Sentenza 6 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/08/2002, n. 11807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11807 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2002 |
Testo completo
ee6087s B A R I T A T R U I N 1 1 . A A T L 3 L . B . . 5 B - N REPUBBLICA ITALIANA N S S R A I . . P 4 8 E 6 1 E I . L D 2 / D 0 1 9 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Dott. Giovanni T18074 02 omposta dagli I mi s Presi R.G.N. 14484/98 Rel. Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER Cron.29416 - Dott. PP FALCONE Consigliere Rep. Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere- Ud. 29/11/01 Dott. Antonino DI BLASI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 60871 sul ricorso proposto da: ATI • MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso ol. rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
C
contro
NI PE;
- intimato avverso la sentenza n. 87/98 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 2001 28/04/98; 2406 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 29/11/01 dal Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 屁 -2- Svolgimento del processo IN PP proponeva ricorso avverso la cartella esattoriale notificatagli 1'8.1.1987 dall'Ufficio delle Imposte Dirette di Legnano,in rettifica,ai sensi dell'art.36 bis DPR 600/73,della dichiarazione mod.740/83 relativa all'anno 1982 - con la quale veniva richiesto il pagamento di una maggiore Irpef oltre agli interessi e delle sanzioni pecuniarie conseguentemente irrogate. Assumeva il contribuente l'omessa motivazione dell'atto impugnato e la intervenuta decadenza dell'Amministrazione Finanziaria dal diritto a procedere alla liquidazione dell'imposta;nel merito, inoltre,la infondatezza della pretesa erariale. La Commissione Tributaria di Primo Grado di Milano,con decisione n.1484/39/1989, accoglieva il ricorso ritenendo la rettifica effettuata tardivamente, oltre il 31.12.1984,termine ultimo ex art. 36 bis DPR 600 cit. La decisione veniva appellata dall'Ufficio nonchè dal contribuente,con appello incidentale. L'appello dell'Ufficio-proposto sia sotto il profilo della inosservanza della disciplina fissata dall'art. 10 DPR 787/1980 sia sotto quello della tempestività della emissione della cartella di pagamento( assumendosi i relativi termini essere regolati dall'art. 17 DPR 602/73 e non dall'art.36 bis DPR 600/73 invocato dal ricorrente) - veniva rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con sentenza n.87/12/1998 depositata il 28.4.1998 con la quale veniva altresì ordinato il rimborso delle somme iscritte a ruolo, oltre gli interessi di legge. I Giudici di appello ritenevano tardiva la iscrizione a ruolo,avuto riguardo alla perentorietà del termine fissato dall'art.36 bis citato ed osservavano che tale norma è l'unica applicabile nei casi,come il presente, di rettifica delle dichiarazioni dei contribuenti da parte dell'Ufficio. Ricorre per cassazione il Ministero delle Finanze,con due mezzi di gravame. Il IN non si è costituito. Motivi della decisione Con un primo motivo l'Amministrazione ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art.36 n.4 e 62 D.Lgs.vo 546/1992 in relazione all'art.360 n.5 cpc;
violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cpc per omessa motivazione su un motivo di appello;
violazione dell'art. 10 DPR 787/1980 e dellart.17 DPR 636/72.In particolare, lamenta l'assoluta mancanza di motivazione in ordine ad una eccezione di rito concernente l'ammissibilità stessa del ricorso, sotto il profilo della violazione del disposto dell'art.10 DPR 787/1980. Con un secondo motivo,la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art.36 bis DPR 600/73 nonché dell'art.28 L.449/1997, attesa la natura ordinatoria del termine per la liquidazione ex art.36 bis DPR 600//3 stabilita in via di interpretazione ex lege dall'art.28 ora richiamato.La CTR non avrebbe tenuto conto di tale interpretazione autentica circa la natura non perentoria del termine in questione,pervenendo così ad una decisione errata,tenuto anche conto della tempestività della iscrizione a ruolo ex art. 17 DPR 602/73 della maggiore imposta liquidata ai sensi del più volte richiamato art.36 bis DPR 600/73. Il primo motivo non ha fondamento. Invero, dalla sentenza impugnata risulta che il ricorso è stato proposto avverso una cartella esattoriale notificata in data 8.1.1987 dall'Ufficio Imposte di Legnano.Orbene,con il motivo di ricorso in esame l'Amministrazione censura la sentenza sotto il profilo della mancata pronuncia sulla questione dell'ammissibilità del ricorso,ma non contesta specificamente l'erroneità dell'affermazione della CTR circa la provenienza della cartella dall'Ufficio Imposte di Legnano( anziché dal Centro di Servizio),pur competente ad emettere cartelle di pagamento ai sensi del comma primo dell'art.36 bis citato: tenuto anche conto che il predetto Ufficio delle II.DD. di Legnano, evocato in giudizio,nessuna eccezione risulta avere sollevato al riguardo.Del resto,la ricorrente neppure ha indicato( pur avendone l'onere, stante il principio,del tutto pacifico,della autosufficienza del ricorso per cassazione) quali concreti elementi dimostrativi della provenienza dell'atto impositivo da altro competente ufficio finanziario e sottoposti all'esame dei Giudici di appello - la CTR abbia invece ingiustificatamente omesso di esaminare.A questa stregua è evidente che l'omessa pronuncia sulla questione ora in esame non può essere valutata nel senso voluto dalla ricorrente, apparendo invece la fondatezza di tale questione essere stata implicitamente disattesa sulla base dell'accertata diversa provenienza dell'atto impositivo. Fondata invece è la censura formulata con il secondo motivo. Invero,l'art.36 bis del DPR 600/1973 - nel testo vigente antecedentemente alle modifiche introdotte dall'art. 13 D.Lgs.vo 9.7.1997 n.241 e nella specie applicabile ratione temporis, atteso che la nuova disciplina ha effetti,ex art. 16 della fonte normativa da ultimo citata, per le dichiarazioni presentate a decorrere dall'1.1.1999 così dispone(va) al primo comma: " Gli Uffici - delle imposte, avvalendosi di procedure automatizzate......procedono entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione alla liquidazione delle imposte dovute, nonché ad effettuare i rimborsi eventualmente spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta sulla scorta dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni stesse e dai relativi allegati ovvero sulla base dei dati dichiarati o comunicati all'Amministrazione finanziaria dai soggetti che hanno effettuato le ritenute". contrastanti Orbene, siffatta disposizione, che aveva dato luogo a interpretazioni circa la natura ordinatoria o perentoria del termine fissato dal legislatore, è stata oggetto di interpretazione autentica con l'art.28 della L.27.12.1997 n.449,giusta il quale il primo comma dell'art.36 bis del DPR 600/73,nel testo da applicare sino alla data stabilita dall'art. 16 del D.Lgs.vo 241/1997, deve essere interpretato nel senso che il termine in esso 66 indicato, avendo carattere ordinatorio, non è stabilito a pena di decadenza”. Alla stregua di tale disposizione, che, avendo natura interpretativa ha perciò stesso, pacificamente, effetti retroattivi (nel senso che si applica a tutte le situazioni giuridiche ed a tutte le controversie, come la presente,non M divenute definitive), deve riconoscersi l'erroneità della impugnata decisione,fondata sul ritenuto carattere perentorio del termine in questione. L'accoglimento del secondo motivo (che travolge ovviamente anche la statuizione relativa all'ordine di restituzione delle somme iscritte a ruolo, la quale proprio nella ritenuta nullità dell'iscrizione,per violazione dell'indicato termine appare fondata)comporta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio - essendo contestata anche nel merito la pretesa tributaria ed occorrendo pertanto ulteriori accertamenti in fatto non consentiti in sede di legittimità ad altra sezione della CTR della - Lombardia, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
PQM
Accoglie il secondo motivo di ricorso;
dichiara inammissibile il primo;
cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29.11.2001 Il Consigliere estensore Presidente IL CANCELLIERE C1 NO TA DEPOSITATO IN CANCELLERIA 6 AGO. 2002 Oggi. IL CANCELLIERE C1 NN TA