Sentenza 1 luglio 2010
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per cassazione nei confronti del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, rispetto al quale la competenza è del giudice dell'esecuzione e mai della Corte di cassazione, sicchè è preclusa la possibilità di una riqualificazione del ricorso con trasmissione degli atti al giudice competente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/07/2010, n. 38628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38628 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 01/07/2010
Dott. ROMBOLÀ Marcello - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 1952
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 2345/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ZZ AS N. IL 01/04/1955;
avverso l'ordinanza n. 157/2008 PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE di SIENA, del 06/08/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO ROMBOLÀ;
lette le conclusioni del PG, Dott. Stabile Carmine che ha chiesto la qualificazione del ricorso come incidente di esecuzione e la trasmissione degli atti al Giudice competente.
OSSERVA
Con ricorso 21/12/09 indirizzato a questa Corte di Cassazione il detenuto RD MO impugnava il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso nei suoi confronti il 6/8/09 dalla Procura di Siena, lamentando il mancato riconoscimento in suo favore di un presofferto per reati anteriormente commessi.
Nel suo parere scritto il PG presso la S.C. chiedeva che il ricorso fosse qualificato come incidente e gli atti trasmessi al giudice dell'esecuzione.
Il ricorso, mal indirizzato, è inammissibile. Competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento è il giudice dell'esecuzione, individuato secondo i criteri di cui all'art. 665 c.p.p., e non mai la corte di cassazione. L'assenza di ogni competenza in materia esclude la diversa qualificazione dell'impugnazione ai sensi dell'art. 568 c.p.p., comma 5 e la trasmissione degli atti al giudice competente. V. Cass. 1, n. 23287 del 4/4/01. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente pagamento delle spese del procedimento ma non di altra somma a titolo di ammenda, visto che l'atto è stato proposto personalmente e non si ravvisano elementi di colpa.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del processo.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2010