Sentenza 8 luglio 2004
Massime • 1
Integra il reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di pubblica necessità e non il reato di rifiuto di atti di ufficio la condotta del medico in turno di reperibilità presso una struttura ospedaliera che si renda irraggiungibile al recapito fornito disattivando il telefono cellulare, in quanto non rientra nella previsione dell'art. 328 cod. pen. la semplice inosservanza di obblighi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/07/2004, n. 37459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37459 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ACQUARONE Renato - Presidente - del 08/07/2004
Dott. LEONASI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - N. 1160
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 40344/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ET RO;
avverso la sentenza del 2/7/2003 della Corte d'appello di Venezia. Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. LEONASI;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Cesqui E. che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito il difensore avv. M. Munari che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
in subordine per la configuarbilità del reato di cui all'art. 630 c.p.. FATTO
In esito a giudizio con rito abbreviato il Tribunale di Rovigo dichiarava RO BO colpevole del reato di cui agli artt. 81 e 328 C.P. - per avere indebitamente rifiutato nei giorni 4, 6 e 7 aprile 1997 atti del suo ufficio perché, quale medico in servizio presso la divisione oculistica dell'ospedale di Adria comandato in turno di reperibilità, si rendeva irragiungibile all'unico recapito noto (apparecchio cellulare), così determinando gravi conseguenze sulla regolarità del servizio, in particolare il 4 aprile per una bambina che lamentava grave sintomatologia - e condannato a pena di mesi quattro di reclusione, in concorso di attenuanti generiche. Impugnata dall'imputato, la sentenza è stata confermata dalla Corte d'appello di Venezia che ha soltanto sostituito la pena detentiva con quella pecuniaria di euro 6.000 di multa.
Nel replicare ai rilievi difensivi la Corte territoriale ha osserva tra l'altro che: non è verosimile che il BO sia venuto a conoscenza del nuovo ordine di servizio (datato 1 aprile e sostitutivo di quello del 6 marzo, valido fino al 4 aprile) soltanto dopo la denunzia dei fatti, in quanto il documento viene per prassi esposto sulla porta dell'ambulatorio e in portineria, sicché essendo stato esso imputato presente in ambulatorio il giorno quattro e per sette ore e inoltre la mattina del cinque, non poteva non aver conosciuto il nuovo ordine di servizio, quindi il diverso turno di reperibilità, indicato nell'unico documento;
il BO, d'altra parte, aveva preannunciato di non volere più svolgere turni di pronta disponibilità con raccomandata del 18 marzo precedente mentre si era reso irraggiungibile anche negli altri due giorni;
l'essersi volontariamente reso irraggiungibile mediante la disattivazione del cellulare, integra gli estremi del reato di cui all'art. 328 C.P.. Propone ricorso per Cassazione l'imputato, lamentando: 1) difetto e manifesta illogicità della motivazione: le pacifiche circostanze di fatto relative alla successione degli ordini di servizio (variazione peraltro motivata da esigenze personali, non di servizio, del primario di reparto), alla mancata comunicazione ad personam all'affissione dell'atto alla porta dell'ambulatorio di reparto non a quella dell'ambulatorio ULSS dove il medico aveva lavorato il 4 mattina, dovevano portare a concludere nel senso che esso ricorrente non conoscesse la nuova situazione dei turni;
2) erronea qualificazione giuridica del fatto, non essendo ontologicamente concepibile un "rifiuto a priori" (implicito nella disattivazione del telefono) rispetto alla richiesta della particolare prestazione o comunque a una situazione di fatto tale da evidenziare una urgenza sostanziale impositiva dell'atto di ufficio o di servizio (richiama anche recente decisione di questa sezione); 3) difetto di motivazione in punto di pena, erroneamente qualificata come "praticamente contenuta nei minimi", anche per quanto riguarda la misura di quella pecuniaria sostitutiva fissata in euro cinquanta al giorno in ragione delle condizioni economiche desunte dalla sola natura dell'attività professionale.
DIRITTO
Il primo motivo del ricorso non è ammissibile, svolgendo censure in fatto e in larga misura incentrate sulla non conoscenza dei variati turni di servizio da parte del prevenuto. Su questo, peraltro, entrambi i giudici del merito sono stati più che esaurienti in virtù di argomentazione -quella richiamata in narrativa - del tutto esente da vizi logici. Le circostanze relative alla effettuata variazione dei turni non per esigenze di servizio (come prescritto dalla normativa vigente) sibbene - a quanto pare - per interesse personale del primario, nonché alla affissione dell'avviso sulla porta dell'ambulatorio U.L.S.S. t anziché su quella del reparto, costituiscono, oltre tutto, dati fattuali introdotti per la prima volta in questa sede. Per non dire che l'imputato nulla osserva circa l'altro luogo di abituale affissione, ossia la portineria. Fondato è invece il secondo motivo.
Va preliminarmente ricordato, sulla base di prevalente giurisprudenza di questa Corte, che la contestata ipotesi di rifiuto di atti d'ufficio (primo comma, per quanto non richiamato esplicitamente, dell'art. 328 C.P.) si configura anche quando non vi sia una espressa richiesta di compimento "senza ritardo" dell'atto (in questo caso dovuto per ragioni di sanità), essendo necessario (e sufficiente) il semplice mancato intervento implicante di per sè un atteggiamento di diniego in presenza di una situazione che renda evidente la impellente necessità di attivarsi, sotto rischio di ledere o mettere vieppiù in pericolo il bene protetto.
Indispensabile, evidentemente, è che l'agente abbia ricevuto la richiesta esplicita di intervento ovvero sia a conoscenza della situazione oggetti va che comunque lo impone.
Si è pure precisato in giurisprudenza che la variazione sostanziale introdotta, con la novella di cui a L. n. 86/90 è quella che la semplice inosservanza degli obblighi - nel caso, il rendersi raggiungibile attraverso il telefono - sia pure finalizzati alla possibilità di assicurare l'effettivo compimento senza ritardo dell'atto di ufficio richiesto e per sua natura urgente, non integra più il reato di cui all'art. 328 C.P.. Tenendo presente questo, accertato dai giudici del merito che il BO - avesse o meno avuto conoscenza specifica di pazienti in attesa nell'ambulatorio ospedaliero - si rese irraggiungibile con il disattivare il cellulare e col vanificare così le chiamate in partenza dall'ospedale nei giorni di cui alla contestazione, stabilito ancora che questo creò interruzione il primo giorno (quando la piccola paziente restò in inutile attesa qualche ora) e certamente ritardi del servizio nei giorni successivi (quanto meno per il tempo occorrente a fronteggiare in modo diverso le esigenze di assistenza medica via via presentatesi) la conclusione non può che essere quella della configurabilità del reato di cui all'art. 340 C.P. (in questi sensi cass. 25/1995, Filippone, e soprattutto sez. 6^, 20/02/1998, Buzzanca, citata dallo stesso ricorrente, caso di un medico di medicina generale allontanatosi dalla zona assegnatagli senza preavviso e senza, provvedere per la sostituzione). Sarebbero, certo, irrilevanti ai fini della disposizione di cui al primo Comma dell'art. 340 le interruzioni che per entità e durata non siano tali da incidere apprezzabilmente sul funzionamento dell'ufficio, condizione negativa che. nel caso, neanche l'attenta difesa del ricorrente - pur protesa nel senso della configurabilità, a tutto concedere, del reato meno grave - ha ritenuto di poter prospettare.
Così definita la qualificazione giuridica di base del fatto contestato, la sentenza va annullata con rinvio limitatamente alla determinazione della pena, restando assorbito il terzo motivo.
P.Q.M.
qualificato il fatto come reato di cui all'art. 340 1 comma c.p.. annulla l'impugnata sentenza limitatamente alla determinazione della pena e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Venezia. Così deciso in Roma, il 8 luglio 2004.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2004