Sentenza 5 febbraio 2013
Massime • 1
In tema di evasione, deve ritenersi insussistente il dolo nella condotta di colui che, trovandosi agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, se ne allontani per recarsi, per la via più diretta, alla stazione dei Carabinieri. (Fattispecie in cui l'imputato si era allontanato dall'abitazione in cui era ristretto a causa di una situazione di convivenza con i familiari per lui insostenibile).
Commentari • 3
- 1. Litiga con la moglie e fugge dai domiciliari. Per la Cassazione non è evasione.Eleonora Contu · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
- 2. Evasione dai domiciliari per andare dai Carabinieri? (Cass. 52496/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 ottobre 2020
- 3. Dolo e offensività nel delitto di evasione: osservazioni a margine di una recente pronuncia di legittimità (Commento a Cass. pen. 25583/2013).Filippo Lombardi · https://www.studiocataldi.it/ · 10 luglio 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/02/2013, n. 25583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25583 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 05/02/2013
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 228
Dott. CONTI Giovanni - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - N. 30069/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale presso la corte d'appello di;
nel procedimento penale nei confronti di:
AN RA, nato a [...] il [...];
contro la sentenza della Corte d'appello di Genova, emessa il 13/04/2011;
- letti gli atti, il ricorso e il provvedimento impugnato;
- udita in pubblica udienza la relazione del cons. F. Ippolito;
- udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale CESQUI Elisabetta, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
- udito il difensore avv. Glaviano A. che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Genova - in riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Ventimiglia il 21 aprile 2010 - ha assolto ZI NN dal delitto di cui all'art. 385 c.p. "perché, trovandosi legalmente in stato di arresto presso la propria abitazione di Camporosso, in virtù di provvedimento emesso il 20.11.2008 dal Gip del tribunale di Sanremo, se ne allontanava sena autorizzazione" il 14 marzo 2009. Ha ritenuto la Corte territoriale di escludere l'elemento soggettivo del reato in relazione alla condotta del NN, che era uscito dalla sua abitazione, ove si era creata una situazione per lui insostenibile di convivenza con i familiari, per recarsi dai Carabinieri.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale della Repubblica di Genova, deducendo motivazione erronea e contraddittoria ed erronea interpretazione ed applicazione della legge penale con riferimento all'art. 385 cod. pen., essendo l'elemento soggettivo del reato di evasione dagli arresti domiciliari integrato dal dolo generico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
2. Osserva il Collegio, in linea con precedenti decisioni su casi analoghi, che - sulla base della ricostruzione in fatto della vicenda operata dai giudici di merito, nel fatto commesso dall'imputato deve escludersi l'integrazione del reato contestato, giacché l'imputato sostanzialmente non si sottrasse alla sfera di vigilanza degli organi di controllo e non vi fu alcuna apprezzabile soluzione di continuità del suo stato di restrizione, non apprezzandosi una effettiva e concreta violazione dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice, che mira a garantire la corretta attuazione della pretesa punitiva dello stato o le esigenze cautelari funzionali al processo penale (Cass. sez. 6, n. 32668 del 02/03/2010, Tria, Rv. 253373; sez. 6, n. 16673 del 13/04/2010, Parlato, Rv. 247051). La Corte territoriale ha correttamente escluso l'elemento soggettivo del reato nella condotta del NN che usci dalla sua abitazione per l'impossibilità di protrarre la convivenza con i familiari e giunse, immediatamente dopo, per la via più diretta, alla stazione dei Carabinieri, dove gli arresti domiciliari tramutarono in consegna alla forza pubblica.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2013