Sentenza 3 luglio 2003
Massime • 1
L'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell'interruzione della prescrizione, inviato al debitore con raccomandata a mezzo del servizio postale si presume giunto a destinazione - sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento - e spetta al destinatario l'onere di dimostrare che il plico non contiene alcuna lettera al suo interno, ovvero contiene una lettera di contenuto diverso da quello indicato dal mittente, tuttavia, in mancanza di una puntuale indicazione del testo della lettera asseritamente interruttiva da parte del creditore, il debitore è esonerato dal provare il contenuto di tale lettera. (In applicazione di tale principio la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto prescritto il credito dell'INPS, nonostante l'invio con raccomandata della lettera interruttiva, atteso che, a fronte di contestazione di controparte, l'INPS non aveva prodotto alcun atto idoneo a dimostrare il contenuto della raccomandata).
Commentario • 1
- 1. CREDITI PROFESSIONALI AVVOCATO: per superare l’eccezione di prescrizione presuntiva, deferibile giuramento decisorio de scientiaAvv. Rocco Nanna · https://www.expartecreditoris.it/ · 6 febbraio 2017
In tema di prescrizione presuntiva degli onorari dovuti al difensore della società fallita, in ragione delle prestazioni professionali rese, l'unico rimedio concretamente esperibile al fine di superare l'eccezione sollevata, in assenza di idonei atti interruttivi, è il deferimento del giuramento decisorio de scientia e non già de veritate. Il termine triennale di prescrizione degli onorari professionali dovuti all'avvocato, decorre dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato e, per gli affari non terminati, dall'ultima prestazione resa. Questi i principi espressi dal Tribunale di Trani, Dott.ssa Maristella Sardone, con l'ordinanza del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/07/2003, n. 10536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10536 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - rel. Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, FABIO FONZO, FABRIZIO CORRERA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ET LE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTASIO 67, presso lo studio dell'avvocato PAOLO ORSINI, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO MANGO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 167/00 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 23/05/00 - R.G.N. 194/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/03/03 dal Consigliere Dott. Attilio CEMENTANO;
udito l'Avvocato CORETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell'11 gennaio 2000 il Tribunale di Cuneo respingeva l'opposizione proposta da ND TT avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti ad istanza dell'INPS, per il pagamento della somma di lire 26.320.194 a titolo di "contributi e penalità relativi al periodo 1.1.86-31.12.92 oltre interessi e spese".
L'appello del signor TT, cui resisteva l'INPS, veniva accolto dalla Corte di Appello di Torino con sentenza del 9/23 maggio 2000. Accogliendo la eccezione tempestivamente sollevata in primo grado e disattesa del Tribunale, la Corte di Torino riteneva che l'Istituto previdenziale non avesse fornito la piena prova del contenuto della raccomandata ricevuta da ND TT in data 12.8.1995, come da ricevuta postale, non ritenendo sufficiente la dichiarazione prodotta dall'INPS ed attestante che in tale data era stata recapitata comunicazione di interruzione del termine prescrizionale. Riteneva pertanto prescritto il credito e revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannando l'appellato alle spese dei due gradi di giudizio.
Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando un unico motivo di censura, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).
ND TT resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo la difesa dell'INPS denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1219, 1335 e 2943 c.c. in relazione all'art. 2697 dello stesso codice, nonché vizio di motivazione (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.).
Assume che la cartolina di avviso di ricevimento della raccomandata prova la ricezione della stessa da parte del destinatario;
sostiene, inoltre, con riferimento alla prova del contenuto della raccomandata, che spetta al destinatario l'onere di dimostrare che il plico raccomandato non contenesse alcuna lettera al suo interno, ovvero contenesse una lettera di contenuto diverso da quello indicato dal mittente.
Rileva che controparte si è limitata a negare che le fosse pervenuta la lettera interruttiva, ma non ha offerto elementi atti a provare che non aveva avuto notizia dell'intimazione senza sua colpa.
Il ricorso non è fondato.
È indubbiamente vero che la giurisprudenza della Corte ha ripetutamente precisato che, nel caso in cui l'intimazione di pagamento idonea a realizzare la costituzione in mora venga inoltrata con raccomandata a mezzo del servizio postale, l'attestazione della sua spedizione con il rilascio di apposita ricevuta da parte dell'ufficio postale è idonea a sorreggere la presunzione del suo arrivo a destinazione, anche in mancanza dell'avviso di ricevimento, in considerazione dei particolari doveri che la spedizione di una raccomandata impone all'ufficio postale in ordine al suo inoltro e alla consegna al destinatario (Cass., 20 dicembre 1985 n. 6570; 16 settembre 1986 n. 5617; 23 agosto 1990 n. 8621; 29 luglio 1994 n. 7130). Ed è stato altresì affermato che il destinatario non può limitarsi ad opporre che non vi sarebbe prova circa il contenuto della raccomandata e, in particolare, sul fatto che essa contenesse l'intimazione ad adempiere. Spetta, infatti, al destinatario l'onere di dimostrare che il plico raccomandato non contiene alcuna lettera al suo interno, ovvero contiene una lettera di contenuto diverso da quello indicato dal mittente (Cass., 5 giugno 1987 n. 4893; 28 maggio 1991 n. 6024; 9 settembre 1996 n. 8180). Nella fattispecie in esame, però, i giudici di appello hanno rilevato che l'INPS non aveva prodotto alcun atto idoneo a dimostrare il contenuto della raccomandata ricevuta dal signor TT.
Nè tale contenuto risultava testualmente riportato, al fine di consentire l'accertamento della sussistenza di un valido atto interruttivo.
Ne consegue che i precedenti giurisprudenziali invocati dall'INPS non si attagliano alla fattispecie in esame, mancando ogni precisa indicazione sul testo della lettera raccomandata del 12 agosto 1985;
indicazione che non può ritenersi soddisfatta da una generica attestazione sul recapito al debitore, in data 12.8.1985, di un atto interruttivo dei termini.
La mancanza di una puntuale indicazione del testo della lettera asseritamene interruttiva esonera il destinatario dal provare l'effettivo contenuto di tale lettera.
Per tutto quanto esposto il ricorso va rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al rimborso delle spese di questo giudizio nei confronti del resistente.
P.Q.M.
La Cotte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del resistente, di questo giudizio di legittimità che liquida in euro 11,00 per spese ed in euro 2.000,00 per onorario di avvocato.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2003