorso la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa ad altro giudice per la verifica della sussistenza dei requisiti del diritto riconosciuti dal Pretore e contestati dall'INPS in sede di appello. Il giudice di rinvio, designato nella Corte d'appello di Reggio Calabria, provvederà al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il secondo motivo e dichiara assorbito il primo motivo di ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Reggio Calabria. Così deciso in Roma il 23 gennaio 2001 I 0 A 3 D S 1 3 , Il Presidente Il Cons.estensore S . 5 O A Perlin. M T L T . R fal L , ellololet A N O A ' B S L E I 3 L десе P E 7 D S - D I 8 A I - N T S 1 S G 1 N IL CANCELLERE O O E P S E A Deposita elieria M I G D I A 4 APR. 2001 E G A , E O D O L T R E T T I T A S R I N L I IL CA ELLIERE E G L D S E E E R O D 5