CASS
Sentenza 4 giugno 2026
Sentenza 4 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/06/2026, n. 20514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20514 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA LL EN, nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa il 23/02/2026 dal Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 23/02/2026, il Tribunale di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile la richiesta di annullamento dell'ingiunzione a demolire proposta, da LL EN, in qualità di proprietaria dell'immobile per la cui realizzazione avevano riportato condanna in primo grado, con sentenza del 10/02/20061 i suoi genitori CI TT (non appellante, con conseguente irrevocabilità della sentenza anche quanto all'ordine di demolizione) e LL IO (che aveva proposto appello, definito con Penale Sent. Sez. 3 Num. 20514 Anno 2026 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 05/05/2026 sentenza dichiarativa della prescrizione con revoca dell'ordine di demolizione emesso nei suoi confronti). In particolare, il Tribunale ha osservato che la richiesta della LL proponeva "le stesse identiche questioni" devolute con altro incidente di esecuzione, definito con ordinanza del 10/10/2013 dal Tribunale, divenuta definitiva dopo la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione (sent. del 21/02/2014). In quella sede, era stata ritenuta irrilevante la declaratoria di prescrizione nei confronti di LL IO, perché tale statuizione non spiegava effetti sulla coimputata né sull'ordine di demolizione emesso nei confronti di quest'ultima; pertanto, in mancanza di elementi di novità giuridicamente significativi, il nuovo incidente di esecuzione doveva essere dichiarato inammissibile. 2. Ricorre per cassazione la LL, a mezzo del proprio difensore, deducendo l'abnormità del provvedimento e comunque violazione di legge e vizio di motivazione. Si censura l'ordinanza nella parte in cui aveva sostenuto che il nuovo incidente aveva prospettato "le stesse identiche questioni" del precedente, in quanto, con la successiva istanza, si era prospettata la nullità dell'incidente per omessa notifica dell'ordine di demolizione alla LL, proprietaria dell'immobile, la violazione degli artt. 6, 7 e 8 CEDU, nonché la nullità dell'ingiunzione a demolire per omessa o erronea individuazione dell'atto posto a garanzia dell'esecutato. Tali questioni erano state totalmente ignorate nell'ordinanza impugnata in questa sede. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, per la genericità ed il difetto di autosufficienza correlato alla omessa allegazione dell'atto relativo al primo incidente di esecuzione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Assume invero rilevanza preliminare ed assorbente il fatto che l'odierno ricorso, come già la richiesta che aveva dato luogo alla decisione oggi impugnata, è stato proposto nell'interesse della LL da un difensore privo di procura speciale. Nella giurisprudenza dì questa Suprema Corte, è del tutto consolidato il principio secondo cui «in tema di procedimento di esecuzione, il difensore del terzo interessato, in quanto portatore di interessi meramente civilistici, è legittimato a proporre la richiesta di restituzione dei beni sequestrati o confiscati solo se munito di procura speciale, ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen.» (Sez. 3, n. 34684 del 2 Così deciso il 5
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 23/02/2026, il Tribunale di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile la richiesta di annullamento dell'ingiunzione a demolire proposta, da LL EN, in qualità di proprietaria dell'immobile per la cui realizzazione avevano riportato condanna in primo grado, con sentenza del 10/02/20061 i suoi genitori CI TT (non appellante, con conseguente irrevocabilità della sentenza anche quanto all'ordine di demolizione) e LL IO (che aveva proposto appello, definito con Penale Sent. Sez. 3 Num. 20514 Anno 2026 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 05/05/2026 sentenza dichiarativa della prescrizione con revoca dell'ordine di demolizione emesso nei suoi confronti). In particolare, il Tribunale ha osservato che la richiesta della LL proponeva "le stesse identiche questioni" devolute con altro incidente di esecuzione, definito con ordinanza del 10/10/2013 dal Tribunale, divenuta definitiva dopo la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione (sent. del 21/02/2014). In quella sede, era stata ritenuta irrilevante la declaratoria di prescrizione nei confronti di LL IO, perché tale statuizione non spiegava effetti sulla coimputata né sull'ordine di demolizione emesso nei confronti di quest'ultima; pertanto, in mancanza di elementi di novità giuridicamente significativi, il nuovo incidente di esecuzione doveva essere dichiarato inammissibile. 2. Ricorre per cassazione la LL, a mezzo del proprio difensore, deducendo l'abnormità del provvedimento e comunque violazione di legge e vizio di motivazione. Si censura l'ordinanza nella parte in cui aveva sostenuto che il nuovo incidente aveva prospettato "le stesse identiche questioni" del precedente, in quanto, con la successiva istanza, si era prospettata la nullità dell'incidente per omessa notifica dell'ordine di demolizione alla LL, proprietaria dell'immobile, la violazione degli artt. 6, 7 e 8 CEDU, nonché la nullità dell'ingiunzione a demolire per omessa o erronea individuazione dell'atto posto a garanzia dell'esecutato. Tali questioni erano state totalmente ignorate nell'ordinanza impugnata in questa sede. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, per la genericità ed il difetto di autosufficienza correlato alla omessa allegazione dell'atto relativo al primo incidente di esecuzione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Assume invero rilevanza preliminare ed assorbente il fatto che l'odierno ricorso, come già la richiesta che aveva dato luogo alla decisione oggi impugnata, è stato proposto nell'interesse della LL da un difensore privo di procura speciale. Nella giurisprudenza dì questa Suprema Corte, è del tutto consolidato il principio secondo cui «in tema di procedimento di esecuzione, il difensore del terzo interessato, in quanto portatore di interessi meramente civilistici, è legittimato a proporre la richiesta di restituzione dei beni sequestrati o confiscati solo se munito di procura speciale, ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen.» (Sez. 3, n. 34684 del 2 Così deciso il 5