Sentenza 10 giugno 2009
Massime • 1
La confisca del veicolo prevista in relazione alla contravvenzione di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici è misura di sicurezza patrimoniale e ha natura obbligatoria.
Commentario • 1
- 1. Il rifiuto all’alcool test comporta la confisca del veicoloAccesso limitatoManuela Rinaldi · https://www.altalex.com/ · 28 giugno 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/06/2009, n. 32937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32937 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 10/06/2009
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - SENTENZA
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - N. 1134
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 349/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IO GI N. IL 11/06/1981;
avverso ORDINANZA del 03/12/2008 del TRIB. LIBERTÀ di LA SPEZIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GALBIATI Ruggero;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. IANNELLI Mario che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. AC IA proponeva istanza di riesame del sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di La Spezia, in data 22-10- 2008, dell'autovettura Mazda appartenente allo IA e da lui condotta, essendo indagato per il reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 7 per essersi rifiutato di sottoporsi agli esami alcolimetrici per accertare lo stato di ebbrezza alcolica.
2. Il Tribunale della Spezia, con provvedimento del 3-12-2008, rigettava la domanda. Osservava che, in relazione al reato per cui si indagava a carico dell'istante, sicuramente il permanere della disponibilità dell'autovettura in capo al ricorrente configurava la possibilità di commissione di altri reati. Aggiungeva che la confisca del mezzo, nel caso in esame, era obbligatoria e, quindi, era applicabile l'art. 321 c.p.p., comma 2. 3. Lo IA avanzava ricorso per cassazione.
Rilevava che non appariva configurabile il periculum in mora come richiesto dalla misura cautelare reale disposta. In particolare, non risultavano ricorrere concreti elementi attestanti il pericolo di reiterazione di altri reati, mentre la condotta criminosa contestata aveva chiaro carattere occasionale. D'altro canto, siffatto pericolo risultava già scongiurato per la prevista applicazione della sanzione accessoria amministrativa della sospensione della patente di guida. Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
4. Il ricorso deve essere rigettato perché infondato. Si rileva che la L. n. 125 del 2008, art. 4 stabilisce che, nel caso di condanna per il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, ai sensi dell'art. 240 c.p., comma 2, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ne consegue il chiaro intendimento del legislatore di qualificare detta misura nell'ambito delle misure di sicurezza patrimoniali e quale confisca obbligatoria. D'altro canto, la giurisprudenza di legittimità è conforme nel qualificare la confisca come una misura fondata sulla pericolosità derivante dalla disponibilità di una cosa utilizzata per commettere il reato;
l'istituto come tale ha carattere cautelare e non punitivo, tende a prevenire la commissione di nuovi reati.
D'altro canto, deve rilevarsi che la revoca del sequestro preventivo in relazione a fattispecie di reato per le quali è prevista la confisca obbligatoria è possibile soltanto nell'ipotesi nella quale vengano a mancare gli elementi costituenti il fumus commissi delicti e non per il venire meno delle esigenze cautelari, atteso che in tali ipotesi la pericolosità del res non è suscettibile di valutazioni discrezionali ma è presunta per legge (v. Cass. 6-4-2005 n. 17439). In particolare, la nuova normativa introdotta dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92 convertito in L. 24 luglio 2008, n. 125, nel richiamare in tema di prevista confisca del veicolo l'art. 240 c.p., comma 2, intende rimarcare l'obbligatorietà della confisca stessa, nel senso che il veicolo non è cosa di per sè pericolosa, ma diventa tale in quanto rimanga nella disponibilità del soggetto che ha violato la disciplina che vieta la guida in stato di ebbrezza. (v. Cass. 11-2- 2009 n. 13831).
5. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione 4^ Sezione Penale rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 10 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2009