Cass. pen., sez. I, sentenza 11/06/2009, n. 28850
CASS
Sentenza 11 giugno 2009

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Massime1

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 437 cod. pen., nella nozione di omissione dolosa rientra anche il mancato, consapevole, ripristino di apparecchiature antinfortunistiche, che a causa di precedente manomissione abbiano perduto la loro efficacia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Commentario1

  • 1Appalto in condominio: la responsabilità penale dell’amministratore
    Manuel Massimiliano La Placa · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

    La responsabilità penale dell'amministratore di condominio, in materia di appalto, può essere tanto di natura dolosa quanto, principalmente, di tipo colposo e, generalmente, omissivo (ex art. 40, c.2 c.p., infatti, ‘'non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo''). La maggior parte delle ipotesi delittuose ascrivibili all'amministratore derivano da norme generali e speciali del codice penale, ma anche dall'interazione di queste con la normazione in tema di sicurezza e salute sul lavoro. Come noto, infatti, il D.Lgs n. 81/2008 ha abrogato tutte le precedenti normative in materia, accorpandone gli elementi strutturali in un testo unico di norme …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 11/06/2009, n. 28850
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28850
Data del deposito : 11 giugno 2009

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