Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/03/1999, n. 2509
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Sentenza 18 marzo 1999

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Secondo la disciplina dei licenziamenti collettivi antecedente all'entrata in vigore della legge n. 223 del 1991, la mancata convocazione di uno dei soggetti sindacali legittimati ad intervenire nella procedura conciliativa, se può legittimare tale sindacato ad esperire la procedura di repressione dei comportamenti antisindacali, di per sè non è idonea ad escludere l'idoneità della procedura di conciliazione attivata sotto il profilo del controllo delle determinazioni imprenditoriali (punto che deve essere oggetto di accertamento da parte del giudice di merito) e quindi la riconduzione dei licenziamenti nell'area di quelli individuali, dato che l'accordo interconfederale 5 maggio 1965 contempla l'intervento del sindacato nella veste di soggetto portatore ed interprete degli interessi diffusi ed indivisibilmente riferibili a tutti i lavoratori. (Nella specie la competente associazione imprenditoriale aveva omesso la convocazione di un'associazione a cui era iscritto uno solo dei dipendenti dell'azienda interessata e il procedimento conciliativo si era effettivamente svolto, con la partecipazione anche del prefetto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/03/1999, n. 2509
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2509
    Data del deposito : 18 marzo 1999

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