Cass. pen., sez. III, sentenza 22/02/2000, n. 3905
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Sentenza 22 febbraio 2000

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Il regolamento CE n.3274/93 del 29.11.93, istitutivo del divieto di fornitura di taluni beni e servizi alla Libia, norma extrapenale integratrice del precetto penale, costituisce un complesso di norme eccezionali, in quanto derogatrici al principio della libertà di commercio tra gli Stati e temporanee, cioè destinate ad operare per un tempo determinato, e pertanto rientra nella disciplina dettata dal quarto comma dell'art. 2 cod. pen. Costituisce pertanto reato, indipendentemente dalla vigenza nel tempo del suddetto embargo, sospeso con il regolamento CE n.863/99, l'esportazione in Libia, in violazione del divieto comunitario, di merce di cui era vietata l'esportazione verso detto Stato, sanzionata a norma dell'art. 11 R.d.l. 14.11.1926 n.1923.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 22/02/2000, n. 3905
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3905
Data del deposito : 22 febbraio 2000

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