Sentenza 16 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/01/2002, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2002 |
Testo completo
O 4 L 7 L 3 ) . O E B N C , E 1 A E 9 P N 9 I 1 O - I D 1 Z 1 A - E R 1 C T 2 I S . I IN0 04 11 /02 D L G U E I 9 R 3 G A E E D 6 E 4 N . T . T N T S T E I S LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R ( E Oggetto A Responsabilità RCA. Legitti- SEZIONE TERZA CIVILE mazione attiva della parte danneg- giata. Ciclomotore senza targa. Possesso vale titolo Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 9958/99 Dott. Gaetano NICASTRO Presidente - 13693/99 - Consigliere Dott. Giovanni Silvio COCO Cron.888 Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere Rep. Dott. Giuliano LUCENTINI Consigliere Ud.06/07/01 Dott. Giovanni BA TT Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HE GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A BALLARIN 7, presso lo studio dell'avvocato PAOLO IMPROTA, che lo difende, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
AC MARIANO, NUOVA TIRRENA SPA;
intimati °e sul 2° ricorso n' 13693/99 proposto da: NUOVA TIRRENA SPA, con sede in Roma, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Dott. Beniamino 2001 elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEL Tortora, 1485 GESU ' 62, presso lo studio dell'avvocato MICHELE DI 1 GIANNI, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
AC MARIANO;
intimato - avverso la sentenza n. 10293/98 del Giudice di pace di NAPOLI, emessa il 25/06/98 e depositata 1'01/07/98 (R.G. 38947/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/07/01 dal Consigliere Dott. Giovanni BA TT;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso principale e l'assorbimento di quello incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione dinanzi al giudice di pace di Napoli, ER IO, nella veste di danneggiato, con- veniva in giudizio il danneggiante OM RI e l'assicuratrice La Nuova Tirrena, e ne chiedeva la con- danna in solido al risarcimento dei danni, relativi ad un incidente stradale avvenuto in Napoli il 26 ottobre 1986. L'incidente era avvenuto tra l'autovettura condotta e di proprietà del OM ed il motorino condotto dal- 2 M lo ER. I danni erano richiesti nel limite del giudizio di equità. Nella contumacia del OM resisteva l'assicuratrice, contestando il fondamento della doman- da. Istruita la lite con prove orali e documentali il giudice di pace, con sentenza depositata il 1 luglio 1998, dichiarava inammissibile la domanda e compensava le spese tra le parti in lite. Il giudice rilevava come l'attore non avesse dato la prova della propria legittimazione, esibendo la fo- tocopia di un certificato da cui non poteva dedursi che egli fosse il proprietario del veicolo danneggiato. Contro la decisione ricorre lo ER con unico motivo di gravame;
resiste con controricorso e ricorso incidentale l'assicuratrice La Nuova Tirrena spa. Non ha svolto difese il OM. MOTIVI DELLA DECISIONE Previamente il ricorso principale e quello inciden- tale devono essere riuniti per ragioni di connessione riguardando la medesima decisione. Entrambi i ricorsi non meritano accoglimento. Precede l'esame del ricorso principale. Esame del ricorso principale. Il ricorrente deduce l'error iuris per la violazio- 3 ne degli articoli 1140.2683, 2684 C.C. ed il vizio di motivazione in punto di titolarità della pretesa risar- citoria;
ricorda infatti che il mezzo di cui aveva la disponibilità era un ciclomotore senza targa, e che pertanto egli doveva limitarsi a dimostrare di averne il possesso: che avendo intenzione di riparare il mezzo (v. preventivo) aveva l'interesse ad agire per la con- danna del responsabile dell'incidente. In senso contrario si osserva che, dovendosi mante- nere fermo l'insegnamento delle S.U. civili, nella sen- tenza del 15 ottobre 1999 n. 716, essendo la decisione secondo equità, la rilevanza dell'errore di diritto de- ve investire precetti costituzionali o norme comunita- rie o l'apparenza della motivazione;
mentre, nel caso di specie, il giudice di pace si è limitato a rilevare la mancata prova circa il titolo di proprietà o di de- secondo i tenzione qualificata del mezzo incidentato, normali criteri dell'onus probandi. Dunque nessun errore di diritto rilevante appare denunciato e la motivazione è congrua in punto di valu- tazione delle prove. Esame del ricorso incidentale. Deduce il controricorrente che il giudice di pace non avrebbe pronunciato in merito all'eccepito difetto di legittimazione "passiva". 4 In realtà, dalla lettura del tormentato motivo si comprende che invece l'assicuratore insiste nell'eccezione relativa alls "prova della "proprietà" dell'auto investitrice, ma non contesta di avere la ve- ste di assicuratore di tale mezzo. L'eccezione, anche se dedotta e non esaminata, non attiene a punto decisi- VO, e dunque ben poteva il primo giudice, ignorarla, in quanto irrilevante. Al rigetto dei ricorsi segue, sussistendo giusti motivi, la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
riunisce i ricorsi e li rigetta, compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Roma 2 luglio 2001 данBeth 14 Il Presidente Il Consigliere eşt. Лабом Свата Depositata in Cancelleria IL CANCELLIERS C1 Gina Casoll O oggi, in 1641.02 4 L 7 L 3 ) . O IL CANCELLIERE C E B N C E , 1 Gira Casoli E A 9 P N 9 1 I O - I D 1 Z 1 A - E R 1 T C 2 I S . I D L G E U 9 I R 3 G A E D E 6 E 4 N T . . T N T E T S S I R ( E A 5