Sentenza 23 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/02/2001, n. 2630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2630 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2001 |
Testo completo
; Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOL02 6 3 0 / 0 1 CASS ZIONE LA CO Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele ANNUNZIATA Presidente R.G.N. 11813/98 SPANO' Consigliere Cron. 5480 Dott. Alberto CUOCO Consigliere Rep. Dott. Pietro Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Ud.20/12/00 VIDIRI Rel. Consigliere Dott. ID CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copla studio SEN TENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti 23 FEB. 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE IO CE NE, domiciliato in ROMA presso la SUPREMA DI CASSAZIONE, CANCELLERIA DELLA CORTE CANCELLERIA e difeso dall'avvocato D'ANDREA SERGIO, rappresentato giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, presso rappresentato e difeso dagli avvocati STARNONI 2000 5576 GIORGIO, PÁSSARO MARIO, giusta delega in calce alla ༄ copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avverso la sentenza n. 781/97 del Tribunale di NOLA, depositata il 05/06/97 R.G.N. 38/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/00 dal Consigliere Dott. ID VIDIRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso al Pretore del lavoro di Nola, IO ZO IN esponeva di avere presentato in data 27 novembre 1991 all'INPS, sede di Nola, domanda rivolta ad ottenere l'assegno di invalidità previsto dalla legge 12 giugno 1984 n. 222, e lamentava il mancato riconoscimento di detto assegno nonostante la presenza di gravi malattie invalidanti. Dopo la costituzione dell'Inps, il Pretore con sentenza del 28 settembre 1994 rigettava la domanda, dichiarando l'attore non tenuto alla rifusione delle ID AL spese. Avverso tale decisione proponeva gravame l'assicurato, ed il Tribunale di Nola con sentenza del 5 giugno 1997 rigettava l'appello e compensava tra le parti le spese del giudizio. Nel pervenire a tale conclusione il giudice d'appello osservava che, contrariamente a quanto sostenuto dallo IO, la consulenza non ostava alla declaratoria di infondatezza della domanda di assegno. Ed invero, la consulenza evidenziava la natura delle patologie dello IO, affetto da anoftalmo chirurgico a destra e cervico-lomboartrosi: infermità queste che, valutate in relazione al tipo attività svolta dall'assicurato,di determinavano, appunto, secondo l'attendibile parere 1 del perito, una compromissione della capacità lavorativa dell'assicurato nella misura del 50%, ma non una riduzione al di sotto del terzo. Avverso tale sentenza IO ZO IN propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi. L'INPS ha depositato procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione (ai sensi dell'art. 360,comma 3, c.p.c.) della legge n. 222 del 1984. Sostiene più specificamente il ricorrente che il Tribunale ha GU IO erroneamente condiviso il parere del consulente, nonostante questi avesse seguito metodi di valutazione (dati percentuali per ogni infermità o difetto fisico) applicabili solo in materia di infortuni sul lavoro. Il giudizio avrebbe dovuto, di contro, riguardare l'intero complesso morboso dello IO, che presentava altre infermità oltre quelle evidenziate dal perito e che nel loro complesso determinavano una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi di quella normale. Con il secondo motivo il ricorrente deduce omessa, inadeguata ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dalla parte e rilevabile d'ufficio(art. 360 n. 5 c.p.c.). In 2 il Tribunale ha omesso, senza particolare, giustificato motivo, di provvedere in ordine al chiesto rinnovo della consulenza d'ufficio, nonostante l'allegazione di documenti indiscutibilmente idonei a comprovare l'esistenza di ulteriori infermità (epatite cronica;
cardiopatia; ipertensione arteriosa, spondiloartrosi dorsale, lombare e cervicale con scoliosi destro-convessa, di entità sicuramente più ampia e marcata di quanto descritta dal c.t.u. di primo grado) che si andavano ad aggiungere a quelle ID Value riconosciute dal consulente, e non aveva tenuto conto del verbale di visita medica della Commissione sanitaria presso la ASL NA 4, con la quale i sanitari lo avevano ritenuto invalido nella misura del 74%. I due motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente perchè riguardanti questioni tra loro strettamente connesse, vanno rigettati perchè privi di fondamento. Va premesso che per giurisprudenza costante di questa Corte il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica in relazione ad un punto decisivo della 3 controversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio le argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta esclusivamente individuare le fonti del proprio convincimento, di esaminare le prove, controllare l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare la prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dala legge ( cfr. Cass. 13 aprile 1999 n. 3615; Cass. 27 ottobre 1995 n. 11154; Cass. 18 marzo 1995 n. ID Viden. 3205). Orbene, nel caso di specie il Tribunale, con una motivazione adeguata ed improntata a retti criteri medico-legali, e pertanto non suscettibile di alcuna censura in questa sede di legittimità ha- sulla base delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio escluso che la capacità di lavoro dell'assicurato fosse ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo;
ed ha, conseguentemente, lo stesso Tribunale ritenuto infondata la domanda dello IO diretta al riconoscimento dell'assegno di invalidità. Nè per andare in contrario avviso vale lamentare, come ha fatto il ricorrente, una mancata considerazione di alcune infermità da parte del giudice d'appello ed una sottovalutazione delle malattie riscontrate, come ugualmente non vale addurre la mancanza di un giudizio globale su tutte le infermità da cui risultava essere stato colpito l'assicurato. Questa Corte ha evidenziato che qualora, nella controversia in tema di prestazioni previdenziali, il giudice di merito basi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, eventuali lacune ed errori della consulenza si riflettono sulla sentenza, viziandone la motivazione. Gaitowito IO Perchè ciò si verifichi deve trattarsi, però, di carenze o deficienze diagnostiche, di incongruenze ed affermazioni illogiche o scientifiche errate, e non già di semplice difformità tra il significato ed il valore attribuiti dal consulente a determinati dati e fatti patologici ed il significato ed il valore agli stessi elementi attribuiti alla parte (cfr. Cass. 9 gennaio 1992 n. 142). La denunzia - in sede di legittimità - di un errore nella diagnosi del consulente tecnico d'ufficio, fatta propria dal giudice di merito non può, poi, essere formulata mediante esibizione di giudizi diagnostici di segno contrario occorrendo che siano evidenziati ' contrasti tra la diagnosi dell'ausiliario del giudice 5 ed il quadro sintomatologico e la storia clinica del paziente che suggeriscano chiaramente la presenza di una infermità diversa la devianza del giudizio medico dalle nozioni comuni ed indiscusse della ed, scienza medica - la cui fonte va indicata ancora, l'omissione di esami di laboratori e per la strumentali dai quali non può prescindersi conferma di una diagnosi fondata sull'esame obiettivo. Diversamente le censure si risolvono in una inammissibile contrapposizione del giudizio di parte e quello fatto proprio dal giudice di merito(cfr. Gandoloke, Cass. 8 agosto 1998 n. 7798). Per concludere, va dunque ribadito l'infondatezza del ricorso per avere lo IO ZO IN spiegato avverso al sentenza impugnata censure del tutto generiche, non idonee, quindi, ad evidenziare carenze sul piano medico e scientifico del giudizio del consulente, che ha costituito il fondamento della decisione del giudice d'appello. Nessuna statuizione può essere emessa sulle spese di questo giudizio non avendo l'Istituto assicuratore depositato controricorso nè spiegato alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. 6 Così deciso in Roma il 20 dicembre 2000. GLIERE ESTENSORE м. Аминисива IL CONSI Vidu ماك سGU IL PRESIDENTE IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 23 FEB. 2001 oggi, IL C ABORATORE DI CANCELLERIA 3 3 5 . N 3 7 - 8 - 1 1 E G G E L I D A 0 S A , 3 1 S L 3 O . L A L 5 T E T L R , . D O A A B ' N S L I E L 3 D P E S 7 - A D I T 8 I N - S S G 1 O N 1 O P E S A M E I D I G E A A , G D O E O E T L R T T T I S N A R I I E L G S D E L E R E O D 7