Sentenza 17 marzo 2010
Massime • 1
Nel caso in cui l'atto di impugnazione sia trasmesso a mezzo raccomandata alla cancelleria del giudice "a quo", l'omessa apposizione da parte del pubblico ufficiale addetto della data di ricezione e della propria sottoscrizione, in violazione del disposto dell'art. 583, comma primo, cod. proc. pen., non determina l'inammissibilità dell'impugnazione medesima a norma dell'art. 591, comma primo, lett. c), stesso codice.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/03/2010, n. 13631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13631 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 17/03/2010
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Consigliere - SENTENZA
Dott. NUZZO Laurenza - rel. Consigliere - N. 1163
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 13236/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) D'DA NA N. IL 13/12/1961;
2) IU MA AN N. IL 29/11/1963;
avverso la sentenza n. 141/2008 CORTE APPELLO di POTENZA, del 04/12/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/03/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. NUZZO Laurenza;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GALASSO Aurelio che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
Udito il difensore Avv. Montagna Vincenzo che chiede l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
D'AM CI e IO RI CE, tramite difensore di fiducia, hanno proposto, congiuntamente, ricorso per cassazione avverso la sentenza, in data 4.12.2008, con cui la Corte di Appello di Potenza dichiarava inammissibile, per tardività, l'appello da loro proposto avverso la sentenza 26.4.2007 del Tribunale di Matera, sez. dist. di Pisticci (con conseguente ordine di esecuzione della sentenza stessa) che aveva condannato gli imputati stessi per due episodi di truffa aggravata ed il D'AM anche per il reato di cui all'art. 612 c.p., dichiarando interamente condonata la pena a ciascuno inflitta. I ricorrenti deducevano:
1) violazione dell'art. 583 c.p.p. ed illogicità della motivazione, laddove la Corte territoriale aveva ritenuto non provata la tempestiva spedizione, a mezzo posta, dell'atto di appello, non avendo rinvenuto in atti la busta contenente l'atto o gli atti di appello con i segni della spedizione e recando la nota di accompagnamento, prodotta dalla difesa, il timbro della Cancelleria del Tribunale di Matera sez. dist. di Pisticci, la data dell'11.7.2007, successivo al 10.7.2007, termine di scadenza per la proposizione dell'impugnazione ex art. 585 c.p.p., comma 1, lett. c);
non era certo, inoltre, che la raccomandata in atti fosse quella contenente proprio l'atto di appello. Rilevavano i ricorrenti che l'invio della raccomandata costituiva prova della spedizione dell'atto di appello a mezzo posta, dovendosi presumere che la busta contenesse l'atto di impugnazione;
in ogni caso la Corte di appello aveva omesso di disporre la ricerca della busta mancante ed acquisire notizie presso la cancelleria del Tribunale di Matera sez. di Pisticci;
al riguardo veniva prodotta dal difensore certificato, in data 4.2.2009, con cui il cancelliere del Tribunale stesso attestava che "nel modello 31 al n. 44/07 n. 5484 N.R.G. risulta iscritta l'impugnazione della sentenza n. 325/07 del 26.4.2007, appello inviato a mezzo posta il 9.7.2007 e pervenuto in cancelleria l'11.7.2007, proposto a mezzo del difensore Avv. Vincenzo Montagna nell'interesse di D'AM CI e IO RI CE, il fascicolo dell'impugnazione è stato inviato alla Corte di appello di Potenza in data 8.4.2008". Sulla base di tale certificazione, veniva chiesto l'annullamento della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Erroneamente la Corte di appello ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione sulla base, essenzialmente, della mancata attestazione, da parte del funzionario di cancelleria, della data di spedizione del plico raccomandato contenente l'atto di appello. Al riguardo va rilevato che ove l'atto di impugnazione sia trasmesso a mezzo raccomandata alla cancelleria del giudice "a quo",come avvenuto nella specie, l'omessa indicazione, da parte del pubblico ufficiale addetto della data di ricezione e della propria sottoscrizione,in violazione del disposto dell'art. 583 c.p.p., comma 1, non determina l'inammissibilità dell'impugnazione medesima a norma dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c). Tale disposizione va, infatti, interpretata nel senso che essa fa riferimento a quegli adempimenti che costituiscono oneri delle parti e che sono imprescindibili per l'identificazione degli elementi essenziali dell'atto di impugnazione, mentre l'apposizione su questo, da parte del pubblico ufficiale addetto a riceverlo, della data e della firma non solo non rientra tra le attività costituenti oneri delle parti, sulle quali non possono ricadere gli effetti negativi delle omissioni del pubblico ufficiale, ma non è neanche rivolta all'effetto di attestare requisiti attinenti alla tempestività o regolarità dell'impugnazione che,ai sensi del secondo comma dell'art. 583 c.p.p., si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o telegramma (Cfr. Cass. n. 7351/1992; n. 885/1993). In ogni caso la tempestività dell'impugnazione risulta provata dalla certificazione prodotta dal ricorrente con cui il Cancelliere del Tribunale di Matera sez. dist. di Pisticci attesta che "nel modello 31 al n. 44/07 n. 5484 N.R.G. risulta iscritta l'impugnazione della sentenza n. 325/07 del 26.4.07, appello inviato a mezzo posta il 9.7.2007 e pervenuto in cancelleria l'11.7.2007, proposto a mezzo del difensore Avv. Vincenzo Montagna nell'interesse di D'AM CI e IO RI CE.".
La provata tempestività della spedizione dell'atto di appello, ex art. 583 c.p.p., comma 2, avverso la sentenza 26.4.2007 comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Potenza per il giudizio di secondo grado.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Potenza per il giudizio di secondo grado.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2010