Cass. pen., sez. III, sentenza 26/11/2002, n. 2109
CASS
Sentenza 26 novembre 2002

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Il nulla-osta in sanatoria rilasciato dall'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico non produce effetti estintivi sul reato commesso per l'esecuzione di lavori in sua assenza, applicandosi la causa di estinzione dei reati prevista dagli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia) esclusivamente a quelli contemplati dalla medesima legge. (Fattispecie relativa alla realizzazione, in assenza di concessione edilizia e di autorizzazione dell'Amministrazione competente in ordine alla tutela del vincolo paesaggistico, di una strada in battuto e conglomerato cementizio di lunghezza pari a 120 metri e di larghezza variabile tra i due metri e i due metri e mezzo)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 26/11/2002, n. 2109
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2109
    Data del deposito : 26 novembre 2002

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