Sentenza 31 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 31/01/2001, n. 1364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1364 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2001 |
Testo completo
IN NOME DE01-3 64 / 0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE CONDOMINIO PARTICOMUNI- Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: -PREJUNTIUNE - TITOLO CONTRARIO Dott. Vincenzo BALDASSARRE Presidente R.G.N. 16399/98 Dott. Antonio VELLA Consigliere Cron. 2880 Dott. Roberto Michele TRIOLA Consigliere Rep. 458 - Consigliere BUCCIANTE Dott. Ettore Ud. 28/09/00 MAZ ZACANE Rel. Consigliere Dott. Vincenzo CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 OREdal Sig SENTENZA per diritti 600 GEN, 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE BARDI RENATO, POLLINA RENATA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA APPIA NUOVA 96, presso lo LIRE 3000 studio dell'avvocato ROLFO GUIDO, che li difende CANCELLERIA unitamente FRANCIA RENZO, giusta delega all'avvocato in atti;
ricorrenti CG408378 -
contro
CG408373 CA ZA in proprio e n.q., STURLESE PIERO nella qualità di coeredi di STURLESE ORLANDO, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ---- UFFICIO COPIE elettivamente domiciliati in ROMA VIA LUCREZIO CARO Richiesta copia esecutiva che dal Sig. DANTE 2000 12, presso lo studio dell'avvocato DANTE ENRICO, per diri 1+ 2000+12 21 MAR. 2001 1524 li difende unitamente all'avvocato ROMANELLI SERGIO, il IL CANCELLIERE -1- giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 148/98 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 06/03/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/09/00 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE;
udito 1'Avvocato DANTE, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore it Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per' rigetto. LIRE 10000 CANCELLERIA AT935140 AT935139 AT382404 BB907894 BB907893 BB307832 BB907891 AU765334 -2- AU765333 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 30.3.1987 RL ES ed SA AR convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di La Spezia RE RD e NA PO chiedendo dichiararsi di proprietà comune degli esponenti la porzione di sottotetto sovrastante il loro appartamento in La Spezia di cui si erano appropriati i convenuti, proprietari di un alloggio sullo stesso piano, i quali avevano rifiutato anche di consegnare la chiave della porta di accesso. Costituendosi in giudizio il RD e la PO chiedevano il rigetto della domanda assumendo di aver acquistato con rogito Raimondi dell'11.9.1980 la porzione di immobile suddetta contestualmente all'appartamento come pertinenza del medesimo e di aver sempre detenuto le chiavi di accessO al sottotetto. Il Tribunale adito con sentenza del 19.7.1993 accoglieva la domanda attrice. Proposta impugnazione avverso tale decisione da parte del RD e della PO, la Corte di Appello di Genova con sentenza del 6.3.1998 rigettava il gravame. La Corte territoriale, premesso che l'oggetto 3 del contendere era rappresentato dalla questione relativa alla proprietà dello spazio costituente la proiezione in ascendere del vano scale fino al tetto e comprendente le due rampe di scale in legno ed i pianerottoli intermedio e final siti tra il terzo piano dell'edificio ed il sottotetto, affermava che le caratteristiche strutturali della porzione immobiliare in contesa evidenziavano 1'attitudine funzionale a consentire l'accesso ad entrambi i sottotetti;
considerato poi come elemento pacifico che la conformazione dello spazio eradi accesso alt etto, risalente a tempi remoti, stata realizzata dall'unico originario proprietario al fine di poter raggiungere l'intero sottotetto era legittimo applicare alla dell'edificio, fattispecie la presunzione di proprietà comune ai sensi dell'art. 1117 C.C., trattandosi di opere e manufatti destinati all'uso ed al godimento comune;
né d'altra parte tale presunzione poteva ritenersi superata sulla base del rogito Raimondi dell'11.9.1980 laddove si affermava che oggetto della vendita era "1'appartamento di vecchia costruzione con pertinenziale soffitta......., attesa l'insussistenza di elementi sufficienti ad identificare tale locale soffitta con l'articolato 4 spazio sovrastante il vano scale come sopra descritto;
pertanto in conclusine la domanda proposta dallo ES e dalla LL era fondata, dovendosi ritenere la natura condominiale delle strutture e degli spazi suddetti, così procedendo ad una integrazione della sentenza di primo grado. Avverso tale sentenza il RD e la PO hanno proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi;
resistono con controricorso SA LL e ER ES (entrambi quali eredi di RL ES, la prima anche in proprio); le parti hanno presentato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo i ricorrenti, deducendo insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, assumono che erroneamente il giudice di appello ha esteso la presunzione di proprietà comune di cui all'art. 1117 c.C. ai due pianerottoli situati tra il terzo i ed il sottotetto dell'edificio in cui sono compresi gli appartamenti di rispettive proprietà delle parti in causa ed alle scale di legno che permettono di raggiunger li;
invero secondo ricorrenti deve escludersi l'attitudine di tali 5 pianerottoli a consentire l'accesso ai sottotetti, considerato che quest'ultimo per le loro caratteristiche ed in particolare per le esigue dimensioni non sono utilizzabili. Il motivo è infondato. correttamente ha Infatti la Corte territoriale presunzione di comunione prevista applicato la dall'art. 1117 C.C. con riguardo allo spazio costituente la protezione del vano scale compreso tra il terzo piano dell'edificio in questione ed i sottotetti, avendo accertato che le due rampe di due pianerottoli che 10 compongono, scale ed permettendo di raggiungere i rispettivi sottotetti di proprietà esclusiva delle parti, sono destinati oggettivamente ad essere utilizzati anche dagli attuali controricorrenti. Ne rileva in senso contrario la dedotta inutilizzabilità di tali sottotetti, trattandosi di argomentazione infondata sotto diversi profili. Al riguardo deve anzitutto osservarsi, come rilevato dal giudice di appello e come sostanzialmente ammesSO dai ricorrenti, che in realtà lo ES e la LL hanno reso praticabile, mediante la sistemazione di un impalcato di tavole, una parte del loro sottotetto, 6 che dunque risulta entro certi limiti utilizzabile;
inoltre è opportuno ribadire che la presunzione di COMUNIONE RICORRE convenzione di cui all'art. 1117 C.C. riceve qualora un bene sia utilizzabile, anche solo potenzialmente, per gli usi comuni (Cass. 20.7.1999 n.7764), assumendo quindi rilevanza la sua idoneità strutturale e funzionale in tal senso. E' stato poi ben chiarito in sentenza che l'oggetto della presente controversia non riguarda la proprietà dei sottotetti, bensì dello spazio costituente la proiezione in ascendere del vano scale esistente tra il terzo piano dello stabile ed i sottotetti medesimi;
pertanto al fine di superare la presunzione di cui all'art. 1117 C.C. i ricorrenti avrebbero dovuto offrire elementi idonei ad escludere la destinazione del suddetto spazio all'uso comune, tenendo presente che a tal riguardo occorre che il bene, PER OGLETTIVE caratteristiche strutturali, serva in modo esclusivo all'uso о al godimento di una parte dell'immobilE, venendo così meno il presupposto per il riconoscimento della proprietà comune, in quanto la destinazione particolare del bene che prevale sulla attribuzione legale (Cass.
9.6.2000 n.7889). Orbene nella fattispecie ricorrenti nulla 7 hanno dedotto in proposito, essendo anzi non contestato il rilievo del giudice di appello secondo cui le caratteristiche strutturali dello spazio sovrastante il vano scale evidenziano la sua a permettere l'accesso ad entrambi iattitudine sottotetto (a prescindere dall'uso che di questi ultimi come beni di proprietà esclusiva venga in concreto svolto) ed anche al tetto dell'edificio, né del resto stata censurata l'ulteriore affermazione della Corte territoriale secondo cui la conformazione della porzione immobiliare in И questione è stata realizzata dall'unico originario proprietario proprio al fine di consentire di raggiungere l'intero sottotetto dell'edificio. OMEJJA ED INJUFFICIENTE MOTIVATIONE, DEDUCONO, Con il secondo motivo i ricorrenti, denunciando) che con rogito Raimondi dell'11. 9.1980 essi si oltre che dell'appartamentoerano resi acquirenti, sito al terzo piano dell'edificio condominiale, anche di un "pertinenziale locale soffitta" che deve essere identificato non con il sottotetto, come sostenuto dal giudice di appello, bensì con lo spazio sovrastante il vano scale come sopra descritto. Con il terzo motivo ricorrenti deducendo applicazione dell'art. 1362 violazione ○ falsa 8 C.C., sostengono che la Corte territoriale, identificando il "locale pertinenziale soffitta" di cui al citato rogito Raimondi con il sottotetto, ha attribuito un significato diverso al tenore letterale della suddetta locazione;
essi inoltre lamentano che il giudice di appello avrebbe altresì trascurato, sempre sotto il profilo ermeneutico, la circostanza che la chiave di accesso al vano in è stata sempre nella disponibilità contestazione ACQUISTARONO degli attuali ricorrenti da quando acquistano l'appartamento nel 1990, mentre una analoga chiave non fu consegnata alle controparti all'atto dell'acquisto dell'altro alloggio sito al terzo И piano dell'edificio condominiale. Il secondo ed il terzo motivo, che vengono esaminati congiuntamente in quanto connessi, sono infondati. Infatti il giudice di appello ha esaurientemente esposto le ragioni per le quali ha escluso che il rogito Raimondi dell'11.9.1980 costituisse un titolo idoneo a superare la presunzione di proprietà comune dello spazio sopra descritto costituito da due pianerottoli e due rampe di scale;
in particolare la Corte territoriale ha ritenuto più ragionevole 9 identificare la soffitta menzionata nel suddetto rogito nel sottotetto, valorizzando altresì la circostanza che nell'atto, nell'indicare i confini dell'immobile oggetto della vendita, si fa riferimento verso il lato superiore al tetto e non quest'ultimo al sottotetto, evidentemente perché era già denominato come soffitta. Orbene, in presenza di tale ricostruzione della volontà negoziale, i ricorrenti si limitano ad una semplice critica della decisione SFAVOREVOLE Formulata attraverso la mera prospettazione di una diversa interpretazione, senza peraltro indicare in modo specifico i criteri in concreto non osservati dal giudice di merito e, soprattutto, il modo in cui questi si sia da essi discostato. Più particolarmente non appare poi fondata la censura relativa ad una omessa ed insufficiente motivazione in ordine alla ritenuta identificazione del locale soffitta con il sottotetto, essendo SECONDO i ricorrenti "impensabile" che l'acquisto di quest'ultimo possa formare oggetto di specifica clausola contrattuale;
invero il giudice di appello in proposito ha correttamente applicato il criterio ermeneutico letterale, in conformità dell'orientamento di 10 questa Corte secondo cui nella ricerca della comune contraenti il primo e intenzione delle parti della operazioneprincipale strumento è costituito dalle parole ed interpretativa usate nel contratto (Cass. 13.5.1998 espressioni n. 4811), con la specificazione che qualora queste siano chiare e dimostrino una loro intima “ratio" il giudice non può ricercarne una diversa (Cass. 22.4.1995 n.4563; Cass. 20.5.1997 n.4480). I ricorrenti inoltre lamentano il mancato riferimento, da parte del giudice di appello, alla circostanza che essi, al contrario delle dell'acquisto controparti al momento dell'appartamento sito al terzo piano dell'edificio condominiale, ebbero anche la consegna della chiave del locale in contestazione. Al riguardo deve anzitutto osservarsi che il criterio ermeneutico richiamato in proposito dai AVENTE ricorrenti, avrebbe riguardo al comportamento complessivo delle parti, trova applicazione soltanto in via sussidiaria, laddove cioè l'interpretazione letterale e logico-sistematica sia insufficiente, ipotesi non ricorrente nella fattispecie. La considerazione svolta dai ricorrenti è II comunque infondata sotto ulteriore profilo. Posto che la chiave di cui il RD e la PO ebbero la disponibilità all'atto dell'acquisto del loro appartamento riguarda una apertura munita di infisso che consentiva l'accesso al sottotetto, come si evince chiaramente dalla sentenza impugnata;
che si è già chiarito e non contestano i ricorrenti che l'oggetto della presente controversia non riguarda la proprietà non del sottotetto bensì dello spazio, costituito da due pianerottoli е due rampe di scale, sito tra il terzo piano dello stabile ed i sottotetti;
che e del pari pacifico che per accedere ad esso non И MUNITA dioccorre oltrepassare alcuna porta serratura che implichi l'uso di una chiave;
non dimostrano gli stessi ricorrenti quale rilievo assuma la dedotta circostanza, al fine di definire l'assetto proprietario delle sottostanti strutture. Il ricorso deve quindi essere rigettato;
ricorrenti soccombenti devono essere condannati in solido al rimborso delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in 12 solido al rimb orso delle spe se di giudizio di cui lire 206.000 ...per spese e lire 2.000.000 per onorari di avvocato. Così deciso in Roma il 28.9.2000 Ийский те нология елити Кіжир Волвония, рestime pres.Viücemo IL CANCELLIEMC Dott.ssa Donatella D'Anne DEPOSITATO IN CANCELLERIA GEN 2001 IL CANCELLIERE OF Poma 80000 330000 VERSATE £ 270.007 RC DA BOLL RCDA OL RC OL RC DA OI €1.29 L2500 €1,29 L2500 €1,29 L2500] €1,29 L2500 RC DA OL RC DA OL RC OL RC DA OL €1,29 L2500 €1,29 L2500 €1,29 L2500 €1,29 L2500 PFE 18 EVALUA 'I VTIN NIA VIINIL 3A UFT OTTO V VƆHVW MMA 2Registrato in c22 FEB. 2001, 4 aln.9167 O A R M 270.000 100. (lire DUE ا ل A فا ي P. C ة Servizi (Dissa DI FILIPPO) Il Resport y Alli Giudiziari UFFICIO (Dr. M. FAARDIGHINI) 13