Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/07/2004, n. 37459
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Sentenza 8 luglio 2004

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Integra il reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di pubblica necessità e non il reato di rifiuto di atti di ufficio la condotta del medico in turno di reperibilità presso una struttura ospedaliera che si renda irraggiungibile al recapito fornito disattivando il telefono cellulare, in quanto non rientra nella previsione dell'art. 328 cod. pen. la semplice inosservanza di obblighi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/07/2004, n. 37459
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 37459
    Data del deposito : 8 luglio 2004

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