Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/06/2002, n. 8229
CASS
Sentenza 6 giugno 2002

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La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti non è limitata alla sola attività provvedimentale, ma comprende tutti i comportamenti commissivi o omissivi, imputabili a dolo o colpa grave, dai quali sia derivato un danno per lo Stato o l'ente pubblico. (Principio espresso in fattispecie di responsabilità per danno erariale derivante da indebita percezione da parte del presidente della provincia di un'indennità di carica in misura doppia rispetto a quella ordinaria).

L'art. 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nel disporre per gli amministratori degli enti locali l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato, ha l'effetto di estendere, al settore della responsabilità per danno erariale arrecato all'ente locale dal suo amministratore o dipendente, le norme di carattere processuale che riservano alla giurisdizione della Corte dei conti tutte le controversie in tema di responsabilità patrimoniale dei funzionari, agenti ed impiegati statali.

Il ricorso per cassazione avverso le decisioni della Corte dei conti a norma dell'art. 111 Cost. è consentito soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione, all'osservanza cioè dei limiti esterni delle attribuzioni della Corte medesima, e non anche, pertanto, per denunciare violazioni della legge sostanziale o processuale asseritamente compiute nell'esercizio della giurisdizione speciale. Ne consegue che non può proporsi con tale ricorso censura di violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/06/2002, n. 8229
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8229
    Data del deposito : 6 giugno 2002

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