Sentenza 16 novembre 1998
Massime • 1
In tema di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, non può ritenersi idonea a promuovere il contraddittorio ed a rendere obbligatoria la fissazione dell'udienza di cui all'art. 409 secondo comma cod. proc. pen. la proposta di temi di indagine estranei al fondamento della richiesta di archiviazione, il cui esperimento risulterebbe perciò superfluo ed indifferente ai fini della decisione. Ed invero, non qualsiasi indicazione di indagini suppletive rende ammissibile l'opposizione ed obbligatorio il confronto tra le parti nell'udienza a ciò destinata, ma soltanto l'indicazione di indagini idonee a porre in discussione i presupposti della richiesta del P.M. ed a determinarne eventualmente il rigetto. (Fattispecie nella quale, escluso dal giudice l'elemento oggettivo del reato, la persona offesa aveva indicato quali profili di ulteriore approfondimento elementi che potevano riferirsi solo alla sussistenza del dolo).
Commentario • 1
- 1. Legge salvasuicidi: revoca della cessione del quinto della pensioneAvv. Floriana Baldino · https://www.studiocataldi.it/ · 1 dicembre 2020
Dal Tribunale di Parma, con la firma del Dott. Vernizzi, giunge un decreto di apertura di liquidazione del patrimonio che revoca, con effetto immediato, la cessione del quinto della pensione. La vicenda ha per protagonista una famiglia, residente nella provincia di Parma, che, per notevoli debiti pregressi, perdeva l'abitazione, svenduta all'asta a febbraio del 2020, quindi prima dei diversi decreti che hanno di fatto bloccato le procedure esecutive sulle prime case per oltre un anno a causa della pandemia da Covid-19. La moglie, che in passato aveva chiuso una società per gravissima crisi di liquidità, aveva accumulato debiti per un totale di circa 450.000 euro. Il marito invece era già …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/11/1998, n. 3663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3663 |
| Data del deposito : | 16 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Luigi D'Asaro Presidente del 16.11.1998
1. Dott. Adolfo Di Virginio Consigliere SENTENZA
2. " TO IB " N.3663
3. " RI RT " REGISTRO GENERALE
4. " NT TE AG " N.14684/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da HI NI
avverso provvedimento di archiviazione emesso in data 28.8.1997 dal g.i.p. del Tribunale di Trieste
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dett. A. Di Virginio;
Lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede l'annullamento. Ricorre a mezzo del proprio difensore HI NI avverso decreto di archiviazione emesso il 28.8.1997 dal g.i.p. del Tribunale di Trieste, competente ai sensi dell'art. 11 c.p.p., in procedimento penale originato da sua denuncia per calunnia a carico di HI RC. Deduce inosservanza degli artt. 127, 409 e 410 c.p.p. per essere stato il provvedimento adottato senza contraddittorio nonostante la presentazione di tempestiva ed articolata opposizione avverso la richiesta di archiviazione;
nonché difetto di motivazione circa la ritenuta inammissibilità dell'opposizione stessa. Il ricorso non pub ritenersi fondato.
È ben vero che diverse sentenze di questa Corte, tra le quali quella citata dal ricorrente (SS.UU. 14.2-15.3.1991 Testa), hanno ritenuto che l'inammissibilità dell'opposizione debba costituire oggetto di valutazione autonoma rispetto a quella della fondatezza della notizia, di reato;
e che pertanto l'opposizione stessa debba aver corso e debba avere ingresso il contraddittorio tra le parti in tutti i casi in cui essa sia stata, tempestivamente proposta dall'avente diritto e siano state indicate le indagini suppletive richieste.
Ciò vale, peraltro, nel caso in cui le indagini stesse abbiano diretta relazione con le ragioni di fatto e di diritto poste alla base della richiesta di archiviazione e il loro risultato eventuale sia, quindi, potenzialmente suscettibile di influire sull'accoglimento o sul rigetto della richiesta;
mentre non può ritenersi idonea a promuovere il contraddittorio e a rendere obbligatoria la fissazione dell'udienza di cui all'art. 409 c.2 c.p.p. la proposta di temi di indagine estranei al fondamento della richiesta di archiviazione, il cui esperimento risulterebbe perciò superfluo e indifferente ai fini della decisione. In altri termini, non qualsiasi indicazione di indagini suppletive rende ammissibile l'opposizione ed obbligatorio il confronto tra le nell'udienza a ciò destinata, ma soltanto l'indicazione di indagini idonee a porre in discussione i presupposti della richiesta del p.m. e a determinarne eventualmente il rigetto.
Nel caso di specie l'archiviazione era stata richiesta per non avere il RN attribuito allo HI fatti idonei, neppure in astratta ipotesi, ad integrare estremi di reato, essendosi egli lamentato soltanto di generiche "ingiustizie" in suo danno, senza indicare alcun elemento astrattamente idoneo a ricondurre le pretese ingiustizie nello schema dell'art. 323 c.p. o di altro reato contro la pubblica amministrazione;
laddove le indagini suppletive richieste tendevano all'accertamento eventuale del dolo, e cioè di un elemento indifferente a fronte della ritenuta insussistenza del reato di calunnia nei suoi estremi obiettivi. È appena il caso di rilevare, poi, che l'apprezzamento relativo a quest'ultimo punto non può essere posto in discussione nella presente sede, perché il provvedimento di archiviazione è inoppugnabile fuori dei casi di nullità previsti dall'art. 127 c.5 c.p.p. e non può essere sottoposta a sindacato la valutazione del giudice di merito sul punto stesso.
Neppure è censurabile d'altronde, nel caso, la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione motivata, col richiamo alle ragioni indicato nella richiesta di archiviazione, sulla base della ritenuta anche astratta inidoneità delle indicate indagini suppletive a contrastare le conclusioni del pubblico ministero. Il ricorso va pertanto rigettato. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, all'udienza, il 16 novembre 1998. Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 1999