Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/01/1989, n. 11734
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Sentenza 20 gennaio 1989

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L'insegnamento elementare e secondario impartito da soggetti diversi dallo stato (privati ed enti pubblici, con eccezione dell'istruzione artigianale e professionale delle regioni, ai sensi del d.lgs. 24 luglio 1977 n. 616, emanato in attuazione dell'art. 117 cost.) ha carattere privatistico, come deve desumersi dall'art. 33 della carta fondamentale che riconosce anche ad enti e privati il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, in vista di fini che appaiono propri non dell'autorità, quanto piuttosto della stessa collettività, e che hanno pertanto natura non pubblica, ma sociale. Se pure si riconosca all'insegnamento che fruisca di parificazione o pareggiamento la natura di pubblico servizio esercitato sulla base di un atto di concessione, è comunque certo che la gestione di un tal tipo di scuola resta nell'ambito privatistico, così come della medesima natura è il rapporto di impiego fra la scuola stessa ed il personale insegnante. Ne consegue che non sussiste nel gestore di una scuola privata ancorché parificata o pareggiata, Esercizio di pubbliche funzioni e quindi egli non riveste la qualifica di pubblico ufficiale (fattispecie in tema di concussione e falsità ideologica in atto pubblico). ( V mass n 181596; ( V mass n 174386, ed ivi citate; ( V mass n 172192; ( V mass n 385373).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/01/1989, n. 11734
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11734
    Data del deposito : 20 gennaio 1989

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