Sentenza 29 maggio 2009
Massime • 1
La mancata comparizione del querelante all'udienza non dà luogo a remissione tacita della querela. (In motivazione la Corte ha precisato non potersi fare applicazione analogica al giudizio ordinario innanzi al tribunale della disposizione, di natura eccezionale, dell'art. 28 D.Lgs. n. 274 del 2000 dettata per il procedimento con ricorso immediato avanti al giudice di pace).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/05/2009, n. 24526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24526 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAGANO Filiberto - Presidente - del 29/05/2009
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 2541
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - N. 45596/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone;
nei confronti di:
NG MB YB, nato a [...] il [...];
MB DI, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone in data 27.3.2006. Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Dott. Piercamillo Davigo.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Antonio Gialanella, il quale ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata con rinvio al Tribunale di Pordenone. osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 27.3.2006, il Tribunale di Pordenone dichiarò non doversi procedere nei confronti di NG MB YB e di MB DI in ordine al reato di appropriazione indebita per remissione di querela, remissione desunta dalla mancata comparizione all'udienza della persona offesa.
Avverso tale pronunzia ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone deducendo violazione di legge in quanto la mancata comparizione della persona offesa non varrebbe quale remissione di querela.
Il ricorso è fondato.
Anzitutto va ricordato che, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, "in materia di rimessione extraprocessuale tacita della querela, i fatti incompatibili con la volontà di persistere devono risultare da un comportamento del querelante di carattere univoco che non lasci adito a interpretazione diversa". (Cass. sez. 2 sent. n. 45632 del 8.10.2003 dep. 25.11.2003 rv 227686. Nella fattispecie la Corte ha negato che tale carattere univoco possa desumersi dalla ripetuta mancata presentazione del querelante al dibattimento). Tale orientamento non è stato modificato in conseguenza dell'entrata in vigore delle norme sul giudizio innanzi al giudice di pace. Infatti questa Corte ha affermato l'eccezionalità della disposizione di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 28: "Nel procedimento davanti al giudice di pace, la mancata comparizione del querelante all'udienza fissata a seguito della citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria non produce l'effetto della rimessione tacita della querela, a norma del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art.28, in quanto tale disposizione ha carattere eccezionale e si applica esclusivamente alla procedura attivata con il ricorso immediato ex art. 21, D.Lgs. cit., nel caso di pluralità di persone offese". (Cass. sez. 5 sent. n. 2667 del 16.12.2003 dep. 27.1.2004 rv 227468). Si deve quindi escludere che sia ipotizzabile un'applicazione analogica di tale disposizione, proprio per il suo carattere eccezionale.
Si deve infine ricordare che la rimessione di querela estingue il reato solo ove accettata e nella specie neppure risulta tale accettazione da parte degli imputati.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio alla Corte d'appello di Trieste ai sensi dell'art. 569 c.p.p., comma 4.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Trieste.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 maggio 2009. Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2009