Sentenza 26 novembre 2002
Massime • 1
Il nulla-osta in sanatoria rilasciato dall'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico non produce effetti estintivi sul reato commesso per l'esecuzione di lavori in sua assenza, applicandosi la causa di estinzione dei reati prevista dagli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia) esclusivamente a quelli contemplati dalla medesima legge. (Fattispecie relativa alla realizzazione, in assenza di concessione edilizia e di autorizzazione dell'Amministrazione competente in ordine alla tutela del vincolo paesaggistico, di una strada in battuto e conglomerato cementizio di lunghezza pari a 120 metri e di larghezza variabile tra i due metri e i due metri e mezzo)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/11/2002, n. 2109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2109 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 26/11/2002
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - N. 2221
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NOVARESE CO - Consigliere - N. 1648/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR CO NT, n. il 4.7.1948 in Altofonte, ivi res. via Degli Astronauti n. 58 D.E.,
avverso la sentenza in data 24.10.2001 della Corte di Appello di Palermo, con la quale, a conferma di quella del Tribunale di Palermo, sezione distaccata di Monreale, in data 19.5.2000, venne condannato alla pena di mesi uno, giorni dieci di arresto e L. 21.000.000 di ammenda, quale colpevole dei reati: a) di cui agli art. 7 e 20 lett. e) della L. n. 47/85; b) di cui agli art. 1 quinquies e sexies della L. n. 431/85, unificati sotto il vincolo della continuazione. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. CO Mauro Iacoviello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, Avv. Angelo Sibilio, che ha concluso per raccoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Palermo ha confermato la pronuncia di colpevolezza del AR in ordine ai reati ascrittigli per avere realizzato, senza concessione edilizia e senza autorizzazione dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, una strada in battuto e conglomerato cementizio della lunghezza di metri 120 e della larghezza variabile tra i metri due e due e mezzo. La sentenza ha rigettato i motivi di appello, con i quali veniva contestata la necessità che l'opera fosse approvata con concessione edilizia e la sussistenza della violazione paesaggistica per il successivo ottenimento del nulla osta della amministrazione competente.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, che la denuncia per violazione di legge e vizi della motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di impugnazione il ricorrente deduce che le strade poderali non sono soggette a concessione edilizia, ai sensi dell'art. 6 della Legge della Regione Siciliana n. 37/85, già citata nei motivi di appello, e del corrispondente regolamento edilizio regionale, ne' ad autorizzazione alcuna. Deduce, inoltre, che erroneamente la sentenza ha escluso la conformità dell'opera realizzata al nulla osta in sanatoria rilasciato dalla competente autorità regionale, risultando evidente detta conformità dalla documentazione prodotta in dibattimento.
Il ricorso non è fondato.
La impugnata sentenza ha esattamente osservato, uniformandosi al consolidato insegnamento di questa Corte sul punto (cfr. negli stessi termini sez. 3^, 198804744, Gargiulo, riv. 178165; conf. sez. 3^, 199709965, Pagliaro V., riv. 209635; sez. 3^, 199909912, Miniero S., riv. 214343), che il citato disposto della normativa regionale deve essere interpretato alla luce dei principi generali che regolano la materia urbanistica, di talché è sempre necessario il preventivo rilascio della concessione edilizia per la realizzazione di una strada di dimensioni rilevanti, in quanto quest'ultima costituisce un'opera che, incidendo sullo stato materiale e sulla conformazione del suolo e dell'ambiente, realizza una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale, indipendentemente dal fine per il quale è stata eseguita.
Non si palesa, pertanto, meritevole di censura, alla luce dell'enunciato principio di diritto, l'affermazione della impugnata sentenza secondo la quale l'opera realizzata dal AR necessitava del preventivo rilascio di concessione edilizia, in considerazione delle notevoli dimensioni della stessa e dell'impatto sul territorio, nonché del fatto che detta strada non si sviluppa esclusivamente all'interno della proprietà dell'imputato, bensì ha inizio da una strada vicinale che conduce a quella comunale, risultando quindi idonea a mettere in comunicazione il fondo del AR con il sistema viario pubblico.
Gli ulteriori rilievi afferenti alla conformità dell'opera realizzata al nulla osta in sanatoria rilasciato dalla amministrazione competente in ordine alla tutela del vincolo paesaggistico costituiscono una censura in punto di fatto non deducibile in sede di legittimità.
Peraltro, la affermazione del ricorrente, pur se esaminata dai giudici di merito e disattesa per la rilevata non conformità dell'opera al provvedimento rilasciato dall'autorità regionale, è inconferente, in quanto il nulla osta in sanatoria in materia paesaggistica non produce un effetto estintivo sul reato commesso per la esecuzione dei lavori senza il predetto nulla osta, applicandosi la causa di estinzione dei reati di cui agli art. 13 e 22 della L. n.47/85 esclusivamente alle fattispecie criminose previste dalla medesima legge urbanistica.
Nè la dedotta circostanza del successivo rilascio di un nulla osta in sanatoria può avere rilevanza al fine di escludere l'elemento psicologico del reato, come dedotto nel motivo di ricorso. Trattasi, invero, di questione non sollevata dinanzi al giudice di merito e, pertanto, inammissibile.
In ogni caso, inoltre, l'assunto del ricorrente si palesa in contraddizione proprio con la circostanza che il parere favorevole dell'amministrazione competente è intervenuto successivamente alla realizzazione dell'opera, di talché nessuna influenza può avere esplicato sull'elemento psicologico del reato.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. al rigetto dell'impugnazione segue a carico del ricorrente l'onere del pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente AR CO NT al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 26 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2003