Sentenza 18 marzo 1999
Massime • 1
Secondo la disciplina dei licenziamenti collettivi antecedente all'entrata in vigore della legge n. 223 del 1991, la mancata convocazione di uno dei soggetti sindacali legittimati ad intervenire nella procedura conciliativa, se può legittimare tale sindacato ad esperire la procedura di repressione dei comportamenti antisindacali, di per sè non è idonea ad escludere l'idoneità della procedura di conciliazione attivata sotto il profilo del controllo delle determinazioni imprenditoriali (punto che deve essere oggetto di accertamento da parte del giudice di merito) e quindi la riconduzione dei licenziamenti nell'area di quelli individuali, dato che l'accordo interconfederale 5 maggio 1965 contempla l'intervento del sindacato nella veste di soggetto portatore ed interprete degli interessi diffusi ed indivisibilmente riferibili a tutti i lavoratori. (Nella specie la competente associazione imprenditoriale aveva omesso la convocazione di un'associazione a cui era iscritto uno solo dei dipendenti dell'azienda interessata e il procedimento conciliativo si era effettivamente svolto, con la partecipazione anche del prefetto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/03/1999, n. 2509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2509 |
| Data del deposito : | 18 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri magistrati:
Dott. Giacomo De Tommaso - Presidente
" Fernando Lupi - Consigliere
" Donato Figurelli "
" Pasquale Picone " Rel.
" Giovanni Amoroso "
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
RA NT e NT NO, elettivamente domiciliati in Roma, via Roccaporena, n. 34, presso l'Avv. Raffaele De Luca Tamajo, che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale apposta a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
IDEAL CLIMA SpA, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, via Aurelia, n. 190, presso l'Avv. Massimo Felici, rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Fruscione, in virtù di procura speciale apposta a margine del controricorso
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Salerno n^ 1686 in data 5 ottobre 1996 (R.G.637/93).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18.11.1998 dal Consigliere dott. Pasquale Picone;
udito l'Avv. Massimo Marchetti per delega dell'Avv. Fruscione;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Francesco Mele, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso e per l'assorbimento degli altri motivi. Svolgimento del processo
Il Tribunale di Salerno ha rigettato l'appello proposto da alcuni lavoratori dipendenti della SpA Ideal Clima, tra i quali gli attuali ricorrenti contro la sentenza del Pretore della stessa sede che aveva giudicato priva di fondamento giuridico l'impugnazione dei licenziamenti ad essi intimati in data 20 agosto 1990 per riduzione di personale.
In relazione ai motivi dell'impugnazione e limitatamente a quanto rileva nel giudizio di cassazione, la sentenza impugnata è sorretta dalle seguenti argomentazioni:
a) la mancata comunicazione dell'avvio della procedura conciliativa di cui all'accordo interconfederale 5.5.1965 alla sola organizzazione sindacale CISNAL, da una parte, non concretava comportamento antisindacale in quanto l'azienda aveva demandato, con missiva in data 6.7.89, all'Associazione industriali della provincia di dare comunicazione a tutte le organizzazioni sindacali provinciali, nessuna esclusa, e, lavorando - all'epoca dell'accordo sindacale concluso in data 1.8.89, al quale era intervenuto anche il Prefetto di Salerno - alle sue dipendenze un solo iscritto alla CISNAL, senza che fosse costituita una R.S.U. (costituita solo il successivo 17.11.89), il datore di lavoro non avrebbe avuto interesse ad escludere dalla procedura un sindacato così poco rappresentativo;
dall'altra, la mancata comunicazione alla predetta organizzazione sindacale concretava un'irregolarità meramente formale, priva di effetti sulla validità della procedura di conciliazione - sostanzialmente rispettata - e del conseguente accordo sindacale 1.8.1989;
b) non era previsto dalla fonte contrattuale l'obbligo di comunicare i criteri adottati per la scelta dei lavoratori da licenziare, essendo sufficiente l'osservanza dei criteri stabiliti dall'accordo interconfederale;
c) l'esigenza di adeguare gli organici alla produzione effettivamente commerciabile era stata riconosciuta fondata anche in sede CIPI, ne' poteva attribuirsi rilevanza alla, dedotta, successiva assunzione di lavoratori con contratto di formazione, poiché le esigenze di riduzione del personale vanno valutate ex ante;
d) conseguentemente, non erano suscettibili di esame le questioni prospettate dagli appellanti nel presupposto che i licenziamenti dovessero qualificarsi come individuali plurimi;
e) in particolare, non aveva rilevanza che il lavoratore NO NT non fosse iscritto ai sindacati stipulanti l'accordo, considerata la natura del ruolo svolto dai sindacati nella procedura;
comunque, risultava comprovato che il predetto lavoratore era iscritto dal 30.3.1988 alla F.I.O.M. - C.G.I.L.;
f) quanto al lavoratore NT AR, non era dirigente di R.S.A all'epoca in cui la procedura fu avviata.
NT AR e NO NT chiedono la cassazione della sentenza con ricorso articolato in sei motivi.
Resiste con controricorso la SpA Ideal Clima.
Motivi della decisione
1. Il primo motivo di ricorso - con il quale si denunzia violazione e falsa applicazione degli art. 1362 ss. cod. civ. ed il vizio di contraddittorietà della motivazione - afferma che l'accordo interconfederale 5.5.1965 vincola l'imprenditore proprio ed esclusivamente sul piano procedimentale, cosicché, se le violazioni della procedura dovessero considerarsi mere irregolarità prive di conseguenze, il vincolo sarebbe totalmente svuotato di qualsiasi effettivo contenuto;
sotto altro profilo, la sentenza impugnata sembra ritenere che l'onere di comunicazione alle organizzazioni sindacali competa all'organizzazione di categoria dei datori di lavoro, ma è certamente inammissibile che non debbano in definitiva ricadere sul datore di lavoro le conseguenze dell'omissione. La Corte giudica il motivo infondato perché le argomentazioni del Tribunale, sebbene non sempre esplicitate in maniera lineare, non hanno in realtà i contenuti che i ricorrenti vi ravvisano e risultano sufficienti a sorreggere giuridicamente e logicamente il decisum.
Non è vero, in primo luogo, che la sentenza impugnata affermi che la violazione della procedura conciliativa si risolva in mera irregolarità, priva di effettì in ordine alla qualificazione del licenziamento come collettivo per riduzione di personale. Con quella che è da considerare una premessa pienamente condivisibile, si dice, invece, che sono configurabili alterazioni e disfunzioni del procedimento che si risolvono in mera irregolarità, senza incidenza, cioè, sulla qualificazione del recesso, allorché risulti che la procedura, negli interessi che intende tutelare e negli scopi ai quali è preordinata, è stata "sostanzialmente" rispettata. Neppure è imputabile al giudice del merito l'enunciazione del principio - sicuramente erroneo - secondo il quale agli oneri di comunicazione il datore di lavoro adempie con l'informazione dell'avvio della procedura alla propria associazione territoriale, senza sopportare le conseguenze dell'omissione, da parte di quest'ultima, della trasmissione della comunicazione alle organizzazioni sindacali. Sul punto, il Tribunale di Salerno ha inteso semplicemente dire, sia pure superfluamente, che il datore di lavoro aveva avuto l'intenzione di agire con modalità tali da metterlo in condizione di rispettare l'obbligo di attivare la procedura di conciliazione nei confronti di tutti i sindacati nessuno escluso.
Il problema da risolvere è, quindi, se la mancata trasmissione della comunicazione del datore di lavoro all'organizzazione sindacale CISNAL abbia concretato inadempimento tale da impedire il realizzarsi del requisito procedimentale al quale è subordinato il potere di licenziare per riduzione di personale, impedendo il controllo sindacale della scelta imprenditoriale al quale è preordinata la procedura.
La sentenza impugnata ha ritenuto che così non è stato per una serie di ragioni: effettuazione della comunicazione a tutte le altre organizzazioni sindacali dei lavoratori senza che alcuna rilevasse, neppure nel corso della procedura, l'incompletezza della partecipazione;
rilevanza sociale della stessa procedura, con partecipazione all'incontro con le organizzazioni sindacali anche del Prefetto della Provincia di Salerno;
scarsa rappresentatività aziendale della CISNAL, alla quale era iscritto un solo dipendente, senza che, all'epoca, fosse costituita neppure la rappresentanza sindacale aziendale dell'organizzazione; natura del ruolo dei sindacati nella procedura de qua.
La motivazione, valutata alla stregua del quadro normativo di riferimento, è tale da sorreggere adeguatamente la conclusione che l'omessa trasmissione della comunicazione alla CISNAL non ha comportato l'inosservanza delle regole sullo svolgimento della procedura conciliativa preliminare, quale requisito formale, di garanzia minima per i lavoratori, indispensabile per sottrarre i licenziamenti all'area di applicazione della legge n. 604 del 1966 (secondo il consolidato orientamento della Corte formatosi in relazione ai licenziamenti collettivi intimati, come nella specie, prima dell'entrata in vigore della legge n. 223 del 1991). In effetti il Tribunale ha interpretato l'accordo interconfederale 5.5.1965, contenente la disciplina dei licenziamenti collettivi, nel senso che obbliga il datore di lavoro a realizzare il risultato di mettere in grado le organizzazioni sindacali di conoscere e valutare le decisioni dell'imprenditore, eventualmente pervenendo ad un accordo, ma non prescrive particolari adempimenti formali. L'affermazione deve essere parzialmente corretta perché, se non è contestabile nella parte in cui interpreta il testo negoziale nel senso che non prescrive l'osservanza di determinate forme per lo svolgimento della procedura (in tal senso, con specifico riguardo all'esclusione della necessità di una verbalizzazione degli incontri, vedi Cass. 28 novembre 1992, n. 12746), non si resta certamente sul piano degli adempimenti puramente formali allorché il comportamento del datore di lavoro si risolve nel non fornire alle organizzazioni sindacali le notizie necessarie per metterle in condizione di partecipare alla procedura per svolgervi il ruolo che l'accordo interconfederale attribuisce loro (cfr. Cass. 1992/ 12746, cit.). In tal caso, infatti risulterebbe eluso proprio l'obbligo di consentire il controllo sindacale.
Neppure può dirsi che si risolva in mera irregolarità l'alterazione del modello di procedura conciliativa che si realizza omettendo la comunicazione nei confronti di uno dei soggetti sindacali che hanno la facoltà di intervenire nella procedura, ma una simile omissione, se può certamente provocare la reazione del sindacato escluso, legittimandolo ad attivare la tutela apprestata contro i comportamenti antisindacale, non è idonea, di per sè, ad escludere che sia stata attivata la procedura di conciliazione ed a ricondurre i licenziamenti nell'area di quelli individuali.
Infatti come il Tribunale non ha mancato di rilevare, l'accordo interconfederale contempla l'intervento del sindacato nella veste di soggetto istituzionalmente portatore ed interprete degli interessi diffusi ed indivisibilmente riferibili a tutti i lavoratori (il risanamento dell'impresa in crisi la conservazione del livello occupazionale o il contenimento nel numero dei licenziamenti), non certo in rappresentanza degli iscritti tanto è vero che l'eventuale accordo è in grado di limitare i poteri di gestione del datore di lavoro, ma non certo di incidere in senso recessivo sui diritti dei singoli lavoratori.
Pertanto, avendo il giudice di merito accertato in fatto che era stata attivata una procedura conciliativa in grado realmente di consentire un adeguato controllo delle determinazioni imprenditoriali deve giudicarsi corretta, nel descritto quadro di principi e regole giuridiche, la conclusione secondo la quale alla mancata comunicazione del suo avvio alla CISNAL non poteva collegarsi l'effetto di esclusione della natura collettiva dei licenziamenti.
2. Il secondo motivo di ricorso - denunziando violazione e falsa applicazione degli art. 1362 - 1369 cod. civ. in relazione all'interpretazione dell'art. 2 dell'accordo interconfederale 5.5.1965 - censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che non sussistesse un obbligo di preventiva enunciazione e comunicazione dei criteri seguiti per la scelta dei lavoratori da licenziare, considerato che il datore di lavoro deve comprovare l'osservanza, nei singoli casi di tali criteri.
Il motivo non può trovare accoglimento perché il giudice di merito, nell'assolvimento della sua istituzionale funzione di interpretare le fonti contrattuali, ha rilevato che il testo dell'accordo interconfederale non contempla siffatto onere di comunicazione, limitandosi, con l'art. 2, ad imporre l'osservanza da parte dell'imprenditore dei criteri di scelta direttamente fissati dall'accordo medesimo, affermazione che non è certamente in contrasto con il regime dell'onere della prova, addossato all'imprenditore in caso di contestazione giudiziale in ordine al rispetto dei criteri.
Invero, soltanto con la nuova regolamentazione dei licenziamenti collettivi per riduzione di personale, introdotta dalla legge 23 luglio 1991, n. 223 (come già osservato, non applicabile alla fattispecie ratione temporis), in correlazione con il potere dei sindacati di negoziare criteri di scelta dei lavoratori da licenziare in deroga a quelli legali, i licenziamenti sono sanzionati con l'inefficacia, ai sensi dell'art. 5, comma 3, nel caso che il datore di lavoro non ottemperi all'obbligo (posto dall'art. 4) di comunicare agli uffici competenti e alle organizzazioni sindacali le specifiche modalità di applicazione degli stessi criteri.
3. Il terzo motivo denunzia l'omessa e/o contraddittoria motivazione in relazione alla sussistenza del requisito del ridimensionamento aziendale, sussistenza ritenuta dalla sentenza impugnata senza un effettivo esame del motivo di appello e affermando l'irrilevanza della successiva assunzione di lavoratori con contratto di formazione, circostanza che, invece, era in grado di influenzare la verifica di una contrazione di attività definitiva e non puramente contingente.
Anche questo motivo non è suscettibile di accoglimento, considerato che il Tribunale ha fondato il suo convincimento sulla presunzione dell'effettività del ridimensionamento aziendale e della necessità di ridurre il numero degli occupati derivante sia dall'accordo sindacale che dalla verifica eseguita dal CIPE;
ne discende la conformità al diritto dell'affermazione circa l'irrilevanza dell'indagine diretta ad accertare se l'impresa avesse proceduto più tardi a nuove assunzioni con contratti di formazione e lavoro (cfr. Cass. 2 settembre 1986, n. 5384; 16 luglio 1992, n. 8603).
4. Il quarto motivo - denunziando violazione e falsa applicazione dell'art 3 della legge n. 604 del 1966 e dell'art. 18 della legge n.300 del 1970 - censura la sentenza perché non ha valutato la legittimità dei licenziamenti quali licenziamenti individuali plurimi.
Evidentemente, il rigetto dei primi tre motivi del ricorso, rende priva di rilievo giuridico questa critica.
5. Il quinto motivo di ricorso sostiene che, con motivazione viziata, il Tribunale afferma, in relazione alla posizione del ricorrente NT, che sarebbe del tutto irrilevante la sua non iscrizione ai sindacati stipulanti l'accordo 1.8.89, considerato "il ruolo dei sindacati nella procedura de qua". Si deduce sul punto che il Tribunale non spiega quale sarebbe questo ruolo e sulla base di quale principio l'accordo in questione dovrebbe essere efficace nei confronti di un lavoratore non iscritto ai sindacati stipulanti. Sarebbero in questa sede da richiamare le argomentazioni svolte per rigettare il primo motivo di ricorso, ma in realtà si può prescindere dall'esame della censura perché non viene investito da critiche l'accertamento in fatto - ancorché effettuato dal Tribunale ad abundantiam, ma tuttavia idoneo a sorreggere da solo la decisione - secondo il quale il NT era iscritto alla F.I.O.M. - C.G.I.L. dal 30 marzo 1988.
6. L'ultimo motivo di ricorso, il sesto, concerne l'omessa motivazione in ordine alle disposizioni del contratto collettivo del 1987 che contempla la necessità del nulla osta del sindacato per il licenziamento di un dirigente di rappresentanza sindacale aziendale, qualità rivestita dal ricorrente AR da circa un anno, atteso che era rimasto accertato che la r.s.u. della CISNAL era stata costituita in data 17.11.1989, ben prima del licenziamento. Il motivo è inammissibile perché in base al noto principio dell'autosufficienza il ricorso avrebbe dovuto riportare il contenuto della richiamata clausola contrattuale, al fine sia di consentire la valutazione della decisività del punto non esaminato dal giudice di merito, sia di controllare la correttezza della motivazione della sentenza impugnata, secondo cui la qualità di dirigente della r.s.u. rileva al tempo dell'avvio della procedura per la riduzione del personale e non del licenziamento. Invece, il ricorso si limita ad affermare genericamente che un contratto collettivo del 1987 avrebbe esteso ai dirigenti delle r.s.u. la tutela prevista dall'accordo 18 aprile 1966 per i membri delle commissioni interne.
7. La natura della controversia induce la Corte a ritenere la sussistenza di giusti motivi per compensare interamente le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 18 Marzo 1999