Sentenza 11 giugno 2009
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 437 cod. pen., nella nozione di omissione dolosa rientra anche il mancato, consapevole, ripristino di apparecchiature antinfortunistiche, che a causa di precedente manomissione abbiano perduto la loro efficacia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Commentario • 1
- 1. Appalto in condominio: la responsabilità penale dell’amministratoreManuel Massimiliano La Placa · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
La responsabilità penale dell'amministratore di condominio, in materia di appalto, può essere tanto di natura dolosa quanto, principalmente, di tipo colposo e, generalmente, omissivo (ex art. 40, c.2 c.p., infatti, ‘'non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo''). La maggior parte delle ipotesi delittuose ascrivibili all'amministratore derivano da norme generali e speciali del codice penale, ma anche dall'interazione di queste con la normazione in tema di sicurezza e salute sul lavoro. Come noto, infatti, il D.Lgs n. 81/2008 ha abrogato tutte le precedenti normative in materia, accorpandone gli elementi strutturali in un testo unico di norme …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/06/2009, n. 28850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28850 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 11/06/2009
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 578
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 014164/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RU RE N. IL 30/04/1965;
avverso SENTENZA del 19/01/2009 CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Cedrangolo Oscar che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Mattei Roberto che ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ZZ MO, assistito dal suo difensore di fiducia, ricorre ai giudice di legittimità per l'annullamento della sentenza resa dalla Corte di Appello di Torino che, in data 19 gennaio 2009, confermava quella resa in prime cure dal Tribunale della stessa città e con essa la sua condanna alla pena di mesi sei di reclusione, perché giudicato colpevole del reato di cui all'art. 437 c.p., comma 2 in quanto, in qualità di amministratore delegato della Birko s.r.l., rimuoveva apparecchi e segnali destinati a prevenire infortuni sui lavoro afferenti al miscelatore marca Beccaria tipo MA/1 - 200 litri, rimozione dalla quale derivava l'infortunio su lavoro patito da AS MA;
reato accertato in Rivoli, il dì 8.7.2002. 2, A sostegno del gravame di legittimità la difesa ricorrente denuncia col primo motivo di ricorso l'inosservanza di norme processuali poste a pena di nullità ed in particolare dell'art. 521 c.p.p., comma 2 e art. 522 c.p.p., comma 1, sul rilievo che l'imputato sarebbe stato condannato per una condotta non contestatagli, eppertanto in violazione del principio relativo alla correlazione tra accusa e sentenza.
Osserva al riguardo la difesa impugnante che l'ipotesi descritta con la contestazione e rispetto alla quale nessuna variazione è stata apportata dal P.M. nel corso del processo, è stata ritenuta dal giudice di prime cure non provata, tant'è che la sentenza di condanna viene poi sostenuta con il riconoscimento in capo all'imputato di una condotta omissiva e precisamente quella di non aver controllato il macchinario aziendale, peraltro molto equivocando sull'elemento psicologico del reato, più vicino all'opzione colposa che a quella dolosa, pur richiesta dalla norma incriminatrice. Col secondo motivo di ricorso censura la difesa ricorrente la sentenza impugnata sotto il profilo della illogicità della motivazione, sul rilievo che avrebbe la Corte di merito sostenuto, in ciò travisando i fatti, che la manomissione di cui alla contestazione avrebbe determinato un vantaggio sia per l'operatore addetto alla macchina, sia per la produzione, in quanto incrementata quest'ultima a parità di tempi di lavorazione ed in quanto sottoposta a rischi minori in ordine al mantenimento della sua qualità. Al riguardo replica il ricorrente che la Corte non avrebbe dato risposta alla prova logica offerta nel processo che l'incremento produttivo era in realtà insussistente e che, parimenti, non v'era alcun maggior pericolo di inquinamento qualitativo utilizzando il macchinario non sottoposto all'alterazione per cui è causa, tesi sostenuta in sentenza, secondo avviso difensivo, attraverso un evidente travisamento della testimonianza del teste Nicolis, al quale la Corte avrebbe fatto dire cose contrarie a quelle realmente dichiarate (segue nel ricorso la riproduzione dei passi salienti della testimonianza).
Propone, infine, il ricorrente questione di legittimità costituzionale con riferimento all'art. 522 c.p.p., comma 1 sotto il profilo che ritenere non operante la nullità ivi prevista nell'ipotesi in cui il giudice non abbia ravvisato la diversità del fatto a mente dell'art. 521 c.p.p., comma 2, pur in presenza di variazioni di elementi costitutivi della fattispecie che avrebbero dovuto costituire oggetto di modifica dell'imputazione, contrasti con l'art. 24 Cost., comma 2 e art. 111 Cost., comma 1 e comma 2, primo periodo e art. 3 Cost.. 3. Il ricorso non è fondato.
3.1 Ed invero al ricorrente risulta contestato il delitto di cui all'art. 437 c.p., comma 2 e precisamente l'ipotesi, tra le due ivi contemplate, secondo cui è punito chi rimuove apparecchi destinati alla prevenzione antinfortunistica. Il capo di imputazione accusa infatti l'imputato di aver rimosso apparecchi e segnali destinati a prevenire infortuni apposti ad un certo miscelatore utilizzato nell'azienda dallo stesso diretta.
La motivazione impugnata imputa però al ricorrente la condotta seguente: "non essere intervenuto per eliminare la situazione di pericolo, e ciò, nonostante precedenti sopralluoghi dell'ASL", dai quali, ultimi, i giudici di merito hanno tratto altresì la convinzione, legittima, che l'amministratore delegato dell'azienda fosse al corrente dell'alterazione meccanica del macchinario in questione e di cui al processo.
3.2 Ciò posto occorre rilevare, in primo luogo, che la condotta per la quale è poi intervenuta la condanna rientra tra (e ipotesi delittuose di cui all'art. 437 c.p., giacché rientra nella nozione di omissione dolosa di apparecchiature antinfortunistiche anche l'omissione, cosciente e consapevole, di ripristinare l'apparecchiatura antinfortunistica che per una precedente manomissione abbia perso la sua efficacia di prevenzione, dappoiché evidente che "omettere il ripristino" di ciò che è stato prima collocato, sia fattispecie minore, ricompresa nell'"omettere il collocamento" stesso. Entrambe le omissioni, l'una in relazione di "species" rispetto all'altra di natura generale, frustrano infatti in egual misura e senza differenziazione di sorta il funzionamento di macchinati in relazione alla finalità antinfortunistica cui essi sono predisposti, rendendo possibile il verificarsi di un infortunio che sarebbe, per contro, impossibile in caso di normale funzionamento delle apparecchiature antinfortunio realizzate e poste sulla macchina stessa.
3.3. Rimane da delibare l'eccezione di mancata contestazione della condotta accertata dai giudici di merito nei sensi appena chiariti e l'esatta portata delle prescrizioni processuali di cui all'art. 521 c.p.p., che disciplina, come è noto, il principio di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza pronunciata. Al riguardo giova premettere che tale rilevantissimo principio normativo trova la sua ragione strutturale nella tutela del diritto di difesa, di guisa che, se il fatto assunto come diverso, per la sua continenza ovvero riferibilità sostanziale a quello contestato, non ha prodotto alcuna lesione difensiva, nel senso che, comunque, da esso l'imputato si è compiutamente difeso, esso non può essere legittimamente invocato. Nel caso in esame tra la condotta commissiva inizialmente contestata e quella emissiva accertata nel processo può riscontrarsi una mera differenza in ordine a modalità comportamentali, giacché, comunque, entrambe le condotte sono caratterizzate: dalla volontà dolosa, dalie medesime conseguenze di frustrazione della prevenzione antinfortunistica, dal riferimento alla sicura funzionalità della stessa macchina, dapprima ritenuta alterata dalla rimozione di un dispositivo eppoi assunta alterata dal mancato intervento di ripristino di quel dispositivo, dall'essere ricomprese nella medesima norma incriminatrice.
Nè può negarsi che nel caso di specie l'imputato si sia ampiamente, efficacemente e compiutamente difeso nel processo, come peraltro puntualmente annotato dalla Corte territoriale. Può pertanto conclusivamente affermarsi che nel caso di specie non risulta violato il principio di correlazione tra sentenza ed imputazione dappoiché a base della decisione non risulta posto un fatto radicalmente trasformato rispetto a quello contenuto nel capo d'accusa, un fatto incompatibile con esso perché in rapporto di eterogeneità (Cass., 3.2.1998, n. 3460, Magro). D'altra parte, collegandosi a tale principio, ancora di recente questa Corte ha avuto modo di ribadire che l'imputato non può essere giudicato e condannato per fatti relativamente ai quali non sia stato posto in condizioni di difendersi, precisando però, nel contempo, che la contestazione del fatto non deve essere ricercata esclusivamente nei capo di imputazione, ma va riferita ad ogni altra concreta integrazione processuale dell'addebito intervenuta nel corso del giudizio e rispetto alla quale l'imputato, come nel caso in esame, abbia avuto modo di opporre le proprie deduzioni (Cass., sez. 6^, 25.2.2004, 21094, rv. 229021). Il primo motivo di doglianza va pertanto rigettato.
3.4 Manifestamente infondato è altresì il secondo motivo di ricorso, dappoiché la tesi assunta in sentenza, e difensivamente contestata, del vantaggio imprenditoriale conseguente alla denunciata alterazione funzionale del macchinario, non è per nulla fondante del sostegno logico dato dai decidenti alla pronuncia di condanna, ne' tampoco si appalesa essenziale per la sussistenza del reato. Come reso palese dalla chiara lettera della legge, il reato in esame rientra tra quelli definiti dalla scienza penalistica come reati di pericolo ed esso ricorre oggettivamente allorché, anche in astratto, la condotta realizzata dall'agente determini una situazione di pericolo per la pubblica incolumità.
3.5 Del pari manifestamente infondata si appalesa la prospettata questione di costituzionalità dell'art. 522 c.p.p., comma 1, giacché l'interpretazione che potremmo definire "dinamica" del principio di correlazione di cui all'art. 521 c.p.p., ampiamente accreditata da questa Corte, non viola affatto il diritto di difesa dell'imputato, posto che la richiamata interpretazione si fonda sul presupposto, ineludibile, che non si verifichino in concreto vulnus difensivi;
si inserisce con coerenza nell'ambito del principi del giusto processo;
ne' appare, infine, irragionevole nella sua articolazione giuridica tanto da lasciare spazio a sospetti di contrasto col principio di uguaglianza.
4. Alla stregua delle esposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2009