Sentenza 15 ottobre 2003
Massime • 1
In tema di procedimenti civili, la causa volta ad ottenere la restituzione di quanto pagato in esecuzione di sentenza esecutiva, poi cassata in sede di legittimità, è autonoma rispetto al giudizio di rinvio conseguente alla cassazione medesima e le due cause possono - ancorché non debbono - essere riunite.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/10/2003, n. 15384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15384 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENGHINI Massimo - Presidente -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - rel. Consigliere -
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMMERCIALE SEDIE DI IE LA & C SNC IN LIQUIDAZIONE, in persona della liquidatrice "pro tempore" domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA CIVILE DELLA, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ALESSANDRO BELTRAME, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CASSA RISPARMIO UDINE & PORDENONE SPA, in persona del Presidente e legale rappresentante "pro tempore" elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSTANTINO MORIN 45, presso l'avvocato LORENZO CONTUCCI, rappresentato e difeso dall'avvocato SANDRO SPANGARO, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sent. n. 153/00 del Tribunale di TRIESTE, emessa il 27 ottobre 1999;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 14 aprile 2003 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;
udito per il resistente l'Avvocato Spangaro che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del terzo motivo del ricorso;
il rigetto del resto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in data 18 giugno 1987, la Commerciale Sedie di IE IO & C. s.n.c. chiamò in giudizio, davanti al Pretore di Udine, la Cassa di risparmio di Udine e Pordenone (nel seguito:
UP). L'attrice espose di aver consegnato alla convenuta, perché lo portasse all'incasso, un vaglia cambiario a firma di MA AL, scaduto il 20 settembre 1985; e che la convenuta non aveva accreditato l'importo relativo all'attrice, e non aveva restituito il vaglia, assumendo che lo stesso era andato smarrito. L'attrice chiese quindi la condanna della convenuta al risarcimento del danno conseguente all'inadempimento dell'obbligo di incassare l'importo derivante dal titolo, quantificato in L.
2.083.000 per capitale, oltre agli accessori.
La convenuta si costituì e dedusse di aver diligentemente adempiuto la sua obbligazione, che il titolo era stato restituito insoluto dalla banca corrispondente incaricata di curare l'incasso al domicilio della debitrice, che il precedente accredito era stato fatto salvo buon fine, sicché il 15 ottobre 1985 aveva eseguito lo storno relativo nei confronti della società attrice, e che solo dopo di ciò il titolo era andato smarrito. La UP invocò a proprio favore l'art. 1 delle condizioni uniformi di contratto ABI, espressamente approvate dalla cliente con la sottoscrizione in data 18 luglio 1985 della distinta di presentazione all'incasso. Il Pretore di Udine, con sent. n. 449/1990, respinse la domanda, osservando che in forza dell'art. 1 delle norme ABI la cliente si era assunta espressamente il rischio dello smarrimento del titolo. Nel giudizio di appello la società Commerciale Sedie dedusse che la distinta non conteneva alcun espresso riferimento alla norme ABI, che comunque mancava la doppia sottoscrizione di cui all'art. 1341 c.c., e che l'assunto avversario dell'insolvenza della debitrice AL era indimostrato.
Il Tribunale di Udine, con sent. n. 7524/1992, accolse l'appello. Premesso che le norme ABI erano richiamate nella distinta, e per il loro contenuto non avevano bisogno di specifica approvazione per iscritto, il tribunale osservò che la disposizione in questione escludeva la responsabilità della banca solo per il caso fortuito e la forza maggiore, ipotesi non provate in giudizio. Su queste premesse, il tribunale condannò la UP al pagamento della somma di L. 2.083.000, oltre agli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.
Contro quella sentenza la UP propose ricorso per cassazione, deducendo come primo motivo la violazione delle norme sul mandato, come secondo motivo la violazione delle norme sulla prova civile e come terzo motivo vizi di motivazione sul punto essenziale della prova di un danno effettivo, perché la controparte, una volta a conoscenza del fatto che il suo titolo era rimasto insoluto, ben avrebbe potuto realizzare ogni sua ragione nei confronti dell'emittente proponendo l'azione causale o chiedendo l'ammortamento del titolo smarrito.
La Corte suprema di cassazione, con sent. n. 26 marzo 1997 n. 2702, osservò che il Tribunale di Udine aveva immotivatamente quantificato il danno in L. 2.083.000, pari all'importo del titolo smarrito, senza considerare che la società creditrice avrebbe potuto ottenere ugualmente dalla debitrice il pagamento dell'importo dovuto, ovvero non conseguire alcuna somma anche utilizzando il titolo in oggetto. La corte di legittimità, pertanto, cassò la sentenza in relazione al terzo motivo di ricorso, con rinvio al Tribunale di Trieste per il nuovo esame.
La UP cita la società Commerciale Sedie davanti al Tribunale di Trieste chiedendone la condanna alla restituzione della somma di L. 8.252.221, versatale il 18 dicembre 1992 in ottemperanza alla sent. n. 754/92 del Tribunale di Udine, con gli interessi legali dal 19 dicembre 1992 al saldo. La convenuta eccepì l'illegittima duplicazione dei giudizi, potendo la controparte far valere la sua pretesa nel giudizio di rinvio, e comunque la cessazione della materia del contendere, avendo essa restituito l'importo senza aver ricevuto alcuna richiesta.
Successivamente la UP riassunse il giudizio di rinvio davanti al Tribunale di Trieste. La società Commerciale sedie, costituitasi, eccepì, in particolare, che la Corte di cassazione aveva affermato la fondatezza della domanda risarcitoria sotto il profilo dell'"an debeatur", lasciando impregiudicata la sola questione della sua quantificazione, che poteva essere fatta anche in via equitativa. Il Tribunale di Trieste, con sentenza in data 3 febbraio 2000 n. 153, decidendo sulle domando riunite respinse l'appello della Commerciale sedie e accolse la domanda di restituzione proposta dalla UP, condannando la parte soccombente al pagamento delle spese di tutti i gradi del giudizio. Osservò il tribunale che con la sent. n. 2702/1997 la corte di legittimità, nel cassare la sentenza di appello, aveva censurato l'affermazione che l'appellata doveva essere condannata al pagamento della somma portata dal titolo, così accogliendo il terzo motivo di ricorso, con il quale la UP aveva denunciato proprio la mancata prova dell'"an debeatur" con riguardo al danno, prova che doveva essere fornita dalla, Società Commerciale sedie;
che quest'ultima società non era riuscita a dimostrare di aver subito un danno a seguito dell'inadempimento della UP, e la mancata prova di un qualsiasi danno precludeva il ricorso all'applicazione dell'art. 1226 c.c. per la sua eventuale liquidazione;
e che infine la UP aveva documentalmente provato che la sua controparte non avrebbe comunque potuto ottenere dalla debitrice MA AL il pagamento della somma portata dal titolo, restituito insoluto, e non protestato solo a causa della "temporanea indisponibilità di pubblico ufficiale", prima di essere smarrito. Contro questa sentenza la Commerciale Sedie s.n.c. ha proposto ricorso per Cassazione affidato a tre motivi, notificando il 14 novembre 2000.
L'intimata si è costituita e resiste con controricorso notificato il 23 dicembre 2000.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si denunzia la nullità del processo e della conseguente sentenza, derivante dalla riunione delle cause proposte dalla controparte davanti al Tribunale di Trieste, e precisamente della causa di restituzione della somme pagate in ottemperanza della sentenza di appello n. 7524/1992, e di quella riassunta in sede di rinvio dalla Corte Suprema di Cassazione;
si deduce che in tal modo il giudice istruttore aveva riunito un procedimento in grado di appello (quello relativo al giudizio di rinvio) con un procedimento di primo grado (quello relativo alla domanda di restituzione); che la causa di restituzione ora stata trattata in base al rito anteriore alla riforma, e quindi decisa dal tribunale in composizione collegiale anziché monocratica come previsto dalla legge n. 534 del 1995; che il giudizio di rinvio era stato trattato con le fasi e le modalità proprie del giudizio di primo grado, e doveva ritenersi nullo;
e che era stato violato il diritto di difesa della convenuta nel giudizio ex art. 389 c.p.c., perché la riunione l'aveva privata del diritto di proporre impugnazione in grado di appello.
Le diverse censura, tutte basate sul medesimo presupposto della illegittimità della riunione del giudizio restitutorio e del giudizio di rinvio, sono infondate. Questa corte ha ripetutamente enunciato il principio che la causa volta ad ottenere la restituzione di quanto pagato in esecuzione di sentenza esecutiva, poi cassata in sede di legittimità, è autonoma rispetto al giudizio di rinvio conseguente alla cassazione medesima (Cass. 22 febbraio 1993 n. 2106, 12 luglio 1983 n. 4735, 4 luglio 80 n. 4275, 21 aprile 1994 n. 3795);
e che le due cause possono - ancorché non debbano - essere riunite (v. Cass. 4 luglio 1980 n. 4275; 14 dicembre 1974 n. 113). Con un secondo motivo di ricorso, formulato in via subordinata rispetto al precedente, si denunciano l'omessa pronuncia ed esame di un punto, nonché vizi di motivazione della sentenza;
si deduce che il giudice del rinvio non ha affrontato il profilo di responsabilità della UP derivante dall'omessa restituzione del titolo, che aveva privato la ricorrente dell'azione cartolare diretta nei confronti dell'emittente e di regresso nei confronti degli altri giranti, e non ha esaminato il lamentato danno costituito dall'impossibilità di esperire azioni cambiarie. La motivazione addotta era illogica nella parte in cui faceva riferimento al mancato pagamento del titolo, perché il mancato pagamento della cambiale poteva essere certificato solo da un protesto elevato da un pubblico ufficiale, attestazione che non ammetteva equipollenti, e comunque perché l'emittente avrebbe potuto pagare il titolo anche dopo l'informale constatazione del mancato pagamento, facendosi restituire il titolo. D'altra parte, prosegue la parte ricorrente, la sentenza di appello era stata causata solo nella parte in cui determinava l'ammontare del danno, la cui sussistenza era ormai coperta da giudicato.
L'ultima censura non è proposta in via autonoma, ma, come è fatto palese dalla sua collocazione e dalla intestazione del motivo (omessa pronuncia, vizi di motivazione) costituisce solo argomento a sostegno del denunciato difetto di motivazione. La censura, peraltro, è inammissibile, perché ignora - e conseguentemente non sottopone a critica - gli argomenti con i quali il giudice del merito ha espressamente motivato la ritenuta inesistenza di un giudicato in punto di "an debeatur".
Le altre censure sono in parte inammissibili, e per il resto infondato. Esse sono inammissibili, nella parte in cui intendono introdurre nel presente giudizio di legittimità questioni basate su elementi di fatto non accertati adeguatamente nel precedente giudizio di rinvio. Ciò va detto, in particolare, per la lamentata perdita, conseguente al mancato protesto, di azioni di regresso. Non risultando, infatti, dalla impugnata sentenza, una completa descrizione del titolo, la parte ricorrente aveva l'onere - non adempiuto - della sufficiente esposizione del fatto, con l'indicazione del primo prenditore del titolo (diverso, a quanto dovrebbe desumersi dall'odierna impostazione, dalla stessa ricorrente), e del o dei successivi giratari, l'esistenza dei quali non risulta neppure essere stata dedotta nei precedenti gradi di merito.
Non ha fondamento, invece, la censura di omessa pronuncia sulla perdita della azione cartolare, espressamente esaminata dal tribunale triestino, ne' quella di omessa motivazione sul punto decisivo della perdita dell'azione cartolare. Il giudice di merito ha espressamente affrontato il tema in questione, e, avendo premesso che la parte - sulla quale gravava il relativo onere - non aveva provato di aver subito un danno, ha respinto il gravame osservando che, al contrario, la UP aveva documentalmente provato che la sua controparte non avrebbe comunque ottenuto dalla debitrice MA AL il pagamento della somma portata dal titolo, giacché questo fu restituito insoluto, e che esso non fu protestato solo a causa della "temporanea indisponibilità di pubblico ufficiale", prima di essere smarrito. Gli argomenti svolti nel ricorso, sia con riguardo alla necessità del protesto e sia con riguardo all'eventualità di un pagamento successivo da parte dell'obbligata, che pure aveva dichiarato di non voler adempiere, sono diretti esclusivamente a confutare la prova contraria offerta dalla controparte, ma non tengono conto della prima "ratio decidendi" enunciata nella motivazione dell'impugnata sentenza, e vertente sull'onere della prova. Poiché questo punto non era in contestazione, nel giudizio di rinvio l'odierna ricorrente non poteva limitarsi a sostenere che la mancanza del protesto impediva di ritenere provato l'assunto avversario, che il titolo non sarebbe stato onorato, essendo essa, al contrario, onerata della allegazione e della prova che, se protesto vi fosse stato, la debitrice sarebbe stata efficacemente escussa.
Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell'art. 91 c.p.c. e del D.M. 5 ottobre 1994 n. 585; si deduce che il Tribunale di Trieste aveva liquidato dei diritti di procuratore per il giudizio di cassazione, e che il valore delle cause, al quale commisurare gli onorari dovuti secondo la relativa tariffa, non era indeterminato, come ritenuto dal Tribunale (che aveva conseguentemente applicato la tariffa per le cause di valore da 10.000.000 a 50.000.000), bensì determinabile in L.
2.083.000 per la domanda proposta dall'attrice in primo grado, e in L.
8.252.221 per la causa di restituzione promossa dalla UP, con la conseguente applicabilità delle tariffe da 1 a 3 milioni nel primo caso e da 5 a 10 milioni nel secondo caso, per il che la liquidazione non poteva superare la misura massima di 1.500.000 per i diritti e 2.800.000 per gli onorari.
Il nativo è fondato con esclusivo riguardo alla parte in cui denuncia la violazione di legge commessa con la liquidazione di diritti di procuratore per il giudizio di cassazione, nel quale tali compensi non sono contemplati dalla legge.
Per il resto il motivo è generico, limitandosi ad indicare l'importo globale liquidato per i diritti e per gli onorari, e quello - pure globale - che a suo giudizio sarebbe stato il massimo tariffario, senza indicazione analitica delle voci applicabili e degli importi corrispondenti a ciascuna di esse. Per principio consolidato, infatti, la parte che lamenti con ricorso per Cassazione l'onerosità della liquidazione della spose processuali e la violazione della tariffa professionale deve specificare gli errori commessi dal giudice, precisando ciò che ritiene non dovuto o liquidato in eccesso, senza che il relativo onere possa ritenersi soddisfatto mediante la deduzione pura e semplice di superamento della tariffa massima, atteso che il ricorrente è tenuto ad indicare le voci per le quali, in relazione all'attività difensiva effettivamente espletata, fosse dovuta la liquidazione, in tal modo che il giudice di legittimità sia in grado di controllare se sia stato o non violato il massimo tariffario (Cass. 7 gennaio 1983 n. 120). Il ricorso per cassazione che si limiti alla denuncia della violazione dei limiti tariffari è pertanto inammissibile, postulando il principio di autosufficienza del ricorso che gli errori commessi dal giudice siano specificati, con la precisa indicazione delle voci di tabella degli onorari e dei diritti di procuratore che si ritengono violate, trattandosi di "error in iudicando" e non di "error in procedendo" (da ultimo, Cass. 4 marzo 2003 n. 3178; in precedenza, v. 29 agosto 1963 n. 2404, 14 febbraio 1966 n. 441, 14 ottobre 1968 n. 3271, 14 ottobre 1970 n. 2011, 12 giugno 1971 n. 1812, 3 aprile 1973 n. 902, 25 settembre 1974 n. 2521, 27 gennaio 1975 n. 324, 6 aprile 1971 n. 1310, 8 agosto 1979 n. 4623, 18 luglio 1980 n. 4700, 5 aprile 1984 n. 2195, 27 settembre 1986 n. 5790, 16 gennaio 1987 n. 336, 9 dicembre 1988 n. 6699, Sez. un. 25 gennaio 1989 n. 433, e le successive tutte conformi).
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto solo in relazione al terzo motivo, e la sentenza impugnata cassata nei limiti sopra indicati;
la causa dove essere anche decisa nel merito a norma dell'art. 384 c.p.c., non richiedendosi a tal fini ulteriori indagini in fatto, con l'esclusione delle voce relativa ai diritti di procuratore nelle liquidazione delle spese processuali relative al precedente giudizio di legittimità.
Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese del presento giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso per quanto di ragione;
rigetta gli altri motivi;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e, decidendo nel merito, esclude la condanna al pagamento dei diritti di procuratore inerenti al precedente giudizio di Cassazione;
conferma la liquidazione delle spese inerenti al giudizio di rinvio;
compensa le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 aprile 2003. Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2003