Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/07/2003, n. 10536
CASS
Sentenza 3 luglio 2003

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L'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell'interruzione della prescrizione, inviato al debitore con raccomandata a mezzo del servizio postale si presume giunto a destinazione - sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento - e spetta al destinatario l'onere di dimostrare che il plico non contiene alcuna lettera al suo interno, ovvero contiene una lettera di contenuto diverso da quello indicato dal mittente, tuttavia, in mancanza di una puntuale indicazione del testo della lettera asseritamente interruttiva da parte del creditore, il debitore è esonerato dal provare il contenuto di tale lettera. (In applicazione di tale principio la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto prescritto il credito dell'INPS, nonostante l'invio con raccomandata della lettera interruttiva, atteso che, a fronte di contestazione di controparte, l'INPS non aveva prodotto alcun atto idoneo a dimostrare il contenuto della raccomandata).

Commentario1

  • 1CREDITI PROFESSIONALI AVVOCATO: per superare l’eccezione di prescrizione presuntiva, deferibile giuramento decisorio de scientia
    Avv. Rocco Nanna · https://www.expartecreditoris.it/ · 6 febbraio 2017

    In tema di prescrizione presuntiva degli onorari dovuti al difensore della società fallita, in ragione delle prestazioni professionali rese, l'unico rimedio concretamente esperibile al fine di superare l'eccezione sollevata, in assenza di idonei atti interruttivi, è il deferimento del giuramento decisorio de scientia e non già de veritate. Il termine triennale di prescrizione degli onorari professionali dovuti all'avvocato, decorre dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato e, per gli affari non terminati, dall'ultima prestazione resa. Questi i principi espressi dal Tribunale di Trani, Dott.ssa Maristella Sardone, con l'ordinanza del …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/07/2003, n. 10536
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10536
Data del deposito : 3 luglio 2003

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