Sentenza 20 gennaio 1989
Massime • 1
L'insegnamento elementare e secondario impartito da soggetti diversi dallo stato (privati ed enti pubblici, con eccezione dell'istruzione artigianale e professionale delle regioni, ai sensi del d.lgs. 24 luglio 1977 n. 616, emanato in attuazione dell'art. 117 cost.) ha carattere privatistico, come deve desumersi dall'art. 33 della carta fondamentale che riconosce anche ad enti e privati il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, in vista di fini che appaiono propri non dell'autorità, quanto piuttosto della stessa collettività, e che hanno pertanto natura non pubblica, ma sociale. Se pure si riconosca all'insegnamento che fruisca di parificazione o pareggiamento la natura di pubblico servizio esercitato sulla base di un atto di concessione, è comunque certo che la gestione di un tal tipo di scuola resta nell'ambito privatistico, così come della medesima natura è il rapporto di impiego fra la scuola stessa ed il personale insegnante. Ne consegue che non sussiste nel gestore di una scuola privata ancorché parificata o pareggiata, Esercizio di pubbliche funzioni e quindi egli non riveste la qualifica di pubblico ufficiale (fattispecie in tema di concussione e falsità ideologica in atto pubblico). ( V mass n 181596; ( V mass n 174386, ed ivi citate; ( V mass n 172192; ( V mass n 385373).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/01/1989, n. 11734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11734 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 1989 |
Testo completo
4 134 4 3 7 1 1 REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO del 20.1 1989
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE SENTENZA
Composta dagli Ill.mi Sigg.: N. 2722
Dott. VINCENZO SALAFIA Presidente 1. Dott. FRANCESCO MIOLA Consigliere REGISTRO GENERALE TROJANO N. 15314/882.
->> PASQUALE
3. MARIO GARAVELLI
»
»
SANTILLI 4. RENATO
»
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da DI PINTO Domenico, nato il 19 gennaio 1936 a Canosa di Puglia%;B
[CORTE SUPREMA DI CASSAZION LIRE 2000 UFFICIO COPIE CANCELLERIA CANCELLERIA
Rilasciata copia studio al SIG. KROGH 6000 per diritti L
26 LUG 1996 AE027113 IL CANCELLERE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE avverso la sentenza 24.2.1988 della Corte di Appello
FICIO COPIE
Richiesta copia studio di Bari;
dal Sig. DE VIVO 265 per diritti il12 2 NOV 2012 IL CANCELLIERE
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consiglieredr. SANTILLI Mod. 82 A. Spinosi Roma
Udito, per la parte civile, l'avv.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale dr. Giustino Di Ciccio
che ha concluso per l'annullamento della sentenza, sen-
za rinvio in ordine al falso ideologico e con rinvio,
in ordine ai fatti di concussione, qualificati Come
violenza privata.
Udit i . difensor A. Ginarda e Krogh Massimo
SVOLGIMENTO DE L PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito di un esposto presentato da vari
insegnanti delle scuole private DY (materna)
e OV XX (elementare), gestite dal CISS, en-
te morale con finalità di educazione ed assistenza 3 dell'infanzia con sede in Canosa di Puglia, risultò
che il Presidente DO Di B Into aveva costretto vari docenti -con la minaccia esplicita e talvolta implicita di non rinnovare loro l'incarico ovvero di non conferirglielo- ad espletare mansioni estranee al loro compito (pulizia dei locali e dei mezzi di trasporto, guida di tali veicoli per accompagnare gli allievi da e per casa), nonché l'insegnante Camilla Damieri a rinunciare al periodo di congedo per mater-
nità; risultò inoltre che i contributi regionali negli anni 80-82 erano stati riscossi, mercé documentazione artificiosa, che esponeva l'esistenza di sette sezio-
ni invece di cinque, come erano in realtà.
la Corte di Appello di Bari assolse per amnistia il Di IN dall'imputazione di truffa ag-
gravata in relazione alla percezione dei contributi
per le sezioni inesistenti, in concorso dell'atte-
nuante ex articolo 62 n. 4 c. p., che riconobbe anche in ordine al delitto di concussione continuata nei confronti degli insegnanti, confermando la condanna per tale reato e per il reato di fals ideologico in atto pubblico relativo alla documentazione presensenta-
ta per la riscossione dei contributi sopra menzionati.
Determinò la pena in anni uno, mesi undici di reclu-
sione e in lire 350.000 di multa, con la sospensio- 4
-
e come la juma ne condizionale della pena✔accessoria dell'interdizio- ne dai pp.uu. per anni due.
Presentato ricorso per cassazione, il di-
fensore dell'imputato deduce:
a) difetto di motivazione sull'attendibilità
degli accusatori (che sarebbero stati smentiti dai documenti prodotti inerenti alla stipulazione di con- venzioni con ditte esterne per la pulizia dei loca-
li); sulla idoneità delle pretese minacce ad intimi- dire lavoratori dipendenti garantiti da efficaci mez- zi di tutela giudiziaria;
sull'identità delle parti offese, posto che non tutte avevano dichiarato di aver subito minacce;
b) violazione di legge per essere stata attribuita la qualifica di pubblico ufficiale al pre-
sidente di un ente morale gestore di una scuola elemen-
tare; qualifica che comunque sarebbe stata oggetto di un errore scusabile in ordine alle norme che la regolavano;
c) violazione di legge in ordine alla ritenuta natura di atto pubblico di una mera richiesta rivolta dal privato alla Stato o ad altro ente pubblico per conseguire un contributo di carattere economico. Le censure sub a) non sono fondate. I giudici di merito hanno valutato attendibili le dichiarazio- ni delle parti lese, perché precise, coerenti e con-
cordanti, disattendendo la documentazione prodotta per la prima volta in appello -tendente a smentirle
per il fatto che concerneva la stipulazione di contrat-
to con ditte esterne per l'esecuzione della pulizia dei locali che esse avevano riferito di aver dovuto compiere in quanto priva di ogni elemento che le conferisse la certezza della data cui si riferiva.
Si tratta di motivazione esauriente e coretta sotto il profilo logico-giuridico, che sorregge un apprezza-
mento che non può pertanto essere censurato in questa sede di legittimità; tanto più, si deve aggiungere,
che l'assunto del ricorrente con cui si prospetta che non tutte le parti offese avrebbero dichiarato di non subito minacce appare del tutto apodittico:
e privo di qualsiasi riferimento a specifiche risul-
tanze processuali.
Quanto poi al rilievo concernente un preteso difetto di efficienza causale dell'attività dell'im-
putato nei confronti dell'intimidazione delle parti offese, basterà osservare che la censura non può co-
gliere nel segno, una volta accertato che le stesse
si erano dovute assoggettare alle minacce del Di IN
che così aveva conseguito i risultate utili che si era ripromesso. 6 E' invece fondato il secondo motivo di ri-
corso.
Può, invero, considerarsi pacifico in dot- trina e in giurisprudenza che l'insegnamento elemen- tare e secondario impartito da soggetti diversi dallo Stato (privati ed enti pubblici, con eccezione del-
1'istruzione artigianale e professionale delle Re-
gioni , ai sensi del D.L. 24.7.1975 n. 616, emanato
in attuazione dell'articolo 117 Costituzione) abbia carattere privatistico, come deve desumersi dall'ar-
ticolo 33 della Carta fondamentale che riconosce anche ad enti e privati di istituire scuole ed istitu-
ti di educazione, in vista di fini che appaiono propri non dell'autorità, quanto piuttosto della stessa collet-
tività, e che hanno pertanto natura non pubblica, ma sociale.
Se pure si riconosca all'insegnamento che fruisca di parificazione o pareggiamento la natura di pubblico servizio esercitato sulla base di un
atto di concessione, come questa corte ha afferma-
to con giurisprudenza costante (vedi Cassaz. civ.
S.U.
6.5.1963 n. 1105 e S.U. 29.4.1977, 1661)- il che peraltro non è condiviso da autorevole dottrina che vede invece nell'attività della scuola privata lo svolgimento di un diritto proprio attribuito di- 7
rettamente dalla Costituzione- e comunque certo che la gestione di un tal tipo di scuola resta nell'am- bito privatistico, così come dellamea medesima natura
è il rapporto di impiego fra la scuola stessa ed il personale insegnante (v. le sopra citate sentenze). va, anzi, rilevata 1'erroneità dell'accosta-
mento che il giudice d'appello ha operato tra la scuola privata ed i corsi di addestramento professionale per disoccupati di cui alla legge 29.4.1948 (artico-
li 46 e seguenti).
Questi, invero, costituiscono esplicazione una funzione pubblica di assistenza sociale, an- di che se il suo esercizio può essere delegato ad enti,
istituzioni ed associazioni che abbiano i requisiti previsti dalla legge, sicché coloro che li organizzano e li gestiscono rivestono la qualifica di pubblici ufficiali.
Ciò premesso, deve ritenersi che, non sussi-
stendo nel gestore di una scuola privata, ancorché
parificata o pareggiata, esercizio di pubbliche fun-
zioni (perfino, secondo autorevole opinione, nel milascio
".di attestati di promozione;
situazione questa, comunque,
estranea alla fattispecie in esame) e non rivestendo
quindi egli la qualifica di pubblico ufficiale, i fatti di cui all'imputazione sub b) e c) non costi- 8
tuiscono concussione che quella qualità presuppon-
gono nel suo autore- ma estorsione ai sensi dell'ar-
ticolo 629 p.p. c. p.; la condotta del Di IN è in-
fatti connotata da minacce che, costringendo le parti offese a compiere prestazioni a cui non erano tenu-
ti, hanno fatto conseguire a lui l'ingiusto profitto consistito nel vantaggio economico derivante dal ri sultato di quelle prestazioni (pulizia di locali e dei mezzi di trasporto, accompagnamento in pulmino degli allievi, insegnamento in periodo di puerperio)
con danno dei docenti coartati.
Quanto al motivo di gravame concernente.
la violazione di legge penale in ordine alla sta-
tuizione di condanna per il delitto di falsità ideo-
logica in atto pubblico commessa da pubblico ufficia-
le ai sensi dello articolo 479 c.p., è consequenzia-
le a quanto sopra osservato che non può attribuirsi natura di atto pubblico all'attestazione che un priva-
to faccia del numero delle classi esistenti nella scuola privata da lui diretta o gestita, sia pure in vista di un contributo statale o regionale.
Invero, per quanto la nozione di atto pub-
blico sia più ampia di quella definita dall'articolo
2699 C. p essa deve essere sempre riferita a quei F
documenti che sono formati da un pubblico ufficiale 9
(o da un pubblico impiegato incaricato di un pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 493 c.p. ) nell'eser-
cizio delle sue funzioni, ed attestante fatti da lui compiuti, o avvenuti in sua presenza ed aventi atti- tudine ad assumere rilevanza giuridica (v. Cassazione
Sez. V 1.2.1984, Bozzana).
Pertanto, mentre per la statuizione concer-
nente la condanna per falso ideologico in atto pubbli-
co l'annullamento è senza rinvio, trattandosi di fat-
to non preveduta come reato, per quella avente ad oggetto la condanna per concussione deve disporsi il rinvio ad altra sezione della Corte di Appello
di Bari per la determinazione della pena, ferma ri-
manendo la qualficazione dei fatti come estorsione.
P.Q.M.
La Corte
annulla senza rinvio l'impugnata sentenza in ordine ai fatti ritenuti come falso ideologico continuato in atto pubblico perché i fatti stessi non sono pre-
veduti come reati;
annulla la stessa sentenza in ordi-
ne al reato di concussione continuata e, qualificati i fatti relativi come estorsione continuata, rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Bari per la determinazione della pena.
Rigetta nel resto. 10
Così deciso il 20.10.1989
IL PRESIDENTE
(dr. Vincenzo SALAFIA)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Renato SANTILLI)
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
ID SC
,
Depositato in Cancelleria
24 AGO. 1990
oggi, SUPREMAIl Collaboratore di Cancelleria CORTE
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