Sentenza 22 febbraio 2000
Massime • 1
Il regolamento CE n.3274/93 del 29.11.93, istitutivo del divieto di fornitura di taluni beni e servizi alla Libia, norma extrapenale integratrice del precetto penale, costituisce un complesso di norme eccezionali, in quanto derogatrici al principio della libertà di commercio tra gli Stati e temporanee, cioè destinate ad operare per un tempo determinato, e pertanto rientra nella disciplina dettata dal quarto comma dell'art. 2 cod. pen. Costituisce pertanto reato, indipendentemente dalla vigenza nel tempo del suddetto embargo, sospeso con il regolamento CE n.863/99, l'esportazione in Libia, in violazione del divieto comunitario, di merce di cui era vietata l'esportazione verso detto Stato, sanzionata a norma dell'art. 11 R.d.l. 14.11.1926 n.1923.
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Leggi di più… - 2. Usura, tassi, banca, ignoranza, reatoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 6 luglio 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/02/2000, n. 3905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3905 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Davide Avitabile Presidente del 22/02/2000
1. Dott. Claudia Squassoni Consigliere SENTENZA
2. " Luigi Piccialli " N.726
3. " Aldo Ceccherini " REGISTRO GENERALE
4. " Francesco Novarese " N.40270/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da AD Nagy Nawar n. a Il Cairo (Egitto) il 9.09.1947 e res. in Basiglio, alla via dei Longobardi n.6 e mosso dagli avv.ti Gianfranco e Gabriele Bordoni del foro di Bologna. avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano del 29/06/1998 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere rel. Dr. Piccialli
Udito il Pubblico Ministero in persona del sost. P.G. Dr. G. Izzo che ha concluso per il rigetto del ricorso
Udito il difensore del ricorrente, avv.to Gianfranco Bordoni, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e delle successive richieste di cui alla memoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 30/10/97, all'esito di giudizio di opposizione a decreto penale, il Pretore di Busto Arsizio condannò alla pena di gg. 20 di reclusione e L. 600.000 di multa, con i benefici di legge e la confisca a decreto penale, condannò alla pena di confisca della merce in sequestro, AD Nagy Nawar, siccome colpevole del reato di cui all'art 11 del R.D.L.14/11/1926 n.1923, in relazione all'art 3.1 del Regolamento C.E.E. n.3274 del 29/11/1993, per avere, tentato di esportare in Libia, in violazione del divieto comunitario citato, merce ("pressostati e relative parti di ricambio) di cui era vietata l'esportazione verso detto Stato.
L'accusa traeva fondamento dal sequestro operato dalla polizia doganale in data 13/7/94, presso l'aeroporto di Malpensa, di una partita della merce suddetta, ritenuta utilizzabile nell'industria petrolifera (e pertanto, ricompresa nell'elenco allegato al citato regolamento comunitario, sotto la lett. B punto V, tra quelle coperte dall'"embargo" in questione),che l'AD, quale procuratore generale della S.I.F.E.M. s.r.l aveva acquistato da una società statunitense (S.A.M.E) e rivenduto ad altra tedesca (RR IL Service), che sua volta l'aveva venduta alla società libica TE IL Company. Essendo la merce, all'atto del sequestro, proveniente dagli U.SA. e già diretta verso la Libia, il rapporto trilaterale venne ritenuto un espediente per aggirare il divieto di esportazione. Appellata dal l'imputato, detta decisione veniva integralmente confermata dalla Corte d'Appello di Milano, con sentenza del 29/6/98, che, disattese le ragioni dell'impugnazione, riteneva, sul piano oggettivo, la riconducibilità della merce in questione all'elenco allegato al regolamento comunitario, per la sua utilizzabilità nell'industria petrolifera (nonostante l'addotta circostanza che l'utilizzo finale dei "pressostati" e relative parti di ricambio sarebbe avvenuto presso una centrale elettrica) e la mancanza di alcuna richiesta al fine di ottenere la, pur prevista) per i prodotti suscettibili di impieghi alternativi, autorizzazione all'esportazione, nonché, dal punto di vista soggettivo, la piena consapevolezza della SIFEM, e dunque dell'AD suo rappresentante, della definitiva ed illecita destinazione della merce, concordata fra le tre società.
Avverso quest'ultima sentenza proponeva, a ministerio dei difensori di fiducia, ricorso per cassazione l'AD deducendo "nullità della sentenza per mancanza nonché per illogicità della motivazione", essendo stato erroneamente e, comunque, senza adeguata motivazione, ritenuto che i "pressostati" e relativi ricambi rientrassero nell'oggetto dell'embargo", nonostante la mancata inclusione nel tassativo elenco allegato al regolamento comunitario che lo prevedeva, ed in subordine, "erronea applicazione della legge penale (art 47 c.p.), per non aver tenuto conto della buona fede o errore di fatto dell'imputato, in ordine all'eventuale, e dubbia, riconducibilità a detto elenco, situazione soggettiva palesata dalle lineari modalità, anche finanziarie, dell'operazione. Con memoria depositata in data 20/5/99, la difesa premesso che il divieto comunitario di esportazione in questione era stato revocato e che, pertanto, il fatto ascritto al proprio assistito, venuta meno la norma integratrice del precetto, aveva perso il carattere dell'illiceità penale, invocando l'art. 2/II cod. pen., chiedeva farsi luogo all'immediata relativa declaratoria, ai sensi dell'art 129 c.p.p. con conseguente dissequestro della merce.
Dopo l'acquisizione di informativa presso il Ministero degli esteri sulle vicende del regolamento comunitario in questione, il giudizio perveniva all'odierna pubblica udienza, nella quale, all'esito della discussione e sulle conclusioni in epigrafe trascritte, è stata adottata la decisione nei termini che seguono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto disattesa la preliminare richiesta formulata dalla difesa, con la memoria in narrativa menzionata, non versandosi in ipotesi di intervenuta cessazione della rilevanza penale della condotta ascritta all'imputato, con conseguente applicabilità del principio dettato dall'art. 2 comma secondo del codice penale. Secondo la difesa della ricorrente essendo venuta meno la vigenza del regolamento comunitario n.3274/93, norma extrapenale integratrice del precetto penale e dunque, facente corpo unico (in virtù dell'art. 7 secondo il quale "ogni Stato membro determina le sanzioni da imporre in caso di violazione del presente regolamento") con la disposizione di cui all'art. 11 del R.D.L. 14/11/1926 n.1923 (a termini della quale "chiunque in qualsiasi modo esporta merce della quale sia vietata l'esportazione...o anche soltanto tenta di esportarla o deviarla, è punito con la reclusione etc...",), verterebbesi in un caso di abolitio criminis, con conseguente sopravvenuta non punibilità del proprio assistito, ai sensi dell'art 2/II c.p.. Secondo tale tesi, se l'esportazione di merci comprese nel cd. "embargo petrolifero" verso la Libia era vietata sotto comminatoria penale all'epoca dei fatti, oggi non lo è più: ergo, l'AD non potrebbe essere più punito, in ottemperanza al fondamentale principio di diritto penale intertemporale, a termini del quale "nessuno può essere punito per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce reato", e nel solco dell'ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale "per norma incriminatrice si intende la norma che definisce la struttura essenziale e circostanziale del reato, comprese le fonti extrapenali che contribuiscono ad integrare la fattispecie penale"(v., tra le altre, Cass. 3^, 7/4/98 n. 4176), ovvero che costituiscano il necessario presupposto per individuare il precetto penale (in tal senso: Cass. 5^ n. 4114/97 e 6690/98), con conseguenti riflessi delle relative vicende sulla punibilità della fattispecie, ai sensi dell'art 2 cit.
Ma, a tal riguardo, deve anzitutto rilevarsi che il Regolamento CE n.3274/93, adottato dal Consiglio in data 29/11/93 (norma sovranazionale, di diretta efficacia nell'ordinamento italiano, in virtù di ben noti e consolidati principi, di diritto comunitario ed interno), contrariamente all'assunto difensivo, non è stato oggetto di definitiva revoca, bensì di mera "sospensione" (conseguente a precedente decisione in tal senso del Consiglio di Sicurezza dell'O.N.U.) e con effetti dal 6 aprile 1999, ai sensi del successivo Regolamento CE n.863/99, pubblicato sulla G.U. delle Comunità Europee del 23 aprile 1999. Ma, quand'anche non di mera sospensione, bensì di definitiva revoca si fosse trattato, le conseguenze, agli effetti penali che ne occupano, non muterebbero. Il regolamento comunitario n.3274/93, istitutivo del divieto di fornitura di taluni beni e servizi alla Libia", come si evince dalla premessa motiva, che nel testo precede l'articolazione delle singole disposizioni, integra un complesso di norme eccezionali (in quanto derogatrici al fondamentale principio di diritto internazionale della libertà di commercio degli Stati) e temporanee in quanto destinate, sia per il suesposto carattere di eccezionalità, sia per le finalità in concreto perseguite (delle quali si dirà di seguito) ad operare per un periodo di tempo limitato. Tale temporaneità si desume, in particolare, da quella parte della menzionata premessa motiva ("..."visto che la Libia continua a rifiutare di ottemperare alle risoluzioni 731 e 748 del 1992..."), evidenziante le preminenti finalità perseguite dalla Comunità con i divieti in questione, che più che assolvere ad una funzione sanzionatoria, sono essenzialmente diretti ad esercitare una pressione sullo Stato destinatario, al fine di indurlo a conformarsi alle, fina a quel momento, disattese, prescrizioni dettate delle Nazioni Unite.
Coerentemente a tali finalità in parte, ma non del tutto, conseguite dalla comunità internazionale, dopo alcuni anni di vigenza dello "embargo", la CE ha ritenuto solo di "sospendere", e non anche di revocare definitivamente (il che, comunque, non avrebbe comportato, sul piano del diritto penale interno conseguenze diverse, per i fatti già avvenuti ed ancora sub iudice), i divieti in questione. Sulla scorta di tali considerazioni, deve ritenersi che alla fattispecie non sia, comunque, applicabile il comma secondo dell'art 2 del codice penale, bensì il quarto, a termini del quale le disposizioni di diritto intertemporale, ispirate al favor rei di cui ai precedenti secondo e terzo comma, non si applicano "se si tratta di leggi eccezionali o temporanee".
Passando all'esame dei motivi del ricorso, deve rilevarsene l'infondatezza.
Non sussistono la mancanza o illogicità della motivazione, per quanto attiene alla ravvisata, dai giudici di merito, riconducibilità della merce in sequestro alla tabella annessa al regolamento comunitario. A tal riguardo, in particolare la Corte d'Appello ha considerato che gli oggetti sequestrati, come chiarito dal c.t addotto dall'accusa nel dibattimento di primo grado, "consistono in valvole per la pressione della temperatura che possono essere utilizzate nelle turbine a gas destinate sia ad impianti petroliferi che ad uso civile "e che tale possibilità di uso, ancorché in astratto ambivalente (ma comunque rapportabile alla previsione di cui al punto V in rel. al III lett. B dell'elenco allegato al regolamento), fosse da considerarsi, in concreto, univoca, tenuto conto della circostanza che sia la RR IL (la società tedesca formale acquirente - venditrice), sia la TE IL (la società libica, reale acquirente e destinataria finale) fossero società operanti nel campo petrolifero. Ha osservato, in particolare la Corte di merito che, secondo il punto III lett. B dell'elenco suddetto, rientrano nel divieto tutte le "attrezzature non appositamente destinate ad essere utilizzate nei terminali di esportazione del petrolio grezzo, ma che, data la loro grande capacità, possono essere utilizzate per questo scopo"; sicché, in considerazione della possibilità, tecnicamente accertata nel corso delle indagini preliminari, di utilizzare i "pressostati" anche nel campo petrolifero (ed a, nulla rilevando la mancata specifica menzione degli stessi nel l'elenco, attesa la riconducibilità alla più ampia gamma delle elencate categorie) le parti ben avrebbero potuto ove in concreto tale utilizzazione fosse stata prevista in settori produttivi diversi, avvalersi della possibilità di chiedere l'autorizzazione al l'esportazione, espressamente contemplata, per siffatti prodotti, dall'art. 3 comma 2^ del regolamento. La mancanza di tale richiesta e le particolari modalità dell'operazione trilaterale (nell'ambito della quale il ruolo della società tedesca è stato ravvisato di mera copertura) sono stati valutati quali elementi comprovanti l'illiceità della stessa, preordinata al fine di eludere, con il mero transito aeroportuale della merce diretta in Libia, il divieto comunitario di esportazione.
Da quanto sopra esposto si rileva, dunque, che non sussiste la denunciata mancanza di motivazione e che le ragioni della decisione risultano adeguatamente e coerentemente, sul piano logico, motivate, non palesando il testo del provvedimento impugnato alcuna incoerenza, contraddizione, ne' travisamenti di sorta, e risolvendosi, per converso, le censure contenute nell'impugnazione, in proposte di diversa rilettura delle risultanze processuali, inammissibili nella presente sede, in quanto attinenti ai profili di merito della vicenda penale.
Analoghe considerazioni valgano per disattendere le residue censure, attinenti all'elemento psicologico del reato ed all'addotta esimente dell'errore scusabile, profili al riguardo dei quali la Corte si è chiaramente espressa, in termini coerenti ed esaustivi, evidenziando le ragioni in base alle quali ha ravvisato l'operazione commerciale connotata dalla preordinata e trilaterale volontà, della quale l'AD quale legale rappresentante di una delle tre società implicate era necessariamente consapevole partecipe, di eludere il divieto comunitario. Anche a tal riguardo, quant'altro dedotto dalla ricorrente difesa (buona fede, documentata conformità a precedenti analoghe operazioni) attiene al merito della vicenda e non può essere preso in considerazione nella presente sede. Il ricorso va in definitiva, respinto, con conseguente condanna del ricorrente alle spese del grado.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in pubblica udienza, il 22 febbraio 2000. Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2000