Sentenza 6 giugno 2002
Massime • 3
La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti non è limitata alla sola attività provvedimentale, ma comprende tutti i comportamenti commissivi o omissivi, imputabili a dolo o colpa grave, dai quali sia derivato un danno per lo Stato o l'ente pubblico. (Principio espresso in fattispecie di responsabilità per danno erariale derivante da indebita percezione da parte del presidente della provincia di un'indennità di carica in misura doppia rispetto a quella ordinaria).
L'art. 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nel disporre per gli amministratori degli enti locali l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato, ha l'effetto di estendere, al settore della responsabilità per danno erariale arrecato all'ente locale dal suo amministratore o dipendente, le norme di carattere processuale che riservano alla giurisdizione della Corte dei conti tutte le controversie in tema di responsabilità patrimoniale dei funzionari, agenti ed impiegati statali.
Il ricorso per cassazione avverso le decisioni della Corte dei conti a norma dell'art. 111 Cost. è consentito soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione, all'osservanza cioè dei limiti esterni delle attribuzioni della Corte medesima, e non anche, pertanto, per denunciare violazioni della legge sostanziale o processuale asseritamente compiute nell'esercizio della giurisdizione speciale. Ne consegue che non può proporsi con tale ricorso censura di violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/06/2002, n. 8229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8229 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICOLA MARVULLI - Primo Presidente -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di sezione -
Dott. ALFIO FINOCCHIARO - Presidente di sezione -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. ALESSANDO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. UGO VITRONE - Consigliere -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE SALMÈ - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA ON, elettivamente domiciliata in Roma, via Filippo Corridoni 15 presso l'avv. Paolo Agnino, rappresentata e difesa dall'avv. Livio Bernot per procura speciale a margine del ricorso,
- ricorrente -
contro
PR di GORIZIA, in persona del presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via G.G. Belli 27 presso l'avv. Rossella Galante, rappresentata e difesa dall'avv. Renato Armaroli, per procura speciale in calce al controricorso,
- controricorrente -
nonché contro
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DEI CONTI,
- controricorrente -
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA,
- intimata -
avverso la sentenza della Corte dei conti del 30 ottobre 2000. Sentita la relazione della causa svolta dal Cons. Dott. Giuseppe Salmè alla pubblica udienza del 12 ottobre 2001;
sentito l'avv. Bernot;
sentito il p.m., in persona dell'avv. gen. Dott. Giovanni Lo Cascio che ha concluso per il rigetto del ricorso e la dichiarazione della giurisdizione della Corte dei conti.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 1^ luglio 1998 la Procura presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Friuli Venezia Giulia ha convenuto in giudizio NI IN chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, da liquidarsi in L. 89.685.672, per avere percepito dal 1995 al 1997, nella qualità di presidente della provincia di Gorizia, un'indennità di carica in misura doppia rispetto a quella ordinaria, in mancanza dei presupposti indicati dall'art. 6, 4^ comma della legge 27 dicembre 1985, n. 816, consistenti nella qualità di lavoratore autonomo o di lavoratore subordinato in aspettativa non retribuita.
Costituendosi, la IN ha sostenuto che nel periodo di cui si tratta aveva dapprima svolto lavoro autonomo come procacciatrice d'affari per conto di una società assicuratrice e, successivamente, aveva instaurato un rapporto di lavoro subordinato, nell'ambito del quale si era collocata in aspettativa non retribuita. Con sentenza del 12 gennaio 1999 la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Friuli Venezia Giulia ha accolto la domanda della Procura e tale decisione è stata integralmente confermata dalla Corte dei conti in sede giurisdizionale centrale, la quale, per quanto ancora rileva in questa sede, ha affermato che dalle indagini della Guardia di finanza, dalle segnalazioni del collegio dei revisori dei conti della provincia di Gorizia, dalla corrispondenza tra la Procura regionale della Corte dei conti e il presidente di detta provincia e dall'esame incrociato dei modelli 740, quadri e), f) e g) con le visure camerali emergeva materiale probatorio sufficiente a dimostrare la responsabilità amministrativa - contabile della IN.
Premesso che l'indennità di carica in misura doppia, prevista dall'art. 6, comma 4 della legge 7 dicembre 1985, n. 816, ha natura risarcitoria, essendo diretta ad indennizzare gli amministratori locali dei pregiudizi derivanti dal fatto che per esercitare le loro funzioni sono costretti a distogliere tempo ed energia dalla propria attività lavorativa, la Corte dei conti ha ritenuta decisiva la circostanza che dal materiale probatorio acquisito era emerso che dall'attività di procacciatrice d'affari e dal rapporto di lavoro subordinato la IN non aveva mai tratto redditi da indennizzare e da ciò derivava l'irrilevanza dell'indagine sulla natura simulata dei rapporti di lavoro di cui si tratta. La Corte dei conti ha aggiunto che nella specie sussistevano anche tutti gli altri presupposti soggettivi e oggettivi della responsabilità per attività dannosa. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, la IN. Resistono con controricorso la provincia di Gorizia e il procuratore generale presso la Corte dei conti centrale.
Motivi della decisione
1. La ricorrente censura la sentenza della Corte dei conti sostenendo, in primo luogo, che sarebbe stato violato il principio della necessaria corrispondenza tra la domanda e la decisione, perché il giudice contabile, invece di decidere in ordine alla sussistenza o meno del rapporto di lavoro autonomo e di quello di lavoro subordinato, si è limitato a dare rilievo alla mancata percezione di redditi derivanti da detti rapporti.
Deduce in secondo luogo la ricorrente che la Corte dei conti è carente di giurisdizione perché, nella specie, non sussisterebbe il presupposto soggettivo della responsabilità amministrativa- contabile, in quanto, da una parte, non aveva maneggio di pubblico denaro, ne' di diritto ne' di fatto, e, dall'altra, non aveva neppure deliberato l'assegnazione dell'indennità di carica di cui si tratta. Tale deliberazione era imputabile al ragioniere e al segretario generale della provincia, nei confronti dei quali soltanto, quindi, avrebbe dovuto farsi valere la responsabilità amministrativa. Nei suoi confronti, invece, sarebbe stata, in ipotesi, esperibile l'ordinaria azione restitutoria davanti al giudice civile ovvero, mediante costituzione di parte civile, nell'eventuale processo penale.
La ricorrente ha anche chiesto la sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata.
2. Il ricorso non è fondato.
Si deve, innanzi tutto, rilevare che, ai sensi dell'art. 373 c.p.c., l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata è inammissibile perché deve essere diretta al giudice che ha pronunciato la sentenza stessa.
Del pari inammissibile è la censura di violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato perché, come è stato ripetutamente affermato, il controllo delle sezioni unite della Corte di cassazione sulle sentenze della Corte dei conti è circoscritto all'osservanza dei limiti esterni della giurisdizione e non si estende a censure relative ad asserite violazioni della legge sostanziale o processuale compiute nell'esercizio della giurisdizione speciale.
Quanto al dedotto difetto di giurisdizione, come è già stato ripetutamente osservato, l'art. 58 della legge n. 142 del 1990, che dispone per gli amministratori degli enti locali l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello stato, ha avuto l'effetto di estendere al settore della responsabilità per danno erariale arrecato all'ente locale dal suo amministratore o dipendente le norme di carattere processuale che riservano alla giurisdizione della corte dei conti tutte le controversie in tema di responsabilità patrimoniale di funzionari, agenti ed impiegati statali (Cass., sez. un., n. 325/1999, 5122/1994, 4055/1993, 8589/1991). La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti non è limitata, tuttavia, alla sola attività provvedimentale, ma comprende tutti i comportamenti commissivi o omissivi, imputabili a dolo o colpa grave, dai quali sia derivato un danno per lo stato o l'ente pubblico (v. art. 1, comma 1 della legge n. 20 del 1994, così come interpretato con l'art. 3, comma 1 del d.l. n. 543 del 1996, convertito in legge 20 dicembre 1996, n. 639,
che, peraltro, riprende l'ampia formulazione di cui all'art. 82 del r.d. n. 2240 del 1923).
Alla stregua di tale principio è stata ritenuta la giurisdizione della Corte dei conti con riferimento alla responsabilità:
a) degli enti privati gestori dei corsi di formazione professionale, finanziati dalla regione, meramente apparenti, inutili o inadeguati, dai quali sia derivato danno alla Regione (Cass. sez. un. 926/1999);
b) dei medici specialisti privati convenzionati, in relazione all'indebita percezione di compensi professionali per prestazioni falsamente attestate con effettivamente effettuate (Cass. sez. un. n. 6442/1985);
c) del pubblico impiegato che, omettendo di chiedere il collocamento in aspettativa per mandato regionale, abbia indebitamente percepito emolumenti (Cass. sez. un. n. 6009/1979). Ne deriva che la responsabilità della ricorrente non può ritenersi, in linea di principio, esclusa per la sola circostanza che la percezione dell'indennità in misura indebita, sulla base di dichiarazioni rese dalla stessa ricorrente, sia stata disposta dagli organi dell'ente territoriale competenti, non potendo l'eventuale responsabilità concorrente dei titolari di tali organi escludere quella della IN, ove la stessa abbia comunque posti in essere, con dolo o colpa grave, fatti dai quali sia derivato danno all'ente pubblico. Esula, ovviamente, dall'oggetto di questo giudizio il controllo della sussistenza, nel merito, dei presupposti di detta responsabilità, accertati in modo insindacabile dalla Corte dei conti.
Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza, nei rapporti tra la ricorrente e la provincia di Gorizia.
Nulla sulle spese nei rapporti tra la ricorrente e il procuratore generale della Corte dei conti, il quale, come è noto, nei giudizi di responsabilità, agisce non in rappresentanza dell'amministrazione, ma in adempimento di un dovere impostogli per l'osservanza della legge.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese che si liquidano in L. 122.000 (euro 63,01) oltre a L.
5.000.000 per onorari. (EURO 2582,28)
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle sezioni unite civili, il 12 ottobre 2001. Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2002