Sentenza 11 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/03/2002, n. 3482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3482 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SU RE M7 3482/ 02 Oggetto Comprevendite ERZA CIVILĖ mililian Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 4586/99Dott. A ngelo GIULIANO Presidente Dott. Francesco SABATINI Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI Rel. Consigliere Cron.8338 Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere Rep. 889 Ud. 18/12/01Dott. Gianfranco MANZO Consigliere ha pronunciato la seguente €1.55 13000 CANCELLERIA SENTENZA sul ricorso proposto da: RE IA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DG718888 DI PIETRALATA 320, presso lo studio dell'avvocato GIGLIOLA MAZZA RICCI, che lo difende, giusta delega in CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE atti;
UFFICIO COPIE Richiesta - ricorrente dal Sig.. per dingti 2002girifti k
contro
NI SRL;
IL CANCELLIERE intimata avversO la sentenza n. 90/98 della Corte d'Appello di BOLOGNA, Sezione III Civile, emessa il 28/11/97 e 2001 depositata il 30/01/98 (R.G. 394/96); 2190 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1 udienza del 18/12/01 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito l'Avvocato Gigliola MAZZA RICCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 22.2.1988 al Presidente del Tribunale di Parma TI NN espose di aver ven- duto alla spa GA una partita di prosciutti per il prezzo di L. 60.296.644 e di avere emesso, per il paga- mento di una prima rata del prezzo, una ricevuta banca- dell'importo di L. 30.296.644 con scadenza alria 16.12.1983, poi ritirata -a richiesta della acquirente- e sostituita con altra ricevuta bancaria dello stesso importo con scadenza al 31.1.1984. Lamentò che quest'ultima ricevuta era rimasta insoluta e, pertanto, chiese e ottenne, nei confronti della società acquiren- te, ingiunzione di pagamento dell'importo di L. 104.933.983, pari al prezzo complessivo della merce, aumentato degli interessi. La GA (nel frattempo trasformatasi in società а r.l.) propose opposizione, sostenendo di aver pagato la metà del prezzo, pari a L. 30.000.000. Con sentenza del 22.2.1995 il Tribunale ri- gettò la opposizione. Su appello della GA la Corte 2 di Bologna, con sentenza del 30.1.1998, in riforma del- la sentenza del Tribunale, ha condannato la GA al pagamento della minor somma di L. 30.296.644 in favore del TI, osservando che in relazione alla fornitura di prosciutti il TI aveva emesso due ricevute ban- carie, di cui una (dell'importo di L. 30.000.000) era stata pagata e prodotta in giudizio dalla GA. Ri- corre il TI con unico motivo. La intimata GA non ha svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente denunzia "omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.)". Nega di avere emesso due ricevute bancarie per il pagamento della merce venduta alla GA ed afferma di averne emesso una soltanto, poi ritirata (a richiesta della acquirente) e sostituita con altra, recente una data di scadenza successiva e rimasta insoluta. Sostiene che la Corte di merito, affermando che le ricevute bancarie emesse dal TI erano due (per un importo complessi- vo pari all'intero prezzo della fornitura) ed osservan- do che la GA, con la esibizione in giudizio di una delle due ricevute, di importo corrispondente alla metà del prezzo, aveva dimostrato di avere effettivamente pagato al TI quell'importo, sarebbe incorsa in er- 3 rore circa il contenuto della ricevuta esibita dalla GA, giacchè -ad avviso del ricorrente- quest'ultima ricevuta si sarebbe riferita ad una diver- sa, precedente fornitura. La censura è inammissibile. Con essa il ricorrente addebita alla Corte territoriale di aver fondato la propria decisione sulla supposizione di un fatto (consistente nella riferibilità della rice- vuta prodotta dalla GA alla fornitura di prosciut- ti dedotta in contestazione) la cui verità egli, per converso, nega, senza, peraltro, dedurre di avere inu- tilmente prospettato la sua tesi sul punto al giudice del gravame di merito. Questo errore di fatto, ove sus- sistente, non avrebbe potuto essere denunziato con ri- corso per cassazione, giacchè, consistendo -secondo la tesi del ricorrente- in una vera e propria "svista" in cui la Corte di merito, non investita della questione, sarebbe incorsa, avrebbe potuto farsi valere soltanto col diverso rimedio previsto dall'art. 395 n. 4 cod. proc. civ. Il ricorso va, dunque, rigettato. Non v'è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo la intimata GA svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso. Nulla per le spese. 4 Roma, 18.12.2001 IL CONSIGLIERE EST. IL CANCELLIERE C1 Gina CasoliCabbli IL PRESIDENTE Depositata in Cancelleria .3.02 4 IL CANCELLIERE C1 oggi, fi 1 Gina Casoli 480 1097 122.11 456T 20,66 Tei. 149,77 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Regist ³ 1 MA6 2012 Marie 4. 149.77 al versate €. (euro CENTOQUARANTAM p. Dirigent (Dott.ssa Mer FILIPPO) 11 Responsabile Servicio Cudiziari S