Cass. civ., sez. I, sentenza 05/04/2001, n. 5044
CASS
Sentenza 5 aprile 2001

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In tema di fallimenti, l'azione di responsabilità contro il curatore revocato (azione che, a mente dell'art. 38 cpv. della legge fallimentare, "è proposta dal nuovo curatore, previa autorizzazione del giudice delegato") è soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale, in considerazione della natura del rapporto, del tutto equiparabile al mandato, e decorre a far data dal giorno della sostituzione del curatore infedele, a nulla rilevando che l'illecito a lui addebitato risalga ad epoca notevolmente anteriore, potendo la prescrizione legittimamente decorrere soltanto "dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere", giusta disposto dell'art. 2935 cod. civ..

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    commento breve a cura della Dott.ssa Elena Terrizzi Con la presente pronuncia, la Suprema Corte ha attribuito natura contrattuale alla responsabilità del curatore ex art. 38 della Legge Fallimentare, in quanto la violazione degli obblighi derivanti dall'incarico professionale è equiparabile a violazione di obblighi specifici e predeterminati per legge. Pertanto, l'inadempimento del “mandato” di curatore conferito dalla legge equivale a violazione di doveri specifici posti nell'interesse della giustizia e dei creditori – non invece di doveri astratti fonte di responsabilità extra-contrattuale. In altri termini, la Corte di Cassazione ha ribadito il concetto secondo cui la responsabilità …

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  • 2La prescrizione decennale dell’azione di responsabilità contro il commissario straordinario
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 05/04/2001, n. 5044
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5044
Data del deposito : 5 aprile 2001

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